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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17347/2026

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d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parzialeriforma della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Bari il 20 giugno 2022 hariconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, rideterminata la pena, ha confermato nelresto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 75, co.2, d.lgs. 159/2011;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla mancata esclusione della recidiva;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gli argomentiesposti dal giudice di primo grado, con il riferimento alla natura del reato e al fatto chequesto si pone in rapporto di continuità con le precedenti condotte, tanto da ritenere che lamaggiore pericolosità sia espressione di un comportamento complessivamentecaratterizzato da un agire in spregio delle prescrizioni imposte, ha dato adeguato contodell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione dellapena e che tale conclusione appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questasede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parzialeriforma della sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Bari il 20 giugno 2022 hariconosciuto le circostanze attenuanti generiche e, rideterminata la pena, ha confermato nelresto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 75, co.2, d.lgs. 159/2011;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla mancata esclusione della recidiva;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gli argomentiesposti dal giudice di primo grado, con il riferimento alla natura del reato e al fatto chequesto si pone in rapporto di continuità con le precedenti condotte, tanto da ritenere che lamaggiore pericolosità sia espressione di un comportamento complessivamentecaratterizzato da un agire in spregio delle prescrizioni imposte, ha dato adeguato contodell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione dellapena e che tale conclusione appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questasede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17347/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris