CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 12755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 24454-2016 proposto da: "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 606 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 128/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/08/2016 R.G.N. 180/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 24454/2016 Rilevato che: la Corte d'appello di Campobasso ha rigettato l'impugnazione proposta da "Le cascate di [OSCURATO:PERSONA] & c." s.a.s., nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva a sua volta rigettato l'opposizione a cartella esattoriale notificata alla società in relazione ad omissioni contributive contestate con verbale di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Isernia del 26 ottobre 2004 ed oggetto di cartella di pagamento; riferisce la sentenza qui impugnata che i motivi d'appello erano riferiti alla affermata violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 46 del 1999, in relazione all'art.25 dello stesso decreto legislativo per violazione del diritto di difesa, atteso che nella cartella opposta non era stato riportato il contenuto del verbale ispettivo da cui derivava la pretesa, né l'indicazione del singolo lavoratore interessato; la Corte territoriale, dopo essersi riportata alla sentenza di primo grado nel giudicare infondate le questioni di merito, ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, rilevandone l'inapplicabilità ai crediti precedenti al 2004 (quelli in oggetto erano riferiti all'agosto 2001- agosto 2002) ed essendo inapplicabile ai crediti previdenziali il disposto dell'art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973; avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società sulla base di cinque motivi; resiste con controricorso l'INPS; la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 46 del 1999, comma 1 lett. b), in quanto, ad avviso dell'opponente, la disposizione che ha differito il termine di decadenza si riferiva ai contributi accertati dopo il 2004 e non a quelli dovuti prima di tale data; con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. nel senso dell'omessa pronuncia su motivo d'appello relativo alla violazione del diritto di difesa ( art. 360, primo comma n. 4) c.p.c.; con il terzo motivo, di analogo contenuto rispetto al precedente, si fa riferimento alla violazione degli artt. 132, comma 2 e 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. posto che la società R.g. n. 24454/2016 aveva specificato le particolari ragioni di impugnazione anche sull'attività dei dipendenti interessati; con il quarto motivo, si deduce vizio della motivazione ( art. 360, primo comma n. 5) c.p.c.) sempre riferito alla totale inidoneità della motivazione che non aveva in alcun modo esaminato le circostanze in fatto addotte dalla società per supportare le contestazioni sugli obblighi contributivi pretesi in ordine alla discontinuità delle prestazioni; il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8 lett. b I. n. 388 del 2000 con riferimento a pretese somme aggiuntive di natura sanzionatoria pari ad euro 2021,02 non previste dalla norma citata; con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., notificate alle altre parti ed alla Procura generale, la ricorrente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere in relazione all'adesione alla procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 193 del 2016; Considerato che: la società ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e/o l'estinzione del giudizio ed ha allegato di avere aderito alla definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), con integrale versamento del debito rateizzato; in forza della detta dichiarazione e dell'allegata documentazione attestante l'intervenuto pagamento di tutte le rate, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 24083 del 2018); in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, deve essere, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018 cit. e, tra le numerose più recenti, Cass. n. 5822 del 2019; Cass. n. 2002 del 2022);R.g. n. 24454/2016 nella fattispecie, ricorre tale ultima situazione. Dalla documentazione in atti, risulta tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l'integrale pagamento del debito; le spese del presente procedimento si compensano; il contenuto della definizione agevolata assorbe, infatti, anche il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018 cit; v., ex multis, in motiv., Cass., sez. lav., n. 28366 del 2021). non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio di legittimità. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 11 17 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] o Gh