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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46574/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso ripropone la questione della destinazione all'uso esclusivamente personale dello stupefacente senza che, dalla motivazione recepita nella sentenza impugnata, emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; in particolare, non è affetto da tale vizio il ragionamento induttivo, basato su massime di esperienza, secondo cui il rinvenimento di due bilancini di precisione, custoditi in posti non facilmente accessibili, sarebbe indice dell'utilizzo di tali strumenti per finalità illecite; altrettanto immuni da censure sono le considerazioni concernenti il rapporto tra il costo dello stupefacente e la retribuzione mensile percepita dall'imputato, come pure il fatto che l'imputato è stato trovato in possesso di un quantitativo di dosi ampiamente superiore rispetto a quelle che ha dichiarato di assumere quotidianamente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso ripropone la questione della destinazione all'uso esclusivamente personale dello stupefacente senza che, dalla motivazione recepita nella sentenza impugnata, emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; in particolare, non è affetto da tale vizio il ragionamento induttivo, basato su massime di esperienza, secondo cui il rinvenimento di due bilancini di precisione, custoditi in posti non facilmente accessibili, sarebbe indice dell'utilizzo di tali strumenti per finalità illecite; altrettanto immuni da censure sono le considerazioni concernenti il rapporto tra il costo dello stupefacente e la retribuzione mensile percepita dall'imputato, come pure il fatto che l'imputato è stato trovato in possesso di un quantitativo di dosi ampiamente superiore rispetto a quelle che ha dichiarato di assumere quotidianamente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46574/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris