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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 12904/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che trattasi di ricorsi all'evidenza inammissibili, per causa che può essere dichiarate de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto essi sono proposti da soggetti non legittimati, ossia da persone offese avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che trattasi di ricorsi all'evidenza inammissibili, per causa che può essere dichiarate de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto essi sono proposti da soggetti non legittimati, ossia da persone offese avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 12904/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris