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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2025

ECLI:EU:C:2025:902
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0401 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 20 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Accordo concluso prima dell’adesione del Regno di Svezia all’Unione europea – Indennizzo per la perdita di entrate derivante dalla soppressione delle tariffe di passaggio di una chiusa – Nozione di aiuto – Nozione di impresa – Attività economica – Aiuto esistente o nuovo» Nella causa C‑401/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Stoccolma, Svezia), con decisione del 29 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2024, nel procedimento Staten genom Sjöfartsverket contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione,

I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni (relatore), giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per lo Staten genom Sjöfartsverket, da H. Nilsson e B. Thomaeus, advokater; – per la [OSCURATO:PERSONA] AB, da K. Stålnacke e G. Swedlund, stadsadvokater; – per la Commissione europea, da C. Faroghi,

I. Georgiopoulos e A. Steiblytė, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE e dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), nonché dell’articolo 144 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea ( GU 1994, C 241, pag. 21 , e GU 1995, L 1, pag. 1 ; in prosieguo: l’«atto di adesione»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staten genom Sjöfartsverket (amministrazione nazionale della navigazione marittima, Svezia; in prosieguo: l’«amministrazione marittima») e la [OSCURATO:PERSONA] AB in merito al rimborso da parte di quest’ultima delle somme versate dalla prima per compensare la soppressione delle tariffe di passaggio di una chiusa.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Trattato FUE 3 L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Atto di adesione 4 Ai sensi dell’articolo 144 dell’atto di adesione: «Nel settore degli aiuti di cui agli articoli [107 e 108 TFUE]: a) tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell’adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione [delle Comunità europee] anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti “esistenti” ai sensi dell’articolo [108], paragrafo 1, [TFUE]; b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, portati a conoscenza della Commissione prima dell’adesione, si ritengono comunicati alla data dell’adesione».

Regolamento 2015/1589 5 L’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589 definisce gli «aiuti esistenti» come segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (…) b) “aiuti esistenti”: i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 [dell’atto di adesione] tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE], ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE] e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore». 6 L’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589 definisce i «nuovi aiuti» come «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

Regolamento (CE) n. 794/2004 7 L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] ( GU 2004, L 140, pag. 1 ), il cui titolo è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione, del 27 novembre 2015 ( GU 2015, L 325, pag. 1 ), come attualmente destinato all’esecuzione del regolamento 2015/1589, così dispone: «1.

Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.

Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.

2. Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell’allegato II: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c) inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell’intensità dell’aiuto o riduzione delle spese ammissibili. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 Due vie navigabili, una tramite il canale di Södertälje (Svezia) e l’altra attraverso Stoccolma (Svezia) e la sua chiusa di Hammarby, collegano il [OSCURATO:PERSONA] al lago Mälaren, il terzo più grande lago svedese. 9 L’amministrazione marittima svedese è l’autorità pubblica responsabile del passaggio delle imbarcazioni attraverso il canale di Södertälje e gestisce in particolare la sua chiusa. [OSCURATO:PERSONA] è una società municipale interamente posseduta dal Comune di Stoccolma che gestisce la chiusa di Hammarby.

Il livello delle tariffe di transito riscosse al passaggio della chiusa di Södertälje e di quella di Hammarby era coordinato per garantire una ripartizione equilibrata del traffico tra i due collegamenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il lago Mälaren. 10 Con una normativa adottata il 26 ottobre 1978, le autorità svedesi hanno deciso di sopprimere, a partire dal 1979, talune tariffe per il passaggio della chiusa del canale di Södertälje e, al fine di proseguire il coordinamento delle tariffe di transito, di intraprendere iniziative per sopprimere anche quelle riscosse al passaggio della chiusa di Hammarby.

Di conseguenza, l’amministrazione marittima e il Comune di Stoccolma hanno concluso lo stesso anno un accordo (in prosieguo: l’«accordo») ai sensi del quale tale Comune rinunciava a riscuotere le tariffe per il passaggio della chiusa di Hammarby da parte di imbarcazioni diverse dai natanti da diporto in cambio di un indennizzo annuale versato da detta amministrazione (in prosieguo: l’«indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale»). 11 Secondo i termini dell’accordo, l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale doveva essere adattato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo.

L’accordo doveva essere rinnovato per un periodo di cinque anni, salvo risoluzione da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso.

Per ogni ulteriore periodo quinquennale, veniva determinato un nuovo importo annuale dell’indennizzo in base alle variazioni del volume di traffico presso la chiusa di Hammarby nel periodo contrattuale precedente. 12 L’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale è stato inizialmente versato al Comune di Stoccolma e successivamente, dall’inizio degli anni 90, alla [OSCURATO:PERSONA].

A partire dal 2014, il suo importo oscillava tra i 3 e i 4 milioni di corone svedesi (SEK) (circa EUR 260000 e 360000) all’anno. 13 L’amministrazione marittima ha risolto l’accordo anticipatamente alla fine del 2021.

Dinanzi ai giudici svedesi pende una controversia relativa a tale risoluzione. 14 Il 4 maggio 2023, l’amministrazione marittima ha proposto ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Stoccolma, Svezia), giudice del rinvio.

L’amministrazione marittima chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso con interessi della somma di SEK 38086436 (circa EUR 3378242), corrispondente ai pagamenti effettuati in forza dell’accordo entro il termine di prescrizione nazionale di dieci anni. 15 L’amministrazione marittima sostiene che l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale soddisfa le condizioni per essere qualificato come aiuto di Stato.

A suo avviso, in particolare, tale indennizzo costituisce un vantaggio per la [OSCURATO:PERSONA], in quanto le garantiva un reddito regolare indipendente dalle variazioni del traffico o da altri rischi di gestione.

La qualificazione come aiuto di Stato sarebbe inoltre confermata dall’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, poiché nessun investitore privato avrebbe versato un indennizzo alla [OSCURATO:PERSONA] affinché quest’ultima non applicasse tariffe di transito.

Secondo l’amministrazione marittima, inoltre, i criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ) (in prosieguo: i «criteri [OSCURATO:PERSONA]»), per ritenere che la contropartita di obblighi di servizio pubblico non costituisca un aiuto di Stato, non sono soddisfatti.

Infine, richiamando l’articolo 144 dell’atto di adesione, essa sostiene che l’eccezione relativa agli aiuti esistenti non si applica a detto indennizzo, tenuto conto della sua mancata notifica alla Commissione, e che, in ogni caso, lo stesso indennizzo non potrebbe essere qualificato come aiuto esistente, in considerazione delle trattative che precedono ciascun nuovo periodo contrattuale di cinque anni. 16 [OSCURATO:PERSONA] replica che la sua attività di gestione di una chiusa non è un’attività economica disciplinata dalle norme del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

In ogni caso, si tratterebbe di un servizio di interesse economico generale che non avrebbe comportato una sovracompensazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, anche se la qualificazione come aiuto di Stato dovesse essere accolta, tale aiuto sarebbe autorizzato come aiuto esistente in forza del regolamento 2015/1589 e indipendentemente dall’articolo 144 dell’atto di adesione, non rilevante nel caso di specie.

L’aiuto di cui trattasi nel procedimento principale non potrebbe, inoltre, essere considerato nuovo o modificato in assenza di rinegoziazione tra le parti dei termini dell’accordo e, in particolare, dell’importo dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale. 17 Ritenendo che non esistano orientamenti chiari nella giurisprudenza della Corte sul modo in cui il diritto dell’Unione debba essere applicato in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per quanto riguarda, in particolare, l’esistenza di un vantaggio economico, l’applicabilità dell’atto di adesione e la qualificazione come aiuto nuovo o esistente, lo [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Stoccolma) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se il criterio [del vantaggio] di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che un indennizzo annuale versato da un’autorità statale mediante risorse statali a una società per azioni municipale nell’ambito di un accordo e diretto a compensare l’impegno della società a fornire gratuitamente un determinato servizio, in questo caso le operazioni di chiusa, il quale, prima della conclusione dell’accordo, era soggetto al pagamento di un onere a) deve essere considerato globalmente come un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario; b) deve essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario, nei limiti in cui l’indennizzo supera le precedenti entrate annuali del beneficiario derivanti dalle tariffe del servizio, tenendo conto delle variazioni, ad esempio, dell’indice dei prezzi al consumo e del volume di traffico nelle operazioni di chiusa; c) deve essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario per la parte in cui l’indennizzo supera i costi annuali del beneficiario per la fornitura del servizio; d) deve essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario sulla base di un diverso modello di calcolo; e) non deve affatto essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario.

2. Se un accordo sul versamento annuale di un indennizzo da parte di un’autorità statale, mediante risorse statali, a una società per azioni municipale per compensare l’impegno di tale società a fornire gratuitamente un servizio non agricolo, in questo caso le operazioni di chiusa, accordo che è stato concluso prima dell’adesione della Svezia all’Unione europea e che non è stato notificato alla Commissione, debba essere considerato un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento [2015/1589], e quindi legittimo fino a quando la Commissione non abbia ritenuto l’aiuto incompatibile con il mercato interno.

3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se tale indennizzo annuale debba comunque essere considerato come un nuovo aiuto se, dopo l’adesione della Svezia all’Unione europea, l’accordo è stato prorogato, conformemente ai suoi termini originari, a più riprese per cinque anni alla volta a causa della mancata risoluzione e l’indennizzo annuale per ogni nuovo periodo quinquennale è stato modificato alla luce, per una parte, dell’indice dei prezzi al consumo e, per l’altra parte, dell’entità del servizio gratuito fornito durante il periodo di validità dell’accordo precedente, in questo caso il volume di traffico nelle operazioni di [chiusa]».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 18 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un indennizzo, versato in forza di un accordo mediante risorse statali da un’autorità pubblica a una società per azioni municipale al fine di compensare l’impegno di tale società a fornire gratuitamente un servizio di chiusa su una via navigabile, che era soggetto a una tariffa prima della conclusione di tale accordo, costituisce un aiuto di Stato. 19 Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti.

In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali.

In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario.

In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P , EU:C:2022:859 , punto 66 nonché giurisprudenza citata). 20 Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la società per azioni municipale che ha beneficiato dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un’«impresa», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se sussista un vantaggio economico e se ciò incida sugli scambi e sulla concorrenza.

Sull’esistenza di un’impresa 21 Per fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione come aiuto di Stato, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone, inter alia , la sussistenza di un vantaggio concesso ad un’impresa.

A tale riguardo, si deve sottolineare, da un lato, che costituisce un’impresa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Dall’altro, costituisce attività economica qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, EasyPay e [OSCURATO:PERSONA], C‑185/14 , EU:C:2015:716 , punti 36 e 37 , nonché giurisprudenza citata). 22 Spetterà quindi al giudice del rinvio stabilire se, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], società per azioni municipale, nella sua qualità di gestore della chiusa di Hammarby, eserciti un’attività economica e debba, pertanto, essere qualificata come «impresa» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 23 In proposito, occorre, in primo luogo, sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il carattere pubblico o privato dell’entità che esercita l’attività in esame non può influire sulla verifica se tale entità rivesta o meno la qualità di «impresa».

Infatti, lo Stato stesso o un ente statale può agire come impresa.

Inoltre, un soggetto di diritto, segnatamente un ente pubblico, può essere considerato un’impresa unicamente per quanto riguarda una parte delle sue attività, se queste ultime corrispondono a quelle che devono essere qualificate come attività economiche (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11 , EU:C:2012:449 , punti 35 e 37 , e del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 42 ).

Pertanto, lo status dell’ente nel diritto interno non è determinante. 24 Di conseguenza, la circostanza che il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale sia garantito dalla [OSCURATO:PERSONA], una società interamente posseduta dal Comune di Stoccolma, non impedisce di constatare l’esistenza di un’impresa che esercita un’attività economica. 25 Si deve, in secondo luogo, precisare che le attività che si ricollegano all’esercizio di pubblici poteri non presentano un carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato FUE (sentenza del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11 , EU:C:2012:449 , punto 36 e giurisprudenza citata), in particolare nel caso in cui la gestione di un’infrastruttura sia inscindibilmente collegata all’esercizio di funzioni rientranti nelle competenze di natura pubblica attribuite all’ente che la gestisce e quest’ultimo agisca nell’esercizio di pubblici poteri (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Halle/Commissione, C‑288/11 P , EU:C:2012:821 , punto 44 , e del 22 ottobre 2015, EasyPay e [OSCURATO:PERSONA], C‑185/14 , EU:C:2015:716 , punto 40 ). 26 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, la natura di attività economica del servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale non sembra poter essere esclusa in quanto quest’ultimo comporterebbe l’esercizio di pubblici poteri.

Non risulta, infatti, né dalla domanda di pronuncia pregiudiziale né dal fascicolo di cui dispone la Corte che il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale implichi o sia inscindibilmente collegato all’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di simili poteri, quali il controllo e la sicurezza del traffico fluviale, funzioni di polizia della navigazione o di sorveglianza antinquinamento. 27 In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, la qualificazione come attività economica è sempre legata ad un’attività ben precisa (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 44 e giurisprudenza citata). 28 Nel caso di specie, il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale, sul quale verteva l’accordo e che ha dato luogo al versamento dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale alla [OSCURATO:PERSONA], consiste nell’effettuare tutte le manovre necessarie per garantire il passaggio delle imbarcazioni diverse da quelle da diporto attraverso la chiusa di Hammarby.

Salvo ritenere che tale servizio non possa, in considerazione segnatamente delle condizioni della sua fornitura, essere separato dal servizio di chiusa alle imbarcazioni da diporto, circostanza che spetterà al giudice del rinvio esaminare, la verifica dell’esistenza di un’attività economica deve riguardare soltanto il servizio alle imbarcazioni diverse da quelle da diporto. 29 Occorre rammentare, in quarto luogo, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 21 della presente sentenza, per essere qualificato come attività economica, il servizio di chiusa in esame deve consistere nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato. 30 Al riguardo, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che l’offerta di beni e servizi sia fatta senza scopo di lucro non osta a che l’entità che effettua tali operazioni sul mercato debba essere considerata come un’impresa, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro.

Costituiscono inoltre servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione.

La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punti 46 e 47 , nonché giurisprudenza citata). 31 Nel caso di specie, si può rilevare che, in forza della normativa svedese, il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale è fornito a titolo gratuito ai suoi destinatari. 32 Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, un’attività non può, in linea di principio, essere considerata economica se non prevede, quanto meno a termine, un ritorno che consenta di generare profitto o almeno di coprire i costi. 33 Di conseguenza, la circostanza che il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale sia fornito a titolo gratuito può costituire un indizio dell’assenza di attività economica. 34 Tuttavia, spetterà al giudice del rinvio verificare se il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale sia offerto su un mercato, vale a dire in concorrenza con altri operatori economici. 35 Al riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che tale servizio consente il collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il lago Mälaren e che l’unica altra via navigabile che permette tale collegamento è il canale di Södertälje, il cui passaggio è gestito dallo Stato svedese ed era anch’esso assicurato a titolo gratuito mentre era in vigore l’accordo.

Sembra quindi che non vi sia sostituibilità con un altro operatore che persegue uno scopo di lucro, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 30 della presente sentenza, né che vi sia, in tal modo, un rapporto di concorrenza tra i servizi di chiusa sulle due vie navigabili in esame, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare. 36 Pertanto, incomberà al giudice del rinvio verificare se, nonostante la gratuità del servizio di chiusa garantito dalla [OSCURATO:PERSONA], tale servizio sia fornito su un mercato in concorrenza con altri operatori economici e se, alla luce del contesto della prestazione di detto servizio, la [OSCURATO:PERSONA] possa essere qualificata come «impresa» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Sull’esistenza di un vantaggio 37 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 19 della presente sentenza, per essere qualificata come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura nazionale deve concedere un vantaggio selettivo all’impresa o alle imprese che ne sono beneficiarie. 38 Si deve ritenere che soddisfi tale condizione qualsiasi misura statale che, indipendentemente dalla forma e dagli obiettivi, sia atta a favorire direttamente o indirettamente una o più imprese, o che conceda a queste ultime un vantaggio che esse non avrebbero potuto ottenere in condizioni normali di mercato (sentenza del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/Commissione, C‑331/20 P e C‑343/20 P , EU:C:2022:886 , punto 107 e giurisprudenza citata). 39 La valutazione delle condizioni in cui tale vantaggio è stato concesso viene effettuata, in linea di massima, applicando il principio dell’operatore privato, a meno che non esista alcuna possibilità di paragonare il comportamento statale di cui trattasi nel caso di specie a quello di un operatore privato, segnatamente in quanto lo Stato ha agito nella sua qualità di autorità pubblica (sentenza del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/Commissione, C‑331/20 P e C‑343/20 P , EU:C:2022:886 , punto 108 e giurisprudenza citata).

L’applicabilità del criterio dell’operatore privato dipende quindi dal fatto che lo Stato membro interessato conceda, nella sua qualità di operatore privato, e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico a un’impresa.

Sono pertinenti ai fini di tale valutazione, in particolare, la natura e l’oggetto della misura in esame, il contesto in cui essa si colloca nonché l’obiettivo perseguito e le regole cui la misura stessa sia soggetta (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P , EU:C:2012:318 , punti 81 e 86 , nonché del 13 marzo 2025, Cividale e a., C‑746/23 e C‑747/23 , EU:C:2025:171 , punto 42 ). 40 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’accordo è stato concluso a seguito della decisione delle autorità svedesi di sopprimere a livello regionale talune tariffe imposte al passaggio di determinate vie navigabili interne, allo scopo di mantenere la ripartizione equilibrata del traffico tra le vie navigabili di cui trattasi.

Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, sembra piuttosto che gli elementi di cui dispone la Corte sulle ragioni del versamento dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale alla [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso di un intervento dello Stato svedese nella sua qualità di potere pubblico e non di operatore privato. 41 Per quanto riguarda i criteri elaborati dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio, occorre ricordare che, al punto 87 di tale sentenza, la Corte ha precisato che, nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 42 La Corte ha stabilito quattro condizioni cumulative che tale compensazione deve soddisfare per escludere l’esistenza di un vantaggio.

In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro.

In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti.

In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi (sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑280/00 , EU:C:2003:415 , punti da 89 a 93 ). 43 Nel caso di specie, si deve rilevare che la gratuità delle operazioni di chiusa effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di riferimento per le imbarcazioni commerciali sembrava costituire un obbligo imposto dalla legge e successivamente formalizzato in un accordo concluso con l’autorità amministrativa all’uopo competente, con il quale le autorità svedesi perseguivano l’obiettivo di garantire una ripartizione ottimale del traffico marittimo commerciale nell’interesse generale.

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, non si può quindi escludere che, in tale periodo, la [OSCURATO:PERSONA] sia stata incaricata di un obbligo di servizio pubblico, ai sensi dei criteri [OSCURATO:PERSONA], circostanza che spetterà tuttavia al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti. 44 Per quanto riguarda gli altri tre criteri [OSCURATO:PERSONA], è necessario sottolineare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi 26 e 27 delle sue conclusioni, che le indicazioni fornite dal giudice del rinvio non consentono di determinare in quale misura questi altri tre criteri, diretti a garantire l’assenza di sovracompensazione, siano soddisfatti nel caso di specie.

Infatti, sebbene l’importo dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale si basi soprattutto su quello delle tariffe riscosse prima della loro soppressione, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che tali tariffe fossero collegate ai costi originati dal servizio di chiusa in esame. 45 Spetterà, di conseguenza, al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, e in particolare delle considerazioni che precedono, se il criterio dell’operatore privato in economia di mercato o i criteri [OSCURATO:PERSONA] consentano di accertare la concessione di un vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] derivante dal versamento dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale.

Sull’incidenza sugli scambi tra Stati membri e sulla distorsione della concorrenza 46 Secondo una giurisprudenza consolidata, per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato, non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza.

In particolare, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di alcune imprese rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13 , EU:C:2015:9 , punti 65 e 66 nonché giurisprudenza citata). 47 A questo proposito, non è necessario che l’impresa beneficiaria dell’aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari.

Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a un’impresa, l’attività sul mercato nazionale può risultarne mantenuta o incrementata, con conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro.

Peraltro, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano pregiudicati.

Infatti, l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri.

Pertanto, la condizione in base alla quale l’aiuto di cui trattasi deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall’importanza del settore di attività interessato (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13 , EU:C:2015:9 , punti da 67 a 69 e giurisprudenza citata). 48 Ne consegue che, per quanto riguarda la misura di cui trattasi nel procedimento principale, l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza dipende dall’esistenza di un mercato nel quale venga offerto il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale.

A tal riguardo, si dovrà in particolare tener conto della gratuità imposta dalle autorità svedesi, la quale può costituire un ostacolo a che imprese con sede in altri Stati membri prendano in considerazione di fornire il servizio di cui trattasi nel procedimento principale. 49 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un indennizzo annuale, versato in forza di un accordo mediante risorse statali da un’autorità pubblica a una società per azioni municipale al fine di compensare l’impegno di tale società a fornire gratuitamente un servizio di chiusa su una via navigabile, che era soggetto a una tariffa prima della conclusione di tale accordo, costituisce un aiuto di Stato nel caso in cui detta società possa essere considerata un’impresa e tale indennizzo le conferisca un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.

Sulla seconda e sulla terza questione 50 Con le questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso in cui l’indennizzo, previsto in un accordo concluso prima dell’adesione di uno Stato all’Unione, costituisca un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tale aiuto debba essere qualificato come «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589, e se, in caso affermativo, esso debba essere considerato un «nuovo aiuto» dopo tale adesione, nei limiti in cui la sua applicazione sia stata prorogata più volte e il suo importo sia stato adattato conformemente ai termini iniziali dell’accordo che lo ha istituito. 51 Occorre ricordare che la qualificazione di un aiuto di Stato come aiuto esistente o come nuovo aiuto ha conseguenze procedurali diverse.

Infatti, gli aiuti esistenti possono, conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essere regolarmente attuati fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità con il mercato interno (sentenze del 15 marzo 1994, [OSCURATO:PERSONA] de España, C‑387/92 , EU:C:1994:100 , punti 19 e 20 , nonché del 18 luglio 2013, P, C‑6/12 , EU:C:2013:525 , punto 36 e giurisprudenza citata).

Per contro, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE impone di notificare in tempo utile alla Commissione i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti, i quali non possono essere messi ad esecuzione finché la procedura di esame non si sia conclusa con una decisione definitiva (sentenza del 20 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] di Catania, C‑128/19 , EU:C:2021:401 , punto 30 e giurisprudenza citata). 52 Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589, la nozione di «aiuti esistenti» comprende, «fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE], ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE] e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore». 53 Nel caso di specie, è pacifico che l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale ha iniziato ad essere versato e, pertanto, esisteva prima dell’entrata in vigore del Trattato FUE in Svezia, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589. 54 Dalla decisione di rinvio risulta che l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale non è stato notificato alla Commissione e che il giudice del rinvio chiede perciò se l’articolo 144 dell’atto di adesione, il quale prevede, alla lettera a), che, «nel settore degli aiuti di cui agli articoli [107 e 108 TFUE]», «tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell’adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti “esistenti” ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 1, TFUE]», sia applicabile nel caso di specie. 55 Dall’atto di adesione e, in particolare, dall’articolo 137, paragrafo 1, dello stesso, si evince che il titolo VI di tale accordo, che comprende l’articolo 144 di quest’ultimo, si applica ai prodotti agricoli (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, P, C‑6/12 , EU:C:2013:525 , punto 44 ).

Di conseguenza, l’articolo 144 dell’atto di adesione non si applica all’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale, che riguarda i servizi di chiusa. 56 Pertanto, sebbene l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale non sia stato notificato alla Commissione, esso deve essere qualificato come aiuto esistente, poiché soddisfa le condizioni alle quali l’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589 subordina tale qualificazione. 57 Occorre tuttavia stabilire se detta qualificazione possa essere messa in discussione dalle proroghe e dagli adeguamenti applicati all’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale.

Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio chiede se le modifiche relative alla durata e all’importo dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale, intervenute dopo la scadenza dell’accordo, concluso nel 1979 inizialmente per un periodo di cinque anni, possano essere considerate «modifica di un aiuto esistente», cosicché tale indennizzo deve, in definitiva, essere qualificato come «nuovo aiuto», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589. 58 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004, «qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato [interno]» costituisce una modifica di un aiuto esistente.

Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, solo una modifica sostanziale – di natura soggettiva, oggettiva o temporale – che incide sugli elementi costitutivi di un aiuto e che può alterare la valutazione della sua compatibilità con il mercato interno dà luogo a un nuovo aiuto (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑510/16 , EU:C:2018:751 , punto 41 , e del 13 dicembre 2018, Rittinger e a., C‑492/17 , EU:C:2018:1019 , punto 57 ). 59 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la validità dell’accordo è stata automaticamente prorogata ogni cinque anni fino alla sua risoluzione nel 2021.

Tale proroga quinquennale automatica dell’accordo, salvo risoluzione, e l’adeguamento degli importi dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale, applicato con cadenza sia annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo sia quinquennale sulla base della variazione del traffico, erano previsti in detto accordo e potevano, in tal modo, essere presi in considerazione sin dalla conclusione dell’accordo ai fini di una valutazione di compatibilità. 60 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, solo le proroghe introdotte da atti adottati successivamente a quello che ha previsto l’aiuto di cui trattasi, eventualmente dopo l’autorizzazione di quest’ultimo da parte della Commissione (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2003, Belgio/Commissione, C‑197/99 P , EU:C:2003:444 , punto 109 , e del 20 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA] & C., C‑138/09 , EU:C:2010:291 , punto 47 ), o proroghe che vanno oltre i limiti temporali previsti nel contratto che ha istituito tale aiuto, ad esclusione del normale funzionamento di tale contratto (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P , EU:C:2016:797 , punto 59 ), comportano modifiche di un aiuto esistente. 61 Per quanto riguarda l’adeguamento degli importi dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, da un lato, l’adeguamento annuale dell’importo dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rientra tra variazioni automatiche degli importi di un aiuto pecuniario in una situazione di inflazione e non in una modifica sostanziale dell’importo di tale indennizzo.

Dall’altro lato, per quanto concerne la ridefinizione dell’importo di base dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale a ciascuna scadenza quinquennale, spetterà al giudice del rinvio valutare se tale ridefinizione, benché abbia avuto luogo sulla base di una formula rimasta invariata nel tempo, abbia comportato, di fatto, una serie di rinegoziazioni qualificabili come «modifiche».

Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, se detta ridefinizione avesse richiesto alle parti di accordarsi sul volume di traffico da prendere in considerazione. 62 Se così fosse, il giudice del rinvio sarebbe tenuto ad esaminare se tali modifiche possano essere qualificate come «sostanziali», fermo restando che la soglia del 20% al di sopra della quale una modifica della dotazione originaria è considerata modifica di un aiuto esistente si applica unicamente, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, ai regimi di aiuti e non agli aiuti individuali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale. 63 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, lettera b), punto i), e lettera c), del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che, supponendo che esso costituisca un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un indennizzo, il cui versamento, conformemente ai termini iniziali dell’accordo che lo ha istituito, è stato prorogato per periodi di cinque anni in assenza di risoluzione di tale accordo e il cui importo è stato modificato, da un lato, annualmente, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo e, dall’altro, ad ogni scadenza quinquennale, a seconda del volume del traffico inerente, in applicazione di una formula fissata nell’accordo iniziale e rimasta invariata nel tempo, costituisce un aiuto esistente.

Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che: un indennizzo annuale, versato in forza di un accordo mediante risorse statali da un’autorità pubblica a una società per azioni municipale al fine di compensare l’impegno di tale società a fornire gratuitamente un servizio di chiusa su una via navigabile, che era soggetto a una tariffa prima della conclusione di tale accordo, costituisce un aiuto di Stato nel caso in cui detta società possa essere considerata un’impresa e tale indennizzo le conferisca un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. 2) L’articolo 1, lettera b), punto i), e lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], deve essere interpretato nel senso che: supponendo che esso costituisca un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un indennizzo, il cui versamento, conformemente ai termini iniziali dell’accordo che lo ha istituito, è stato prorogato per periodi di cinque anni in assenza di risoluzione di tale accordo e il cui importo è stato modificato, da un lato, annualmente, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo e, dall’altro, ad ogni scadenza quinquennale, a seconda del volume del traffico inerente, in applicazione di una formula fissata nell’accordo iniziale e rimasta invariata nel tempo, costituisce un aiuto esistente.

Firme ( *1 ) Lingua processuale : lo svedese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0401 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 20 novembre 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Accordo concluso prima dell’adesione del Regno di Svezia all’Unione europea – Indennizzo per la perdita di entrate derivante dalla soppressione delle tariffe di passaggio di una chiusa – Nozione di aiuto – Nozione di impresa – Attività economica – Aiuto esistente o nuovo» Nella causa C‑401/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Stoccolma, Svezia), con decisione del 29 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2024, nel procedimento Staten genom Sjöfartsverket contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele, A. Kumin e S. Gervasoni (relatore), giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per lo Staten genom Sjöfartsverket, da H. Nilsson e B. Thomaeus, advokater; – per la [OSCURATO:PERSONA] AB, da K. Stålnacke e G. Swedlund, stadsadvokater; – per la Commissione europea, da C. Faroghi, I. Georgiopoulos e A. Steiblytė, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE e dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), nonché dell’articolo 144 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea ( GU 1994, C 241, pag. 21 , e GU 1995, L 1, pag. 1 ; in prosieguo: l’«atto di adesione»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staten genom Sjöfartsverket (amministrazione nazionale della navigazione marittima, Svezia; in prosieguo: l’«amministrazione marittima») e la [OSCURATO:PERSONA] AB in merito al rimborso da parte di quest’ultima delle somme versate dalla prima per compensare la soppressione delle tariffe di passaggio di una chiusa. Contesto normativo Diritto dell’Unione Trattato FUE 3 L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE così dispone: «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Atto di adesione 4 Ai sensi dell’articolo 144 dell’atto di adesione: «Nel settore degli aiuti di cui agli articoli [107 e 108 TFUE]: a) tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell’adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione [delle Comunità europee] anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti “esistenti” ai sensi dell’articolo [108], paragrafo 1, [TFUE]; b) gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, portati a conoscenza della Commissione prima dell’adesione, si ritengono comunicati alla data dell’adesione». Regolamento 2015/1589 5 L’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589 definisce gli «aiuti esistenti» come segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (…) b) “aiuti esistenti”: i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 [dell’atto di adesione] tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE], ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE] e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore». 6 L’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589 definisce i «nuovi aiuti» come «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». Regolamento (CE) n. 794/2004 7 L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] ( GU 2004, L 140, pag. 1 ), il cui titolo è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione, del 27 novembre 2015 ( GU 2015, L 325, pag. 1 ), come attualmente destinato all’esecuzione del regolamento 2015/1589, così dispone: «1.   Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente. 2.   Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell’allegato II: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c) inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell’intensità dell’aiuto o riduzione delle spese ammissibili. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 8 Due vie navigabili, una tramite il canale di Södertälje (Svezia) e l’altra attraverso Stoccolma (Svezia) e la sua chiusa di Hammarby, collegano il [OSCURATO:PERSONA] al lago Mälaren, il terzo più grande lago svedese. 9 L’amministrazione marittima svedese è l’autorità pubblica responsabile del passaggio delle imbarcazioni attraverso il canale di Södertälje e gestisce in particolare la sua chiusa. [OSCURATO:PERSONA] è una società municipale interamente posseduta dal Comune di Stoccolma che gestisce la chiusa di Hammarby. Il livello delle tariffe di transito riscosse al passaggio della chiusa di Södertälje e di quella di Hammarby era coordinato per garantire una ripartizione equilibrata del traffico tra i due collegamenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il lago Mälaren. 10 Con una normativa adottata il 26 ottobre 1978, le autorità svedesi hanno deciso di sopprimere, a partire dal 1979, talune tariffe per il passaggio della chiusa del canale di Södertälje e, al fine di proseguire il coordinamento delle tariffe di transito, di intraprendere iniziative per sopprimere anche quelle riscosse al passaggio della chiusa di Hammarby. Di conseguenza, l’amministrazione marittima e il Comune di Stoccolma hanno concluso lo stesso anno un accordo (in prosieguo: l’«accordo») ai sensi del quale tale Comune rinunciava a riscuotere le tariffe per il passaggio della chiusa di Hammarby da parte di imbarcazioni diverse dai natanti da diporto in cambio di un indennizzo annuale versato da detta amministrazione (in prosieguo: l’«indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale»). 11 Secondo i termini dell’accordo, l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale doveva essere adattato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo. L’accordo doveva essere rinnovato per un periodo di cinque anni, salvo risoluzione da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso. Per ogni ulteriore periodo quinquennale, veniva determinato un nuovo importo annuale dell’indennizzo in base alle variazioni del volume di traffico presso la chiusa di Hammarby nel periodo contrattuale precedente. 12 L’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale è stato inizialmente versato al Comune di Stoccolma e successivamente, dall’inizio degli anni 90, alla [OSCURATO:PERSONA]. A partire dal 2014, il suo importo oscillava tra i 3 e i 4 milioni di corone svedesi (SEK) (circa EUR 260000 e 360000) all’anno. 13 L’amministrazione marittima ha risolto l’accordo anticipatamente alla fine del 2021. Dinanzi ai giudici svedesi pende una controversia relativa a tale risoluzione. 14 Il 4 maggio 2023, l’amministrazione marittima ha proposto ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Stoccolma, Svezia), giudice del rinvio. L’amministrazione marittima chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] il rimborso con interessi della somma di SEK 38086436 (circa EUR 3378242), corrispondente ai pagamenti effettuati in forza dell’accordo entro il termine di prescrizione nazionale di dieci anni. 15 L’amministrazione marittima sostiene che l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale soddisfa le condizioni per essere qualificato come aiuto di Stato. A suo avviso, in particolare, tale indennizzo costituisce un vantaggio per la [OSCURATO:PERSONA], in quanto le garantiva un reddito regolare indipendente dalle variazioni del traffico o da altri rischi di gestione. La qualificazione come aiuto di Stato sarebbe inoltre confermata dall’applicazione del principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, poiché nessun investitore privato avrebbe versato un indennizzo alla [OSCURATO:PERSONA] affinché quest’ultima non applicasse tariffe di transito. Secondo l’amministrazione marittima, inoltre, i criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ) (in prosieguo: i «criteri [OSCURATO:PERSONA]»), per ritenere che la contropartita di obblighi di servizio pubblico non costituisca un aiuto di Stato, non sono soddisfatti. Infine, richiamando l’articolo 144 dell’atto di adesione, essa sostiene che l’eccezione relativa agli aiuti esistenti non si applica a detto indennizzo, tenuto conto della sua mancata notifica alla Commissione, e che, in ogni caso, lo stesso indennizzo non potrebbe essere qualificato come aiuto esistente, in considerazione delle trattative che precedono ciascun nuovo periodo contrattuale di cinque anni. 16 [OSCURATO:PERSONA] replica che la sua attività di gestione di una chiusa non è un’attività economica disciplinata dalle norme del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. In ogni caso, si tratterebbe di un servizio di interesse economico generale che non avrebbe comportato una sovracompensazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, anche se la qualificazione come aiuto di Stato dovesse essere accolta, tale aiuto sarebbe autorizzato come aiuto esistente in forza del regolamento 2015/1589 e indipendentemente dall’articolo 144 dell’atto di adesione, non rilevante nel caso di specie. L’aiuto di cui trattasi nel procedimento principale non potrebbe, inoltre, essere considerato nuovo o modificato in assenza di rinegoziazione tra le parti dei termini dell’accordo e, in particolare, dell’importo dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale. 17 Ritenendo che non esistano orientamenti chiari nella giurisprudenza della Corte sul modo in cui il diritto dell’Unione debba essere applicato in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per quanto riguarda, in particolare, l’esistenza di un vantaggio economico, l’applicabilità dell’atto di adesione e la qualificazione come aiuto nuovo o esistente, lo [OSCURATO:PERSONA] tingsrätt (Tribunale locale di Stoccolma) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se il criterio [del vantaggio] di cui all’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che un indennizzo annuale versato da un’autorità statale mediante risorse statali a una società per azioni municipale nell’ambito di un accordo e diretto a compensare l’impegno della società a fornire gratuitamente un determinato servizio, in questo caso le operazioni di chiusa, il quale, prima della conclusione dell’accordo, era soggetto al pagamento di un onere a) deve essere considerato globalmente come un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario; b) deve essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario, nei limiti in cui l’indennizzo supera le precedenti entrate annuali del beneficiario derivanti dalle tariffe del servizio, tenendo conto delle variazioni, ad esempio, dell’indice dei prezzi al consumo e del volume di traffico nelle operazioni di chiusa; c) deve essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario per la parte in cui l’indennizzo supera i costi annuali del beneficiario per la fornitura del servizio; d) deve essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario sulla base di un diverso modello di calcolo; e) non deve affatto essere considerato un aiuto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo il beneficiario. 2. Se un accordo sul versamento annuale di un indennizzo da parte di un’autorità statale, mediante risorse statali, a una società per azioni municipale per compensare l’impegno di tale società a fornire gratuitamente un servizio non agricolo, in questo caso le operazioni di chiusa, accordo che è stato concluso prima dell’adesione della Svezia all’Unione europea e che non è stato notificato alla Commissione, debba essere considerato un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento [2015/1589], e quindi legittimo fino a quando la Commissione non abbia ritenuto l’aiuto incompatibile con il mercato interno. 3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se tale indennizzo annuale debba comunque essere considerato come un nuovo aiuto se, dopo l’adesione della Svezia all’Unione europea, l’accordo è stato prorogato, conformemente ai suoi termini originari, a più riprese per cinque anni alla volta a causa della mancata risoluzione e l’indennizzo annuale per ogni nuovo periodo quinquennale è stato modificato alla luce, per una parte, dell’indice dei prezzi al consumo e, per l’altra parte, dell’entità del servizio gratuito fornito durante il periodo di validità dell’accordo precedente, in questo caso il volume di traffico nelle operazioni di [chiusa]». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 18 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un indennizzo, versato in forza di un accordo mediante risorse statali da un’autorità pubblica a una società per azioni municipale al fine di compensare l’impegno di tale società a fornire gratuitamente un servizio di chiusa su una via navigabile, che era soggetto a una tariffa prima della conclusione di tale accordo, costituisce un aiuto di Stato. 19 Secondo costante giurisprudenza, la qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P , EU:C:2022:859 , punto 66 nonché giurisprudenza citata). 20 Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la società per azioni municipale che ha beneficiato dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un’«impresa», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se sussista un vantaggio economico e se ciò incida sugli scambi e sulla concorrenza. Sull’esistenza di un’impresa 21 Per fornire al giudice del rinvio una risposta utile, occorre ricordare che, ai fini della qualificazione come aiuto di Stato, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone, inter alia , la sussistenza di un vantaggio concesso ad un’impresa. A tale riguardo, si deve sottolineare, da un lato, che costituisce un’impresa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Dall’altro, costituisce attività economica qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, EasyPay e [OSCURATO:PERSONA], C‑185/14 , EU:C:2015:716 , punti 36 e 37 , nonché giurisprudenza citata). 22 Spetterà quindi al giudice del rinvio stabilire se, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], società per azioni municipale, nella sua qualità di gestore della chiusa di Hammarby, eserciti un’attività economica e debba, pertanto, essere qualificata come «impresa» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 23 In proposito, occorre, in primo luogo, sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il carattere pubblico o privato dell’entità che esercita l’attività in esame non può influire sulla verifica se tale entità rivesta o meno la qualità di «impresa». Infatti, lo Stato stesso o un ente statale può agire come impresa. Inoltre, un soggetto di diritto, segnatamente un ente pubblico, può essere considerato un’impresa unicamente per quanto riguarda una parte delle sue attività, se queste ultime corrispondono a quelle che devono essere qualificate come attività economiche (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11 , EU:C:2012:449 , punti 35 e 37 , e del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 42 ). Pertanto, lo status dell’ente nel diritto interno non è determinante. 24 Di conseguenza, la circostanza che il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale sia garantito dalla [OSCURATO:PERSONA], una società interamente posseduta dal Comune di Stoccolma, non impedisce di constatare l’esistenza di un’impresa che esercita un’attività economica. 25 Si deve, in secondo luogo, precisare che le attività che si ricollegano all’esercizio di pubblici poteri non presentano un carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato FUE (sentenza del 12 luglio 2012, Compass-Datenbank, C‑138/11 , EU:C:2012:449 , punto 36 e giurisprudenza citata), in particolare nel caso in cui la gestione di un’infrastruttura sia inscindibilmente collegata all’esercizio di funzioni rientranti nelle competenze di natura pubblica attribuite all’ente che la gestisce e quest’ultimo agisca nell’esercizio di pubblici poteri (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Halle/Commissione, C‑288/11 P , EU:C:2012:821 , punto 44 , e del 22 ottobre 2015, EasyPay e [OSCURATO:PERSONA], C‑185/14 , EU:C:2015:716 , punto 40 ). 26 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, la natura di attività economica del servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale non sembra poter essere esclusa in quanto quest’ultimo comporterebbe l’esercizio di pubblici poteri. Non risulta, infatti, né dalla domanda di pronuncia pregiudiziale né dal fascicolo di cui dispone la Corte che il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale implichi o sia inscindibilmente collegato all’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di simili poteri, quali il controllo e la sicurezza del traffico fluviale, funzioni di polizia della navigazione o di sorveglianza antinquinamento. 27 In terzo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, la qualificazione come attività economica è sempre legata ad un’attività ben precisa (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 44 e giurisprudenza citata). 28 Nel caso di specie, il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale, sul quale verteva l’accordo e che ha dato luogo al versamento dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale alla [OSCURATO:PERSONA], consiste nell’effettuare tutte le manovre necessarie per garantire il passaggio delle imbarcazioni diverse da quelle da diporto attraverso la chiusa di Hammarby. Salvo ritenere che tale servizio non possa, in considerazione segnatamente delle condizioni della sua fornitura, essere separato dal servizio di chiusa alle imbarcazioni da diporto, circostanza che spetterà al giudice del rinvio esaminare, la verifica dell’esistenza di un’attività economica deve riguardare soltanto il servizio alle imbarcazioni diverse da quelle da diporto. 29 Occorre rammentare, in quarto luogo, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 21 della presente sentenza, per essere qualificato come attività economica, il servizio di chiusa in esame deve consistere nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato. 30 Al riguardo, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che l’offerta di beni e servizi sia fatta senza scopo di lucro non osta a che l’entità che effettua tali operazioni sul mercato debba essere considerata come un’impresa, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro. Costituiscono inoltre servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punti 46 e 47 , nonché giurisprudenza citata). 31 Nel caso di specie, si può rilevare che, in forza della normativa svedese, il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale è fornito a titolo gratuito ai suoi destinatari. 32 Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, un’attività non può, in linea di principio, essere considerata economica se non prevede, quanto meno a termine, un ritorno che consenta di generare profitto o almeno di coprire i costi. 33 Di conseguenza, la circostanza che il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale sia fornito a titolo gratuito può costituire un indizio dell’assenza di attività economica. 34 Tuttavia, spetterà al giudice del rinvio verificare se il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale sia offerto su un mercato, vale a dire in concorrenza con altri operatori economici. 35 Al riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che tale servizio consente il collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il lago Mälaren e che l’unica altra via navigabile che permette tale collegamento è il canale di Södertälje, il cui passaggio è gestito dallo Stato svedese ed era anch’esso assicurato a titolo gratuito mentre era in vigore l’accordo. Sembra quindi che non vi sia sostituibilità con un altro operatore che persegue uno scopo di lucro, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 30 della presente sentenza, né che vi sia, in tal modo, un rapporto di concorrenza tra i servizi di chiusa sulle due vie navigabili in esame, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare. 36 Pertanto, incomberà al giudice del rinvio verificare se, nonostante la gratuità del servizio di chiusa garantito dalla [OSCURATO:PERSONA], tale servizio sia fornito su un mercato in concorrenza con altri operatori economici e se, alla luce del contesto della prestazione di detto servizio, la [OSCURATO:PERSONA] possa essere qualificata come «impresa» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Sull’esistenza di un vantaggio 37 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 19 della presente sentenza, per essere qualificata come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, una misura nazionale deve concedere un vantaggio selettivo all’impresa o alle imprese che ne sono beneficiarie. 38 Si deve ritenere che soddisfi tale condizione qualsiasi misura statale che, indipendentemente dalla forma e dagli obiettivi, sia atta a favorire direttamente o indirettamente una o più imprese, o che conceda a queste ultime un vantaggio che esse non avrebbero potuto ottenere in condizioni normali di mercato (sentenza del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/Commissione, C‑331/20 P e C‑343/20 P , EU:C:2022:886 , punto 107 e giurisprudenza citata). 39 La valutazione delle condizioni in cui tale vantaggio è stato concesso viene effettuata, in linea di massima, applicando il principio dell’operatore privato, a meno che non esista alcuna possibilità di paragonare il comportamento statale di cui trattasi nel caso di specie a quello di un operatore privato, segnatamente in quanto lo Stato ha agito nella sua qualità di autorità pubblica (sentenza del 17 novembre 2022, Volotea e easyJet/Commissione, C‑331/20 P e C‑343/20 P , EU:C:2022:886 , punto 108 e giurisprudenza citata). L’applicabilità del criterio dell’operatore privato dipende quindi dal fatto che lo Stato membro interessato conceda, nella sua qualità di operatore privato, e non nella sua qualità di potere pubblico, un vantaggio economico a un’impresa. Sono pertinenti ai fini di tale valutazione, in particolare, la natura e l’oggetto della misura in esame, il contesto in cui essa si colloca nonché l’obiettivo perseguito e le regole cui la misura stessa sia soggetta (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C‑124/10 P , EU:C:2012:318 , punti 81 e 86 , nonché del 13 marzo 2025, Cividale e a., C‑746/23 e C‑747/23 , EU:C:2025:171 , punto 42 ). 40 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che l’accordo è stato concluso a seguito della decisione delle autorità svedesi di sopprimere a livello regionale talune tariffe imposte al passaggio di determinate vie navigabili interne, allo scopo di mantenere la ripartizione equilibrata del traffico tra le vie navigabili di cui trattasi. Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, sembra piuttosto che gli elementi di cui dispone la Corte sulle ragioni del versamento dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale alla [OSCURATO:PERSONA] debbano essere interpretati nel senso di un intervento dello Stato svedese nella sua qualità di potere pubblico e non di operatore privato. 41 Per quanto riguarda i criteri elaborati dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ), invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio, occorre ricordare che, al punto 87 di tale sentenza, la Corte ha precisato che, nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 42 La Corte ha stabilito quattro condizioni cumulative che tale compensazione deve soddisfare per escludere l’esistenza di un vantaggio. In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento. In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico pertinenti, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi (sentenza del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑280/00 , EU:C:2003:415 , punti da 89 a 93 ). 43 Nel caso di specie, si deve rilevare che la gratuità delle operazioni di chiusa effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di riferimento per le imbarcazioni commerciali sembrava costituire un obbligo imposto dalla legge e successivamente formalizzato in un accordo concluso con l’autorità amministrativa all’uopo competente, con il quale le autorità svedesi perseguivano l’obiettivo di garantire una ripartizione ottimale del traffico marittimo commerciale nell’interesse generale. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, non si può quindi escludere che, in tale periodo, la [OSCURATO:PERSONA] sia stata incaricata di un obbligo di servizio pubblico, ai sensi dei criteri [OSCURATO:PERSONA], circostanza che spetterà tuttavia al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti. 44 Per quanto riguarda gli altri tre criteri [OSCURATO:PERSONA], è necessario sottolineare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi 26 e 27 delle sue conclusioni, che le indicazioni fornite dal giudice del rinvio non consentono di determinare in quale misura questi altri tre criteri, diretti a garantire l’assenza di sovracompensazione, siano soddisfatti nel caso di specie. Infatti, sebbene l’importo dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale si basi soprattutto su quello delle tariffe riscosse prima della loro soppressione, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che tali tariffe fossero collegate ai costi originati dal servizio di chiusa in esame. 45 Spetterà, di conseguenza, al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, e in particolare delle considerazioni che precedono, se il criterio dell’operatore privato in economia di mercato o i criteri [OSCURATO:PERSONA] consentano di accertare la concessione di un vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] derivante dal versamento dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale. Sull’incidenza sugli scambi tra Stati membri e sulla distorsione della concorrenza 46 Secondo una giurisprudenza consolidata, per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato, non è necessario dimostrare una reale incidenza di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza. In particolare, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di alcune imprese rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13 , EU:C:2015:9 , punti 65 e 66 nonché giurisprudenza citata). 47 A questo proposito, non è necessario che l’impresa beneficiaria dell’aiuto partecipi direttamente agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a un’impresa, l’attività sul mercato nazionale può risultarne mantenuta o incrementata, con conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro. Peraltro, non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano pregiudicati. Infatti, l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri. Pertanto, la condizione in base alla quale l’aiuto di cui trattasi deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall’importanza del settore di attività interessato (sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13 , EU:C:2015:9 , punti da 67 a 69 e giurisprudenza citata). 48 Ne consegue che, per quanto riguarda la misura di cui trattasi nel procedimento principale, l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza dipende dall’esistenza di un mercato nel quale venga offerto il servizio di chiusa di cui trattasi nel procedimento principale. A tal riguardo, si dovrà in particolare tener conto della gratuità imposta dalle autorità svedesi, la quale può costituire un ostacolo a che imprese con sede in altri Stati membri prendano in considerazione di fornire il servizio di cui trattasi nel procedimento principale. 49 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un indennizzo annuale, versato in forza di un accordo mediante risorse statali da un’autorità pubblica a una società per azioni municipale al fine di compensare l’impegno di tale società a fornire gratuitamente un servizio di chiusa su una via navigabile, che era soggetto a una tariffa prima della conclusione di tale accordo, costituisce un aiuto di Stato nel caso in cui detta società possa essere considerata un’impresa e tale indennizzo le conferisca un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. Sulla seconda e sulla terza questione 50 Con le questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso in cui l’indennizzo, previsto in un accordo concluso prima dell’adesione di uno Stato all’Unione, costituisca un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tale aiuto debba essere qualificato come «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589, e se, in caso affermativo, esso debba essere considerato un «nuovo aiuto» dopo tale adesione, nei limiti in cui la sua applicazione sia stata prorogata più volte e il suo importo sia stato adattato conformemente ai termini iniziali dell’accordo che lo ha istituito. 51 Occorre ricordare che la qualificazione di un aiuto di Stato come aiuto esistente o come nuovo aiuto ha conseguenze procedurali diverse. Infatti, gli aiuti esistenti possono, conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essere regolarmente attuati fintantoché la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità con il mercato interno (sentenze del 15 marzo 1994, [OSCURATO:PERSONA] de España, C‑387/92 , EU:C:1994:100 , punti 19 e 20 , nonché del 18 luglio 2013, P, C‑6/12 , EU:C:2013:525 , punto 36 e giurisprudenza citata). Per contro, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE impone di notificare in tempo utile alla Commissione i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti, i quali non possono essere messi ad esecuzione finché la procedura di esame non si sia conclusa con una decisione definitiva (sentenza del 20 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] di Catania, C‑128/19 , EU:C:2021:401 , punto 30 e giurisprudenza citata). 52 Ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589, la nozione di «aiuti esistenti» comprende, «fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE], ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE] e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore». 53 Nel caso di specie, è pacifico che l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale ha iniziato ad essere versato e, pertanto, esisteva prima dell’entrata in vigore del Trattato FUE in Svezia, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589. 54 Dalla decisione di rinvio risulta che l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale non è stato notificato alla Commissione e che il giudice del rinvio chiede perciò se l’articolo 144 dell’atto di adesione, il quale prevede, alla lettera a), che, «nel settore degli aiuti di cui agli articoli [107 e 108 TFUE]», «tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell’adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti “esistenti” ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 1, TFUE]», sia applicabile nel caso di specie. 55 Dall’atto di adesione e, in particolare, dall’articolo 137, paragrafo 1, dello stesso, si evince che il titolo VI di tale accordo, che comprende l’articolo 144 di quest’ultimo, si applica ai prodotti agricoli (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, P, C‑6/12 , EU:C:2013:525 , punto 44 ). Di conseguenza, l’articolo 144 dell’atto di adesione non si applica all’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale, che riguarda i servizi di chiusa. 56 Pertanto, sebbene l’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale non sia stato notificato alla Commissione, esso deve essere qualificato come aiuto esistente, poiché soddisfa le condizioni alle quali l’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589 subordina tale qualificazione. 57 Occorre tuttavia stabilire se detta qualificazione possa essere messa in discussione dalle proroghe e dagli adeguamenti applicati all’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che il giudice del rinvio chiede se le modifiche relative alla durata e all’importo dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale, intervenute dopo la scadenza dell’accordo, concluso nel 1979 inizialmente per un periodo di cinque anni, possano essere considerate «modifica di un aiuto esistente», cosicché tale indennizzo deve, in definitiva, essere qualificato come «nuovo aiuto», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589. 58 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004, «qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato [interno]» costituisce una modifica di un aiuto esistente. Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, solo una modifica sostanziale – di natura soggettiva, oggettiva o temporale – che incide sugli elementi costitutivi di un aiuto e che può alterare la valutazione della sua compatibilità con il mercato interno dà luogo a un nuovo aiuto (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑510/16 , EU:C:2018:751 , punto 41 , e del 13 dicembre 2018, Rittinger e a., C‑492/17 , EU:C:2018:1019 , punto 57 ). 59 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la validità dell’accordo è stata automaticamente prorogata ogni cinque anni fino alla sua risoluzione nel 2021. Tale proroga quinquennale automatica dell’accordo, salvo risoluzione, e l’adeguamento degli importi dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale, applicato con cadenza sia annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo sia quinquennale sulla base della variazione del traffico, erano previsti in detto accordo e potevano, in tal modo, essere presi in considerazione sin dalla conclusione dell’accordo ai fini di una valutazione di compatibilità. 60 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, solo le proroghe introdotte da atti adottati successivamente a quello che ha previsto l’aiuto di cui trattasi, eventualmente dopo l’autorizzazione di quest’ultimo da parte della Commissione (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2003, Belgio/Commissione, C‑197/99 P , EU:C:2003:444 , punto 109 , e del 20 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA] & C., C‑138/09 , EU:C:2010:291 , punto 47 ), o proroghe che vanno oltre i limiti temporali previsti nel contratto che ha istituito tale aiuto, ad esclusione del normale funzionamento di tale contratto (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P , EU:C:2016:797 , punto 59 ), comportano modifiche di un aiuto esistente. 61 Per quanto riguarda l’adeguamento degli importi dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale, come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, da un lato, l’adeguamento annuale dell’importo dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo rientra tra variazioni automatiche degli importi di un aiuto pecuniario in una situazione di inflazione e non in una modifica sostanziale dell’importo di tale indennizzo. Dall’altro lato, per quanto concerne la ridefinizione dell’importo di base dell’indennizzo di cui trattasi nel procedimento principale a ciascuna scadenza quinquennale, spetterà al giudice del rinvio valutare se tale ridefinizione, benché abbia avuto luogo sulla base di una formula rimasta invariata nel tempo, abbia comportato, di fatto, una serie di rinegoziazioni qualificabili come «modifiche». Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, se detta ridefinizione avesse richiesto alle parti di accordarsi sul volume di traffico da prendere in considerazione. 62 Se così fosse, il giudice del rinvio sarebbe tenuto ad esaminare se tali modifiche possano essere qualificate come «sostanziali», fermo restando che la soglia del 20% al di sopra della quale una modifica della dotazione originaria è considerata modifica di un aiuto esistente si applica unicamente, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004, ai regimi di aiuti e non agli aiuti individuali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale. 63 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, lettera b), punto i), e lettera c), del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che, supponendo che esso costituisca un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un indennizzo, il cui versamento, conformemente ai termini iniziali dell’accordo che lo ha istituito, è stato prorogato per periodi di cinque anni in assenza di risoluzione di tale accordo e il cui importo è stato modificato, da un lato, annualmente, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo e, dall’altro, ad ogni scadenza quinquennale, a seconda del volume del traffico inerente, in applicazione di una formula fissata nell’accordo iniziale e rimasta invariata nel tempo, costituisce un aiuto esistente. Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che: un indennizzo annuale, versato in forza di un accordo mediante risorse statali da un’autorità pubblica a una società per azioni municipale al fine di compensare l’impegno di tale società a fornire gratuitamente un servizio di chiusa su una via navigabile, che era soggetto a una tariffa prima della conclusione di tale accordo, costituisce un aiuto di Stato nel caso in cui detta società possa essere considerata un’impresa e tale indennizzo le conferisca un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. 2) L’articolo 1, lettera b), punto i), e lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], deve essere interpretato nel senso che: supponendo che esso costituisca un aiuto, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un indennizzo, il cui versamento, conformemente ai termini iniziali dell’accordo che lo ha istituito, è stato prorogato per periodi di cinque anni in assenza di risoluzione di tale accordo e il cui importo è stato modificato, da un lato, annualmente, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo e, dall’altro, ad ogni scadenza quinquennale, a seconda del volume del traffico inerente, in applicazione di una formula fissata nell’accordo iniziale e rimasta invariata nel tempo, costituisce un aiuto esistente. Firme ( *1 ) Lingua processuale : lo svedese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris