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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 05837/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27032/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 28 ottobre 2022 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. 13756881002 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – prescrizione - atti interruttivi N.27032/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino - controricorrent i – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Calabria, n.2710/03/2022, depositata in data 8 settembre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato una intimazione di pagamento e la relativa cartella di pagamento a essa sottesa, relativa a IVA del periodo di imposta 1996, deducendo la prescrizione del credito tributario.

2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Calabria, con sentenza in data 8 settembre 2022, ha accolto l’appello dell’Ufficio.

Il giudice di appello ha rilevato che la prescrizione del credito non fosse decorsa, in quanto dopo la notificazione della cartella di pagamento in data 26 ottobre 2002, era intervenuto un «idoneo atto interruttivo della prescrizione»in data 6 ottobre2012 prima del decorso del termine prescrizionale decennale.

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente , affidato a un unico motivo; resistono con controricorso gli Uffici.

5. E’ stata emessa in data 9 marzo 2022 proposta di definizione anticipata, ritualmente opposta dal ricorrente.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, primo comma, 2943, quarto comma e 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla documentazione prodotta dagli Uffici.

Osserva parte ricorrente che la decisione del giudice di appello è stata basata su N.27032/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino documentazione prodotta da parte contribuente, avente ad oggetto una precedente intimazione di pagamento, notificata in data 6 ottobre 2012.

Deduce parte ricorrente che la documentazione prodotta dalla contribuente costituisce documentazione interna agli Uffici della riscossione e non contiene l’indicazione della volontà del creditore di far valere il diritto di credito nei confronti del debitore.

2. Il ricorso è infondato , condividendo il Collegio la p roposta di definizione anticipata del relatore, secondo cui «dalla stessa documentazione trascritta in ricorso per cassazione si evince laprova della regolare notifica (perfezionata in data 06/10/2012) della cartella presupposta all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio; tale notifica ha avuto quindi –come correttamente ha ritenuto la CTR –l’effetto di interrompere il termine di prescrizione, poiché tale provvedimento amministrativo è atto di esercizio del diritto di credito, in forza del quale il termine di prescrizione riprende a decorrere (v.

Cass. Sez.

L, Sentenza n. 3741 del 13/02/2017; Cass. sentenza n. 6499 del 09/03/2021)».

3. In memoria il ricorrente insiste per l’inidoneità della documentazione prodotta dall’Ufficio nel corso del giudizio di merito,in quanto mero atto interno(«presumibilmente, ad essere stato notificato in data 06.10.2012 è l’atto interno n. 03420129029262612 000 prodotto dai resistenti e non la cartella di pagamento n. 03420020055433509 000»), richiamandosi inoltre alle valutazioni espresse dal giudice di primo grado.

La deduzione – in disparte la violazione del principio di specificità, posto che la dedotta viziata valutazione di documenti non è stata accompagnata – più che da un analitico resoconto e trascrizione del contenuto dei singoli documenti invocati – dalla indicazione del momento processuale della relativa produzione, essendo stato fatto un generico riferimento alla produzione «tra primo e secondo grado»( Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. N.27032/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino 34469; Cass., Sez.

V, 21 maggio 2019, n. 13625; Cass., Sez.

I, 7 marzo 2018, n. 5478), è inammissibile.

Il ricorrente intende giungere alla revisione di un accertamento in fatto operato dal giudice del merito, relativo alla esistenza di un « idoneo atto interruttivo della prescrizione», costituito dall’«AVI n. 03420129029262612000».

Il ricorso, pertanto, impinge nella interpretazione e valutazione del materiale probatorio, attività che spetta al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez.

V, 20 luglio 2023, n. 21727; Cass., Sez.

V, 9 maggio 2022, n. 14488).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettatoin conformità alla proposta, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Al rigetto del ricorso in conformità alla proposta consegue l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 380-bis, terzo comma,96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez.

U., 27 settembre 2023, n. 27433).

La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione anticipata, essendo tale norma volta , al pari delle disposizioni relative alla colpa grave (Cass., Sez.

V, 24 novembre 2022, n. 34693)a contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso con la tutela del diritto di azione(Cass., Sez.

U., n. 27195/2023, cit.); si reputa di quantificare equitativamente tale somma nella misura compresa tra il 50% e il 100% delle spese di lite (Cass., Sez.

U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.),liquidata come in dispositivo.

La somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo viene liquidata equitativamente come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € N.27032/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 1.800,00 a termini dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27032/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 28 ottobre 2022 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. 13756881002 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatee difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – prescrizione - atti interruttivi N.27032/22 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrent i – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Calabria, n.2710/03/2022, depositata in data 8 settembre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato una intimazione di pagamento e la relativa cartella di pagamento a essa sottesa, relativa a IVA del periodo di imposta 1996, deducendo la prescrizione del credito tributario. 2. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Calabria, con sentenza in data 8 settembre 2022, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha rilevato che la prescrizione del credito non fosse decorsa, in quanto dopo la notificazione della cartella di pagamento in data 26 ottobre 2002, era intervenuto un «idoneo atto interruttivo della prescrizione»in data 6 ottobre2012 prima del decorso del termine prescrizionale decennale. 4. Propone ricorso per cassazione la contribuente , affidato a un unico motivo; resistono con controricorso gli Uffici. 5. E’ stata emessa in data 9 marzo 2022 proposta di definizione anticipata, ritualmente opposta dal ricorrente. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, primo comma, 2943, quarto comma e 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla documentazione prodotta dagli Uffici. Osserva parte ricorrente che la decisione del giudice di appello è stata basata su N.27032/22 R.G. Est. F. D’Aquino documentazione prodotta da parte contribuente, avente ad oggetto una precedente intimazione di pagamento, notificata in data 6 ottobre 2012. Deduce parte ricorrente che la documentazione prodotta dalla contribuente costituisce documentazione interna agli Uffici della riscossione e non contiene l’indicazione della volontà del creditore di far valere il diritto di credito nei confronti del debitore. 2. Il ricorso è infondato , condividendo il Collegio la p roposta di definizione anticipata del relatore, secondo cui «dalla stessa documentazione trascritta in ricorso per cassazione si evince laprova della regolare notifica (perfezionata in data 06/10/2012) della cartella presupposta all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio; tale notifica ha avuto quindi –come correttamente ha ritenuto la CTR –l’effetto di interrompere il termine di prescrizione, poiché tale provvedimento amministrativo è atto di esercizio del diritto di credito, in forza del quale il termine di prescrizione riprende a decorrere (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3741 del 13/02/2017; Cass. sentenza n. 6499 del 09/03/2021)». 3. In memoria il ricorrente insiste per l’inidoneità della documentazione prodotta dall’Ufficio nel corso del giudizio di merito,in quanto mero atto interno(«presumibilmente, ad essere stato notificato in data 06.10.2012 è l’atto interno n. 03420129029262612 000 prodotto dai resistenti e non la cartella di pagamento n. 03420020055433509 000»), richiamandosi inoltre alle valutazioni espresse dal giudice di primo grado. La deduzione – in disparte la violazione del principio di specificità, posto che la dedotta viziata valutazione di documenti non è stata accompagnata – più che da un analitico resoconto e trascrizione del contenuto dei singoli documenti invocati – dalla indicazione del momento processuale della relativa produzione, essendo stato fatto un generico riferimento alla produzione «tra primo e secondo grado»( Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. N.27032/22 R.G. Est. F. D’Aquino 34469; Cass., Sez. V, 21 maggio 2019, n. 13625; Cass., Sez. I, 7 marzo 2018, n. 5478), è inammissibile. Il ricorrente intende giungere alla revisione di un accertamento in fatto operato dal giudice del merito, relativo alla esistenza di un « idoneo atto interruttivo della prescrizione», costituito dall’«AVI n. 03420129029262612000». Il ricorso, pertanto, impinge nella interpretazione e valutazione del materiale probatorio, attività che spetta al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. V, 20 luglio 2023, n. 21727; Cass., Sez. V, 9 maggio 2022, n. 14488). 4. Il ricorso va, pertanto, rigettatoin conformità alla proposta, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. Al rigetto del ricorso in conformità alla proposta consegue l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 380-bis, terzo comma,96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433). La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione anticipata, essendo tale norma volta , al pari delle disposizioni relative alla colpa grave (Cass., Sez. V, 24 novembre 2022, n. 34693)a contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso con la tutela del diritto di azione(Cass., Sez. U., n. 27195/2023, cit.); si reputa di quantificare equitativamente tale somma nella misura compresa tra il 50% e il 100% delle spese di lite (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.),liquidata come in dispositivo. La somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo viene liquidata equitativamente come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € N.27032/22 R.G. Est. F. D’Aquino 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 1.800,00 a termini dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
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