Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33657/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato a [OSCURATO:PERSONA] del Greco il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di assise di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalesentenza impugnata;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili, il quale si èriportato alle conclusioni scritte e alla nota spese già depositate, e dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per l’imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli haconfermato la sentenza del 7 maggio 2024, con cui la Corte di assise di Napoli haassolto [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo dei quali [OSCURATO:PERSONA] ha esploso,rispettivamente, un colpo di pistola cal. 9 alla nuca, cagionandone la morte (capo1), e due colpi di pistola del medesimo calibro, senza riuscire ad attingerel’obiettivo (capo 2), fatti commessi a Boscotrecase il 3 marzo 2022.Con la medesima pronuncia la Corte di assise di Napoli ha condannatodelitti di detenzione e porto di due pistole con matricola abrasa e complete dimunizionamento (capo 3), nonché per il connesso delitto di ricettazione (capo 4),avvinto dalla continuazione, esclusa l’aggravante del nesso teleologico.Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalla “doppia conforme” diassoluzione, l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], venutosi a trovare in una situazione didifficoltà economica a causa della riduzione della mole degli affari conseguita allapandemia da Covid 19, entrava in contatto per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], suodipendente in nero, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali,millantando rapporti con dipendenti delle Poste, gli facevano ottenere, tra marzoe aprile del 2021, un finanziamento di 15.000,00 euro, trattenendone la metà.Perdurando l’esigenza del [OSCURATO:PERSONA] di reperire liquidità, [OSCURATO:PERSONA] eBergamiglieri lo mettevano in contatto con tale [OSCURATO:PERSONA], il qualeall’interno di un bar in Nocera gli presentava [OSCURATO:PERSONA] e GennaroScognamiglio. [OSCURATO:PERSONA], presentatosi quale ex cutoliano e affiliato al clanMazzarella, coinvolgeva l’imprenditore in un’operazione fraudolenta per lapercezione del cosiddetto “bonus 110%”, con la promessa che avrebbe fruttatoal [OSCURATO:PERSONA] circa 70.000,00 euro.[OSCURATO:PERSONA] otteneva così un’erogazione statale di 400.000,00 euro, che riversavaai sodali, ricevendo unicamente euro 20.000,00, a dispetto di varie promesse didenaro e benefici da parte dei complici nella truffa.Una successiva pratica, per un importo di euro 410.864,85, non andava abuon fine a causa di un protesto e di vicissitudini che riguardavanol’imprenditore.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva con insistenza a [OSCURATO:PERSONA] un incontroper confrontarsi sugli sviluppi della seconda pratica e sulle somme ancoraspettantigli in relazione alla prima, nella giornata del 3 marzo 2022, informatodallo [OSCURATO:PERSONA] dell’incontro al quale avrebbe partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] procurava due pistole: una cal. 6,35 con matricola abrasa veniva occultata inun bidone nel luogo del convegno, un cantiere del [OSCURATO:PERSONA] in Boscotrecase, mentreuna cal. 9 con matricola abrasa era portata indosso dall’imprenditore, inseritanella cintola dei pantaloni, dopo che - secondo il dichiarato del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], insua compagnia, l’aveva caricata.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano condotti sul cantiere in Boscotrecase a bordodell’autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], a fianco del quale sedeva [OSCURATO:PERSONA].Durante il confronto, alle sollecitazioni del [OSCURATO:PERSONA] affinché fossero rispettati gliimpegni iniziali, corroborate dalla minaccia di rivolgersi all’autorità giudiziaria,[OSCURATO:PERSONA] replicava che l’imprenditore non avrebbe ottenuto nient’altro,minacciando a sua volta che avrebbe fatto allontanare [OSCURATO:PERSONA], unitamente allafamiglia, da [OSCURATO:PERSONA] e rimarcando di conoscere bene i suoi familiari.All’ennesima minaccia dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] estraeva la pistola e lo freddava conun colpo alla nuca, esplodendo in successione due ulteriori colpi all’indirizzo delloScognamiglio, mentre questi si dava alla fuga.

L’imprenditore inseguivaScognamiglio, che raggiungeva e superava, disinteressandosi tuttavia dalproseguire l’azione criminosa, anzi disfacendosi dell’arma in un fondo.Portatosi subito dopo nella Stazione dei Carabinieri più vicina, l’omicida sicostitutiva, mentre [OSCURATO:PERSONA], dopo aver assistito ai fatti, si allontanava dai luoghi.Reo confesso, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado, con sentenza nonappellata, alla pena di anni 18 di reclusione per i delitti di omicidio, esclusa lapremeditazione e concesse le attenuanti generiche, e tentato omicidio, oltre cheper le fattispecie connesse in materia di armi e ricettazione.Ricostruita l’azione omicidiaria come frutto di un dolo d’impeto, scatenatosiimprevedibilmente dopo le minacce di [OSCURATO:PERSONA] all’imprenditore e aifamiliari, la Corte di assise di Napoli ha concluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse portato con sél’arma a soli fini difensivi, escludendo la configurabilità di un concorsopenalmente rilevante del [OSCURATO:PERSONA], anche nelle forme previste dall’art. 116 cod.pen., nei delitti contro la persona.L’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di omicidio consumato e tentato, aseguito di appello del Pubblico Ministero, è stata confermata dalla Corte di assisedi appello di Napoli che, riaperta l’istruttoria con l’esame di [OSCURATO:PERSONA], harigettato l’appello del pubblico ministero.Dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto non avvezzo all’uso delle armi, circostanzanota al [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la prospettazione dell’esecutore materiale, avevaprovveduto al caricamento della pistola cal. 9, la Corte di assise di appello harilevato che, per quanto emerso dall’istruttoria, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto impietrito per ilgesto del [OSCURATO:PERSONA], mostrando così sorpresa, sbigottimento e incredulità.[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha ritenuto illogica la prospettazione accusatoria,secondo cui la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di armarsi fosse propedeutica all’utilizzo dellepistole qualora gli interlocutori non avessero accondisceso alle sue preteseeconomiche, osservando che l’azione lesiva contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cagionato al [OSCURATO:PERSONA] la perdita di ogni chance di ricevere quantopromessogli: il confronto era stato richiesto dall’imprenditore con [OSCURATO:PERSONA],considerato soggetto più ragionevole, e solo dopo aver appreso da questi cheall’appuntamento avrebbe presenziato anche [OSCURATO:PERSONA], personaggio che sin dalprimo incontro non aveva esitato a enfatizzare la propria caratura camorristica,[OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di armarsi.L’assunto di una preordinata azione omicidiaria, secondo la Corte di assise diappello, non si conciliava con la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato l’incontronel proprio cantiere, raggiunto, in compagnia del [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell’autovetturadello [OSCURATO:PERSONA], senza curarsi di apprestare altro veicolo per la fuga, datifattuali che deponevano per l’imprevedibilità degli eventi sanguinari.Il giudice di secondo grado ha notato ulteriormente che [OSCURATO:PERSONA], già coinvoltoin risalenti fatti di sangue e allontanatosi definitivamente dalla vita devianteanteatta, ove avesse preventivato il rischio che [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse l’arma, avrebbecercato di dissuaderlo e comunque avrebbe evitato di farsi coinvolgere.Pur constatando che l’imputato aveva sottovalutato lo stato di disperazionein cui versava l’imprenditore, la Corte di assise di appello ha concluso che [OSCURATO:PERSONA],abituato a vedere [OSCURATO:PERSONA] come un uomo mite e onesto, non potesse prevedere lafuria omicida scatenatasi: il che escludeva qualunque nesso psicologico tra i reaticommessi dal [OSCURATO:PERSONA] e le condotte omicidiarie, non prevedibili in concreto, inossequio alle indicazioni giurisprudenziali.2.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale pressoCorte di appello di Napoli, articolando un unico motivo di censura, con cuieccepisce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Il ricorrente denuncia l’erronea valutazione delle dichiarazioni di AntonioPapa e l’omessa valutazione della dinamica dei fatti, che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] in occasione della ricezione delle due pistole,dell’occultamento di una delle due armi sul cantiere, del successivo confronto,nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui haconsiderato l’omicidio e il tentato omicidio quali sviluppi non prevedibilidell’azione, trascurando il complesso di elementi oggettivi emersi dall’istruttoria,quali il caricamento dell’arma, il contesto conflittuale, lo stato di tensioneesistente e la consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] della potenzialità lesiva dellapistola.Evidenziato che la prevedibilità del reato diverso da parte del concorrentenon è incompatibile con il dolo d’impeto dell’esecutore materiale, il Procuratoregenerale deduce che detta prevedibilità, secondo le indicazioni giurisprudenziali,va verificata in concreto ex ante, non potendo essere esclusa sulla basedell’atteggiamento di sorpresa manifestato dal concorrente dopo il fatto,criticando l’assunto di un porto dell’arma a fini meramente difensivi, posto cheera stato [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare l’incontro per far valere le proprie rivendicazionieconomiche, e [OSCURATO:PERSONA], nei contatti avuti con [OSCURATO:PERSONA] nei mesi precedenti, nonaveva mai assunto contegni violenti, secondo la concorde narrazione dello stessoPapa, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].3.

Con memoria trasmessa il 20 maggio 2026 il Procuratore generale hachiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In presenza di sentenze assolutorie conformemente pronunciate in primoe secondo grado il ricorso per cassazione non è consentito per far valere il viziodi motivazione, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., disposizioneintrodotta dall’art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n.103, in vigore del3 agosto 2017, ai sensi della quale «Se il giudice di appello pronuncia sentenzadi conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essereproposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo606».La limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazionedella sentenza d’appello confermativa della decisione di proscioglimento da partedel pubblico ministero è stata ripetutamente ritenuta costituzionalmentelegittima da questa Corte, trovando ragionevole giustificazione nelle sceltediscrezionali riservate al legislatore (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020, dep. 2021,Mannino, Rv. 280631 – 01, ha ritenuto manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 111 e 112 Cost.,rilevando che la limitazione trova ragionevole giustificazione, nell'ambito dellescelte discrezionali riservate al legislatore, «nell'esigenza di deflazione delgiudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle partiprocessuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità,di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversamodulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di noncolpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi digiudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello;nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato,assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di noncolpevolezza»; Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, Schuster, Rv. 274573 – 01, èpervenuta ad analoga conclusione sulla denuncia d’incostituzionalità in relazioneagli artt. 3, 24, 101, 111 e 112 Cost.).Nel caso in esame, sulla scorta di un’analitica disamina delle circostanze delcaso concreto la Corte di appello ha ritenuto che l’azione omicidiaria non fossesviluppo prevedibile dei reati per cui l’imputato ha riportato condanna.L’impugnazione proposta dal Procuratore generale in relazione all’assoluzionedi [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di omicidio consumato e tentato è dichiaratamenteformulata per vizio di motivazione, ricondotto dallo stesso ricorrente nell’ipotesidi cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.L’unico motivo del ricorso del Pubblico Ministero è incentrato su unarivalutazione del fatto e rivolto a far emergere vizi logici della motivazione,risultando come tale inammissibile a fronte della cosiddetta “doppia conforme” diproscioglimento, che ne preclude l’esame nel merito.3.

Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso del Procuratore generaleavverso l’assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] del Greco il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di assise di appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalesentenza impugnata;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili, il quale si èriportato alle conclusioni scritte e alla nota spese già depositate, e dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per l’imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli haconfermato la sentenza del 7 maggio 2024, con cui la Corte di assise di Napoli haassolto [OSCURATO:PERSONA] dal concorso nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo dei quali [OSCURATO:PERSONA] ha esploso,rispettivamente, un colpo di pistola cal. 9 alla nuca, cagionandone la morte (capo1), e due colpi di pistola del medesimo calibro, senza riuscire ad attingerel’obiettivo (capo 2), fatti commessi a Boscotrecase il 3 marzo 2022.Con la medesima pronuncia la Corte di assise di Napoli ha condannatodelitti di detenzione e porto di due pistole con matricola abrasa e complete dimunizionamento (capo 3), nonché per il connesso delitto di ricettazione (capo 4),avvinto dalla continuazione, esclusa l’aggravante del nesso teleologico.Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalla “doppia conforme” diassoluzione, l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], venutosi a trovare in una situazione didifficoltà economica a causa della riduzione della mole degli affari conseguita allapandemia da Covid 19, entrava in contatto per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], suodipendente in nero, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali,millantando rapporti con dipendenti delle Poste, gli facevano ottenere, tra marzoe aprile del 2021, un finanziamento di 15.000,00 euro, trattenendone la metà.Perdurando l’esigenza del [OSCURATO:PERSONA] di reperire liquidità, [OSCURATO:PERSONA] eBergamiglieri lo mettevano in contatto con tale [OSCURATO:PERSONA], il qualeall’interno di un bar in Nocera gli presentava [OSCURATO:PERSONA] e GennaroScognamiglio. [OSCURATO:PERSONA], presentatosi quale ex cutoliano e affiliato al clanMazzarella, coinvolgeva l’imprenditore in un’operazione fraudolenta per lapercezione del cosiddetto “bonus 110%”, con la promessa che avrebbe fruttatoal [OSCURATO:PERSONA] circa 70.000,00 euro.[OSCURATO:PERSONA] otteneva così un’erogazione statale di 400.000,00 euro, che riversavaai sodali, ricevendo unicamente euro 20.000,00, a dispetto di varie promesse didenaro e benefici da parte dei complici nella truffa.Una successiva pratica, per un importo di euro 410.864,85, non andava abuon fine a causa di un protesto e di vicissitudini che riguardavanol’imprenditore.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva con insistenza a [OSCURATO:PERSONA] un incontroper confrontarsi sugli sviluppi della seconda pratica e sulle somme ancoraspettantigli in relazione alla prima, nella giornata del 3 marzo 2022, informatodallo [OSCURATO:PERSONA] dell’incontro al quale avrebbe partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] procurava due pistole: una cal. 6,35 con matricola abrasa veniva occultata inun bidone nel luogo del convegno, un cantiere del [OSCURATO:PERSONA] in Boscotrecase, mentreuna cal. 9 con matricola abrasa era portata indosso dall’imprenditore, inseritanella cintola dei pantaloni, dopo che - secondo il dichiarato del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], insua compagnia, l’aveva caricata.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano condotti sul cantiere in Boscotrecase a bordodell’autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], a fianco del quale sedeva [OSCURATO:PERSONA].Durante il confronto, alle sollecitazioni del [OSCURATO:PERSONA] affinché fossero rispettati gliimpegni iniziali, corroborate dalla minaccia di rivolgersi all’autorità giudiziaria,[OSCURATO:PERSONA] replicava che l’imprenditore non avrebbe ottenuto nient’altro,minacciando a sua volta che avrebbe fatto allontanare [OSCURATO:PERSONA], unitamente allafamiglia, da [OSCURATO:PERSONA] e rimarcando di conoscere bene i suoi familiari.All’ennesima minaccia dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] estraeva la pistola e lo freddava conun colpo alla nuca, esplodendo in successione due ulteriori colpi all’indirizzo delloScognamiglio, mentre questi si dava alla fuga. L’imprenditore inseguivaScognamiglio, che raggiungeva e superava, disinteressandosi tuttavia dalproseguire l’azione criminosa, anzi disfacendosi dell’arma in un fondo.Portatosi subito dopo nella Stazione dei Carabinieri più vicina, l’omicida sicostitutiva, mentre [OSCURATO:PERSONA], dopo aver assistito ai fatti, si allontanava dai luoghi.Reo confesso, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado, con sentenza nonappellata, alla pena di anni 18 di reclusione per i delitti di omicidio, esclusa lapremeditazione e concesse le attenuanti generiche, e tentato omicidio, oltre cheper le fattispecie connesse in materia di armi e ricettazione.Ricostruita l’azione omicidiaria come frutto di un dolo d’impeto, scatenatosiimprevedibilmente dopo le minacce di [OSCURATO:PERSONA] all’imprenditore e aifamiliari, la Corte di assise di Napoli ha concluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse portato con sél’arma a soli fini difensivi, escludendo la configurabilità di un concorsopenalmente rilevante del [OSCURATO:PERSONA], anche nelle forme previste dall’art. 116 cod.pen., nei delitti contro la persona.L’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di omicidio consumato e tentato, aseguito di appello del Pubblico Ministero, è stata confermata dalla Corte di assisedi appello di Napoli che, riaperta l’istruttoria con l’esame di [OSCURATO:PERSONA], harigettato l’appello del pubblico ministero.Dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto non avvezzo all’uso delle armi, circostanzanota al [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la prospettazione dell’esecutore materiale, avevaprovveduto al caricamento della pistola cal. 9, la Corte di assise di appello harilevato che, per quanto emerso dall’istruttoria, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto impietrito per ilgesto del [OSCURATO:PERSONA], mostrando così sorpresa, sbigottimento e incredulità.[OSCURATO:PERSONA] del gravame ha ritenuto illogica la prospettazione accusatoria,secondo cui la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di armarsi fosse propedeutica all’utilizzo dellepistole qualora gli interlocutori non avessero accondisceso alle sue preteseeconomiche, osservando che l’azione lesiva contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cagionato al [OSCURATO:PERSONA] la perdita di ogni chance di ricevere quantopromessogli: il confronto era stato richiesto dall’imprenditore con [OSCURATO:PERSONA],considerato soggetto più ragionevole, e solo dopo aver appreso da questi cheall’appuntamento avrebbe presenziato anche [OSCURATO:PERSONA], personaggio che sin dalprimo incontro non aveva esitato a enfatizzare la propria caratura camorristica,[OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di armarsi.L’assunto di una preordinata azione omicidiaria, secondo la Corte di assise diappello, non si conciliava con la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva fissato l’incontronel proprio cantiere, raggiunto, in compagnia del [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell’autovetturadello [OSCURATO:PERSONA], senza curarsi di apprestare altro veicolo per la fuga, datifattuali che deponevano per l’imprevedibilità degli eventi sanguinari.Il giudice di secondo grado ha notato ulteriormente che [OSCURATO:PERSONA], già coinvoltoin risalenti fatti di sangue e allontanatosi definitivamente dalla vita devianteanteatta, ove avesse preventivato il rischio che [OSCURATO:PERSONA] utilizzasse l’arma, avrebbecercato di dissuaderlo e comunque avrebbe evitato di farsi coinvolgere.Pur constatando che l’imputato aveva sottovalutato lo stato di disperazionein cui versava l’imprenditore, la Corte di assise di appello ha concluso che [OSCURATO:PERSONA],abituato a vedere [OSCURATO:PERSONA] come un uomo mite e onesto, non potesse prevedere lafuria omicida scatenatasi: il che escludeva qualunque nesso psicologico tra i reaticommessi dal [OSCURATO:PERSONA] e le condotte omicidiarie, non prevedibili in concreto, inossequio alle indicazioni giurisprudenziali.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale pressoCorte di appello di Napoli, articolando un unico motivo di censura, con cuieccepisce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Il ricorrente denuncia l’erronea valutazione delle dichiarazioni di AntonioPapa e l’omessa valutazione della dinamica dei fatti, che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] in occasione della ricezione delle due pistole,dell’occultamento di una delle due armi sul cantiere, del successivo confronto,nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui haconsiderato l’omicidio e il tentato omicidio quali sviluppi non prevedibilidell’azione, trascurando il complesso di elementi oggettivi emersi dall’istruttoria,quali il caricamento dell’arma, il contesto conflittuale, lo stato di tensioneesistente e la consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] della potenzialità lesiva dellapistola.Evidenziato che la prevedibilità del reato diverso da parte del concorrentenon è incompatibile con il dolo d’impeto dell’esecutore materiale, il Procuratoregenerale deduce che detta prevedibilità, secondo le indicazioni giurisprudenziali,va verificata in concreto ex ante, non potendo essere esclusa sulla basedell’atteggiamento di sorpresa manifestato dal concorrente dopo il fatto,criticando l’assunto di un porto dell’arma a fini meramente difensivi, posto cheera stato [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare l’incontro per far valere le proprie rivendicazionieconomiche, e [OSCURATO:PERSONA], nei contatti avuti con [OSCURATO:PERSONA] nei mesi precedenti, nonaveva mai assunto contegni violenti, secondo la concorde narrazione dello stessoPapa, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].3. Con memoria trasmessa il 20 maggio 2026 il Procuratore generale hachiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In presenza di sentenze assolutorie conformemente pronunciate in primoe secondo grado il ricorso per cassazione non è consentito per far valere il viziodi motivazione, ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., disposizioneintrodotta dall’art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n.103, in vigore del3 agosto 2017, ai sensi della quale «Se il giudice di appello pronuncia sentenzadi conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essereproposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo606».La limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazionedella sentenza d’appello confermativa della decisione di proscioglimento da partedel pubblico ministero è stata ripetutamente ritenuta costituzionalmentelegittima da questa Corte, trovando ragionevole giustificazione nelle sceltediscrezionali riservate al legislatore (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020, dep. 2021,Mannino, Rv. 280631 – 01, ha ritenuto manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 111 e 112 Cost.,rilevando che la limitazione trova ragionevole giustificazione, nell'ambito dellescelte discrezionali riservate al legislatore, «nell'esigenza di deflazione delgiudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle partiprocessuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità,di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversamodulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di noncolpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi digiudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello;nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato,assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di noncolpevolezza»; Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, Schuster, Rv. 274573 – 01, èpervenuta ad analoga conclusione sulla denuncia d’incostituzionalità in relazioneagli artt. 3, 24, 101, 111 e 112 Cost.).Nel caso in esame, sulla scorta di un’analitica disamina delle circostanze delcaso concreto la Corte di appello ha ritenuto che l’azione omicidiaria non fossesviluppo prevedibile dei reati per cui l’imputato ha riportato condanna.L’impugnazione proposta dal Procuratore generale in relazione all’assoluzionedi [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di omicidio consumato e tentato è dichiaratamenteformulata per vizio di motivazione, ricondotto dallo stesso ricorrente nell’ipotesidi cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.L’unico motivo del ricorso del Pubblico Ministero è incentrato su unarivalutazione del fatto e rivolto a far emergere vizi logici della motivazione,risultando come tale inammissibile a fronte della cosiddetta “doppia conforme” diproscioglimento, che ne preclude l’esame nel merito.3. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso del Procuratore generaleavverso l’assoluzione pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33657/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris