Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 29 aprile 2021
Corte di giustizia UE n. 2016/2021
ECLI:EU:C:2021:342
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0704_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (TNT in Castiglia-[OSCURATO:PERSONA])
(causa C‑704/19) (
1
)
«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto allo sviluppo della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (Comunità autonoma di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) – Decisione (UE) 2016/1385 – Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno – Mancata esecuzione nel termine impartito»
1.
Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Obbligo di recuperare gli aiuti concessi – Termine di riferimento – Termine fissato nella decisione non eseguita o successivamente dalla Commissione
(Artt. 108, § 2, secondo comma, e 288 TFUE; Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3)
(v. punti 46-59)
2.
Ricorso per inadempimento – Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegali – Mezzi difensivi – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione – Difficoltà di esecuzione – Obbligo per lo Stato membro di adottare misure effettive nei confronti delle imprese in questione e di proporre alla Commissione soluzioni alternative che consentano di sormontare dette difficoltà – Obbligo per la Commissione e per lo Stato membro, in caso di difficoltà di esecuzione, di collaborare per cercare una soluzione conforme al Trattato – Mancata adozione nei termini prescritti delle misure necessarie per recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo presso i beneficiari – Inadempimento
(Art. 108, § 2, TFUE)
(v. punti 60-79, disp. 1)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Insussistenza
(v. punti 85-88)
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato, nei termini impartiti, tutte le misure necessarie per recuperare presso la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SA l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione (UE) 2016/1385 della Commissione, del 1
o
ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-[OSCURATO:PERSONA] a favore dello sviluppo della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate e non avendo dimostrato che tutti i pagamenti in sospeso di tale aiuto sono stati annullati e non avendo comunicato alla Commissione europea, nel termine impartito, le misure adottate per conformarsi a tale decisione, non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli 3 e 4 di tale decisione.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
(
1
)
GU C 413 del 9.12.2019
.