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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10531/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17040-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Angelillo ha presentato ricorso, articolato in sei motivi, avverso il decreto n. 396/2020 della Corte d’Appello di Roma, pubblicato in data 2 marzo 2020.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]Angelillo con ricorso del 30 settembre 2019 domandò l’equa riparazione per la durata irragionevole ad un processo sempre di equa riparazione iniziato il 5 gennaio 2011, definito il 4 maggio 2016, e poi seguito da giudizio di ottemperanza protrattosi dal 5 settembre 2018 fino al 14 aprile 2019.

Il magistrato designato della Corte d’appello di Roma, con decreto del 19 novembre 2019, ha liquidato l’indennizzo di € 2.000,00, oltre interessi legali, nonché € 427,00 per spese processuali, di cui € 27,00, per esborsi ed € 400,00 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore. [OSCURATO:PERSONA]Angelillo ha proposto opposizione ex art. 5 ter l. n. 89 del 2001, opposizione respinta con il decreto del 2 marzo 2020, compensandosi tra le parti le spese di lite della fase.

La Corte d’appello ha ritenuto congruo il moltiplicatore annuo di € 400,00, considerati l’indennizzo percepito nel giudizio presupposto di equa riparazione e il minor rango del patema d’animo correlato alla durata del medesimo giudizio presupposto, ovvero la “posta in gioco” in quest’ultimo.

I giudici dell’opposizione hanno altresì reputato corretta la liquidazione nell’importo di € 400,00 delle spese processuali della fase precedente secondo le tabelle del procedimento monitorio, nonché negato la maggiorazione delle spese per l’ipertestualità degli atti processuali, essendo il ricorso introduttivo semplice sia in fatto che in diritto, mentre poi l’atto di opposizione risultava inosservante del F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 dovere di concentrazione, dilungandosi in 34 pagine con ripetitività dei concetti.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria il 1° marzo 2022 ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.

In tale memoria, il ricorrente ha rilevato che uno stesso magistrato faceva parte sia del collegio che aveva pronunciato nel giudizio presupposto sia del collegio che ha poi deciso nella opposizione ex art. 5 ter l. n. 89 del 2001 del presente giudizio.

Il ricorrente lamenta, così, la violazione dell’obbligo di astensione e sollecita il rilievo della “questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, commi 1 e 2, c.p.c. e 5 ter, comma 3, secondo alinea, legge. 24/3/2001 n. 89 in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono che: del collegio giudicante in sede di opposizione ex art. 5 ter L. Pinto non può far parte, per incompatibilità, il giudice del giudizio presupposto del cui ritardo si deve giudicare e quindi che ha emanato il precedente provvedimento sia quale giudice relatore, sia quale giudice del collegio giudicante (…); - l’astensione obbligatoria di tale giudice”.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente non fondata, essendo il ricorrente incorso altresì in una insufficiente ricostruzione del quadro normativo.

L’art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001 dispone che “[i]l presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso.

Non può essere designato il giudice del processo presupposto …”.

La garanzia del valore costituzionale della imparzialità del giudice è comunque pienamente assicurata dagli istituti dell'astensione e della ricusazione.

È poi noto che, in difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della decisione (ex multis, Cass. Sez.

Unite, 23/04/2001, n. 170).

Si F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 consideri, infine, che, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui agli artt. 378, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, dovendosi far valere anche le eventuali nullità della decisione soltanto nei limiti e con le regole proprie dei mezzi di impugnazione, ex art. 161, comma 1, c.p.c. 1.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Angelillo censura l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, fatti rilevanti per la liquidazione dell’indennizzo e relativi all’esito del processo presupposto ed al comportamento del giudice e delle parti Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 1226, 2056, 2059 c.c., 12 disp. att. c.c., 1 bis, 2 bis l. n. 89/2001, 117 Cost., 6, 13, 34 e 35 Convenzione Europea.

Si invoca l’applicazione di € 800,00, o in via gradata di € 700,00, o in via ulteriormente gradata di € 600,00 per ciascun anno di ritardo, risultando simbolico o comunque manifestamente inadeguato l’importo corrisposto di € 400,00.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale senza l’incremento dell’importo base del 20% per ciascun anno di irragionevole durata del giudizio presupposto successivo al terzo – degli artt. 115, 175 c.p.c., 1226, 2056, 2059, 2697, 2727, 2729 c.c., 97, 111 Cost., 1 ter e 2 bis legge n. 89/2001. 1.1.I primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, risultano inammissibili in quanto non superano lo scrutinio ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.

La Corte d’appello di Roma ha valutato congrua la liquidazione dell’indennizzo in base al moltiplicatore annuo di € 400,00, argomentando dalla consistenza del patema d’animo correlato ad un giudizio di equa riparazione.

L'art. 2-bis, legge n. 89/2001, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 del termine ragionevole del processo, rimette, quindi, al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2015, n. 14974; Cass. Sez. 6 - 2, 01/02/2019, n. 3157; Cass. Sez. 2, 28/05/2019, n. 14521).

Occorre ribadire come, ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e cristallizzati in misure minime e massime, ora indicate anche dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001, da seguire “di regola”, conservando sempre il giudice del merito un margine di valutazione che gli consente di discostarsi da esse, purché in misura ragionevole, in relazione alla particolarità delle fattispecie.

Il calcolo supposto dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001 non tocca, così, la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 paragrafo 1, della Convenzione medesima ed all’art. 111, secondo comma, Cost.In tal senso, le sollecitazioni, contenute nei primi tre motivi di ricorso, a rivalutare la congruità dell’indennizzo accordato, in relazione al valore della causa (€ 13.750,00), alle condizioni del ricorrente, all’esito del giudizio presupposto, al comportamento dei magistrati, non considerano come il giudice dell’equa riparazione deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis.

Rimane tuttavia preclusa alla Corte di cassazione la verifica sulla concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero sull'applicazione dell’incremento di cui allo stesso art. 2 bis, comma 1, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito.

La scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ex art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 è, dunque, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).

Le censure sulla congruità della scelta del moltiplicatore annuo operata dal giudice del merito trascendono l’ambito del giudizio di cassazione.

Né valgono ad ampliare i margini del sindacato di legittimità sulla misura dell’indennizzo erogato i richiami ai precedenti della Corte EDU operati dal ricorrente, precedenti evidentemente ispirati dalla finalità di tutela F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anche l'apprezzamento dell'incremento fino al 20 per cento per gli anni accedenti la ragionevole durata successivi al terzo costituisce esplicazione di potere discrezionale rimessa al medesimo giudice di merito (Cass. Sez. 2, 28/05/2019, n. 14521).

Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., il ricorrente richiede poi di “rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 267 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, circa la “legittimità dell’art. 2 bis, comma 1, primo alinea, L. 24/3/2001 n. 89” e la “congruità di tali importi in relazione al diritto europeo”; ovvero di “sollevare in via gradata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 bis, comma 1, primo alinea, L. 24/3/2001 n. 89 - articolo aggiunto dall’art. 55, comma 1, lett. b), D.L. 14”.

Ai fini del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte UE, è noto come sia necessario che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell'Unione in concreto applicabile.

Il diritto dell’Unione non disciplina, però, i rapporti tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale (Corte UE Grande Sezione 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA]617/10).

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, le considerazioni svolte dal ricorrente nella memoria non offrono elementi per mutare le valutazioni sulla manifesta non fondatezza della stessa già compiute in consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 2, 22/09/2014, n. 19897; Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772; in particolare, Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25837).

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2. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Angelillo denuncia la nullità del decreto e del procedimento e l’anomalia motivazionale – in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento moratorio – per: a) mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b) motivazione apparente; c) motivazione incomprensibile; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.Il quinto motivo di ricorso deduce ancora la violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio – degli artt. 2233 c.c., 57, 58 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 convertito, con modificazioni, in L. 22.01.1934 n. 36, 24 L. 13.06.1942 n. 794, 2, comma 2, D.L. 4.07.2006 n. 223 convertito, con modificazioni, in L. 4.08.2006 n. 248, 13, comma 6, L. 31.12.2012 n. 247, 2, comma 1,3,4,5 D.M. 10.03.2014 n. 55 e tabella 12 D.M: 10.03.2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto liquidare i compensi del procedimento monitorio in misura non inferiore all’importo di € 915,00, oltre le maggiorazioni di legge, essendo applicabile non la tabella 8 dei parametri professionali di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 relativa ai procedimenti monitori, quanto la tabella 12 relativa ai giudizi contenziosi.

2.1. Quarto e quinto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono del pari totalmente infondati.

Il decreto impugnato, alle pagine 4 e 5, contiene, sul punto, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Al di là del lungo elenco di disposizioni di legge asseritamente violate che è contenuto nella rubrica del quinto motivo (senza che poi nella parte espositiva della censura si indichi in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con tutte quelle norme in astratto reputate come regolatrici della fattispecie), è F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A tale fase del giudizio, che culmina nel decreto del presidente della corte d'appello, o di un magistrato della corte a tal fine designato (a differenza dell'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa, cui trova perciò applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da regolare, a seconda degli esiti, in via unitaria o autonoma, in base alle alternative delineate da Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2016, n. 26851) si applica, per ormai costante interpretazione di questa Corte (quanto meno a seguito di Cass. Sez. 2, 31/07/2020, n. 16512), la tabella 8 del d.m. n. 55/2014 per i procedimenti monitori.

La tabella 8, in relazione alle domande di valore da € 0 a € 5.200,00 (quale quella oggetto di causa), stabilisce il compenso unico di € 450,00, riducibile, peraltro, ex art. 19, d.m. n. 55/2014, “in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”.

Diverso ragionamento vale per l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa, cui trova perciò applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, 31/07/2020, n. 16512; Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15493; Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2019, n. 16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187).

3. Il sesto motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione – in relazione al terzo motivo di opposizione concernente la mancata liquidazione della maggioranza di legge sui compensi del procedimento F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione – degli artt. 3, comma 3 e 4, comma 1 e 1 bis, D.M. 10.03.2014 n. 55.

3.1. Anche quest’ultimo motivo è da rigettare.

La censura si incentra sull’art. 4, comma 1-bis, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, secondo il quale “[i]l compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.

La Corte d’appello di Roma al riguardo ha affermato che la maggiorazione del 30 per cento per il deposito di atti con modalità telematica doveva negarsi in quanto la tecnica informatica redazionale adottata concerneva un ricorso introduttivo che “per l’oggetto (equa su equa) si presentava semplice e in fatto e in diritto”.

Il decreto contiene, dunque, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Poiché l’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 prevede l’aumento del 30 per cento del compenso “di regola” quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, appare evidente che tale aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio.

4. Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato, regolandosi le spese processuali secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17040-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Angelillo ha presentato ricorso, articolato in sei motivi, avverso il decreto n. 396/2020 della Corte d’Appello di Roma, pubblicato in data 2 marzo 2020. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]Angelillo con ricorso del 30 settembre 2019 domandò l’equa riparazione per la durata irragionevole ad un processo sempre di equa riparazione iniziato il 5 gennaio 2011, definito il 4 maggio 2016, e poi seguito da giudizio di ottemperanza protrattosi dal 5 settembre 2018 fino al 14 aprile 2019. Il magistrato designato della Corte d’appello di Roma, con decreto del 19 novembre 2019, ha liquidato l’indennizzo di € 2.000,00, oltre interessi legali, nonché € 427,00 per spese processuali, di cui € 27,00, per esborsi ed € 400,00 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore. [OSCURATO:PERSONA]Angelillo ha proposto opposizione ex art. 5 ter l. n. 89 del 2001, opposizione respinta con il decreto del 2 marzo 2020, compensandosi tra le parti le spese di lite della fase. La Corte d’appello ha ritenuto congruo il moltiplicatore annuo di € 400,00, considerati l’indennizzo percepito nel giudizio presupposto di equa riparazione e il minor rango del patema d’animo correlato alla durata del medesimo giudizio presupposto, ovvero la “posta in gioco” in quest’ultimo. I giudici dell’opposizione hanno altresì reputato corretta la liquidazione nell’importo di € 400,00 delle spese processuali della fase precedente secondo le tabelle del procedimento monitorio, nonché negato la maggiorazione delle spese per l’ipertestualità degli atti processuali, essendo il ricorso introduttivo semplice sia in fatto che in diritto, mentre poi l’atto di opposizione risultava inosservante del F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 dovere di concentrazione, dilungandosi in 34 pagine con ripetitività dei concetti. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria il 1° marzo 2022 ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. In tale memoria, il ricorrente ha rilevato che uno stesso magistrato faceva parte sia del collegio che aveva pronunciato nel giudizio presupposto sia del collegio che ha poi deciso nella opposizione ex art. 5 ter l. n. 89 del 2001 del presente giudizio. Il ricorrente lamenta, così, la violazione dell’obbligo di astensione e sollecita il rilievo della “questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, commi 1 e 2, c.p.c. e 5 ter, comma 3, secondo alinea, legge. 24/3/2001 n. 89 in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono che: del collegio giudicante in sede di opposizione ex art. 5 ter L. Pinto non può far parte, per incompatibilità, il giudice del giudizio presupposto del cui ritardo si deve giudicare e quindi che ha emanato il precedente provvedimento sia quale giudice relatore, sia quale giudice del collegio giudicante (…); - l’astensione obbligatoria di tale giudice”. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente non fondata, essendo il ricorrente incorso altresì in una insufficiente ricostruzione del quadro normativo. L’art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001 dispone che “[i]l presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Non può essere designato il giudice del processo presupposto …”. La garanzia del valore costituzionale della imparzialità del giudice è comunque pienamente assicurata dagli istituti dell'astensione e della ricusazione. È poi noto che, in difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della decisione (ex multis, Cass. Sez. Unite, 23/04/2001, n. 170). Si F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 consideri, infine, che, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui agli artt. 378, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, dovendosi far valere anche le eventuali nullità della decisione soltanto nei limiti e con le regole proprie dei mezzi di impugnazione, ex art. 161, comma 1, c.p.c. 1.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Angelillo censura l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, fatti rilevanti per la liquidazione dell’indennizzo e relativi all’esito del processo presupposto ed al comportamento del giudice e delle parti Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 1226, 2056, 2059 c.c., 12 disp. att. c.c., 1 bis, 2 bis l. n. 89/2001, 117 Cost., 6, 13, 34 e 35 Convenzione Europea. Si invoca l’applicazione di € 800,00, o in via gradata di € 700,00, o in via ulteriormente gradata di € 600,00 per ciascun anno di ritardo, risultando simbolico o comunque manifestamente inadeguato l’importo corrisposto di € 400,00. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale senza l’incremento dell’importo base del 20% per ciascun anno di irragionevole durata del giudizio presupposto successivo al terzo – degli artt. 115, 175 c.p.c., 1226, 2056, 2059, 2697, 2727, 2729 c.c., 97, 111 Cost., 1 ter e 2 bis legge n. 89/2001. 1.1.I primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, risultano inammissibili in quanto non superano lo scrutinio ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. La Corte d’appello di Roma ha valutato congrua la liquidazione dell’indennizzo in base al moltiplicatore annuo di € 400,00, argomentando dalla consistenza del patema d’animo correlato ad un giudizio di equa riparazione. L'art. 2-bis, legge n. 89/2001, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 del termine ragionevole del processo, rimette, quindi, al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2015, n. 14974; Cass. Sez. 6 - 2, 01/02/2019, n. 3157; Cass. Sez. 2, 28/05/2019, n. 14521). Occorre ribadire come, ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e cristallizzati in misure minime e massime, ora indicate anche dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001, da seguire “di regola”, conservando sempre il giudice del merito un margine di valutazione che gli consente di discostarsi da esse, purché in misura ragionevole, in relazione alla particolarità delle fattispecie. Il calcolo supposto dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001 non tocca, così, la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 paragrafo 1, della Convenzione medesima ed all’art. 111, secondo comma, Cost.In tal senso, le sollecitazioni, contenute nei primi tre motivi di ricorso, a rivalutare la congruità dell’indennizzo accordato, in relazione al valore della causa (€ 13.750,00), alle condizioni del ricorrente, all’esito del giudizio presupposto, al comportamento dei magistrati, non considerano come il giudice dell’equa riparazione deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della legge n. 89 del 2001 - nel testo novellato dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis" -, e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis. Rimane tuttavia preclusa alla Corte di cassazione la verifica sulla concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, ovvero sull'applicazione dell’incremento di cui allo stesso art. 2 bis, comma 1, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito. La scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ex art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 è, dunque, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Le censure sulla congruità della scelta del moltiplicatore annuo operata dal giudice del merito trascendono l’ambito del giudizio di cassazione. Né valgono ad ampliare i margini del sindacato di legittimità sulla misura dell’indennizzo erogato i richiami ai precedenti della Corte EDU operati dal ricorrente, precedenti evidentemente ispirati dalla finalità di tutela F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 dell’interesse delle parti che in essi si ravvisava leso in correlazione alla peculiarità del caso concreto, e perciò nell’ottica della tutela “parcellizzata” propria della medesima Corte EDU. Anche l'apprezzamento dell'incremento fino al 20 per cento per gli anni accedenti la ragionevole durata successivi al terzo costituisce esplicazione di potere discrezionale rimessa al medesimo giudice di merito (Cass. Sez. 2, 28/05/2019, n. 14521). Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., il ricorrente richiede poi di “rimettere gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 267 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, circa la “legittimità dell’art. 2 bis, comma 1, primo alinea, L. 24/3/2001 n. 89” e la “congruità di tali importi in relazione al diritto europeo”; ovvero di “sollevare in via gradata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 bis, comma 1, primo alinea, L. 24/3/2001 n. 89 - articolo aggiunto dall’art. 55, comma 1, lett. b), D.L. 14”. Ai fini del rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte UE, è noto come sia necessario che il giudice nazionale debba decidere una controversia concernente il diritto dell'Unione in concreto applicabile. Il diritto dell’Unione non disciplina, però, i rapporti tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale (Corte UE Grande Sezione 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA]617/10). Quanto alla questione di legittimità costituzionale, le considerazioni svolte dal ricorrente nella memoria non offrono elementi per mutare le valutazioni sulla manifesta non fondatezza della stessa già compiute in consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 2, 22/09/2014, n. 19897; Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772; in particolare, Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25837). F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 2. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Angelillo denuncia la nullità del decreto e del procedimento e l’anomalia motivazionale – in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento moratorio – per: a) mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b) motivazione apparente; c) motivazione incomprensibile; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.Il quinto motivo di ricorso deduce ancora la violazione e/o falsa applicazione – in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio – degli artt. 2233 c.c., 57, 58 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 convertito, con modificazioni, in L. 22.01.1934 n. 36, 24 L. 13.06.1942 n. 794, 2, comma 2, D.L. 4.07.2006 n. 223 convertito, con modificazioni, in L. 4.08.2006 n. 248, 13, comma 6, L. 31.12.2012 n. 247, 2, comma 1,3,4,5 D.M. 10.03.2014 n. 55 e tabella 12 D.M: 10.03.2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto liquidare i compensi del procedimento monitorio in misura non inferiore all’importo di € 915,00, oltre le maggiorazioni di legge, essendo applicabile non la tabella 8 dei parametri professionali di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 relativa ai procedimenti monitori, quanto la tabella 12 relativa ai giudizi contenziosi. 2.1. Quarto e quinto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono del pari totalmente infondati. Il decreto impugnato, alle pagine 4 e 5, contiene, sul punto, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. Al di là del lungo elenco di disposizioni di legge asseritamente violate che è contenuto nella rubrica del quinto motivo (senza che poi nella parte espositiva della censura si indichi in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con tutte quelle norme in astratto reputate come regolatrici della fattispecie), è F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 agevole sintetizzare che si ha riguardo alla liquidazione del compenso per la fase monitoria ex art. 3 l. n. 89 del 2001 del procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo (importo determinato in € 400,00 dal magistrato designato e confermato in sede di opposizione). A tale fase del giudizio, che culmina nel decreto del presidente della corte d'appello, o di un magistrato della corte a tal fine designato (a differenza dell'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa, cui trova perciò applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da regolare, a seconda degli esiti, in via unitaria o autonoma, in base alle alternative delineate da Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2016, n. 26851) si applica, per ormai costante interpretazione di questa Corte (quanto meno a seguito di Cass. Sez. 2, 31/07/2020, n. 16512), la tabella 8 del d.m. n. 55/2014 per i procedimenti monitori. La tabella 8, in relazione alle domande di valore da € 0 a € 5.200,00 (quale quella oggetto di causa), stabilisce il compenso unico di € 450,00, riducibile, peraltro, ex art. 19, d.m. n. 55/2014, “in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”. Diverso ragionamento vale per l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa, cui trova perciò applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, 31/07/2020, n. 16512; Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15493; Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2019, n. 16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187). 3. Il sesto motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione – in relazione al terzo motivo di opposizione concernente la mancata liquidazione della maggioranza di legge sui compensi del procedimento F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione – degli artt. 3, comma 3 e 4, comma 1 e 1 bis, D.M. 10.03.2014 n. 55. 3.1. Anche quest’ultimo motivo è da rigettare. La censura si incentra sull’art. 4, comma 1-bis, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, comma inserito dall'art. 1, comma 1, del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, secondo il quale “[i]l compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. La Corte d’appello di Roma al riguardo ha affermato che la maggiorazione del 30 per cento per il deposito di atti con modalità telematica doveva negarsi in quanto la tecnica informatica redazionale adottata concerneva un ricorso introduttivo che “per l’oggetto (equa su equa) si presentava semplice e in fatto e in diritto”. Il decreto contiene, dunque, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. Poiché l’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 prevede l’aumento del 30 per cento del compenso “di regola” quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, appare evidente che tale aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciò F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17040/2020 Numero sezionale 548/2022 Numero di raccolta generale 10531/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili le ragioni che abbiano giustificato tale esercizio. 4. Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato, regolandosi le spese processuali secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
Decreto Cassazione n. 10531/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris