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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01176/2022

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ORDINANZA sul ricorso 22043/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 76 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 78 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente incidentale - nonchè [OSCURATO:SOCIETA].; - intimate - avverso la sentenza n. 1846/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 6 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Italia conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenerne il risarcimento di danni - nella misura di euro 23.333,40 oltre accessori - derivatile dalla perdita di un trasporto da Matino (LE) a Londra di capi di abbigliamento; la convenuta, autorizzata, chiamava il subvettore [OSCURATO:SOCIETA]., e comunque eccepiva l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Vicenza.

Avendo l'attrice concordato sul foro, la causa era rimessa davanti a quest'ultimo tribunale, e qui [OSCURATO:SOCIETA], autorizzato, chiamava l'ulteriore subvettore [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva, tra l'altro eccependo incompetenza del tribunale veneto.

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza dell'Il settembre 2014, condannava la convenuta a risarcire l'attrice nella misura di euro 23.333,40, oltre accessori, e condannava a manlevare la suddetta [OSCURATO:SOCIETA]; condannava poi [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui tutte le altre parti resistevano - [OSCURATO:SOCIETA] proponendo anche appello incidentale condizionato - e che la Corte d'appello di Venezia rigettava. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, e illustrato anche con memoria.

Si è difesa [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo.

Considerato che:

1. Nel ricorso principale, il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 4 e 9 CMR - Convenzione di Ginevra su trasporto internazionale di merci su strada attuata con I. 1621/1960, in relazione agli articoli 1362, 1370 e 1272 c.c. sull'efficacia accerta attiva della lettera di vettura CMR (prodotta dalla ricorrente con la comparsa di costituzione in primo grado).

Il giudice d'appello, pur riconoscendo correttamente che la sostituzione del destinatario al mittente avviene quando, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne chieda la riconsegna", afferma poi che, se il vettore affida l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), il contratto di subtrasporto è un contratto a favore di terzi.

Pertanto il destinatario, quale beneficiario del contratto, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore "diritti derivanti dalla sua sostituzione al mittente".

La corte territoriale in tal modo ignorerebbe che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la rivalsa sul contratto di subtrasporto con essa stipulato, cioè in base alla lettera di vettura CMR riportante che il trasporto riguardava soltanto la tratta Padova-[OSCURATO:PERSONA], onde "legittimato al risarcimento era il destinatario in lettera di vettura RH [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto ed ottenuto la riconsegna della merce" pertanto la corte, violando l'articolo 1370 c.p.c., non avrebbe tenuto in conto la lettera di vettura CMR emessa il 5 agosto 2005 a Padova, prova del contratto internazionale (articolo 4 CMR: "Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura"), indicante quale destinatario e beneficiario RH Freight, e non [OSCURATO:PERSONA] di Londra.

Non interpretando ai sensi dell'articolo 1362 c.c. le "scritture contrattuali", il giudice d'appello sarebbe entrato in conflitto con esse e comunque non avrebbe tenuto in conto la suddetta lettera di vettura 5 agosto 2005.

L'omessa considerazione del contratto, oltre a violare l'articolo 1372, secondo comma, c.c., avrebbe condotto il giudice d'appello all'errore, in quanto "la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] Italia trae origine da altro rapporto"; e la giurisprudenza di legittimità insegna che il proprietario non può esercitare l'azione se non è o mittente o destinatario, essendo terzo rispetto all'obbligazione del vettore, e il vettore è terzo in relazione all'eventuale rapporto fra destinatario e proprietario.

2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 13 CMR nonché omesso esame di fatto decisivo.

In ordine all'eccezione avanzata dall'attuale ricorrente riguardo alla legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] all'azione nei confronti del subvettore, il giudice d'appello ha affermato che quest'ultima, pur non proprietaria del carico trasportato, "ha subito le conseguenze patrimoniali" del non corretto adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del contratto di subtrasporto, per cui sarebbe legittimata alla rivalsa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a manlevare [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Italia deriverebbe dal suo obbligo "di rispondere di tutti i soggetti cui aveva affidato l'esecuzione del trasporto" ai sensi dell'articolo 3 CMR, riprendente l'articolo 1228 c.c.

Però il giudice d'appello non avrebbe indagato poi per identificare i "soggetti che erano parte nel contratto di trasporto internazionale"secondo la lettera di vettura CMR del 5 agosto 2005, concludendo invece per la irrilevanza dell'avere [OSCURATO:PERSONA] assunto soltanto parte del trasporto (da Padova a Londra anziché da Matino a Londra).

L'articolo 12 CMR, nei primi due paragrafi, stabilisce che il contratto di trasporto tra mittente e vettore (e qui è stato stipulato solo da [OSCURATO:SOCIETA], emittente il documento di trasporto su cui fonda la domanda di garanzia) è modificabile dal mittente se il destinatario non chiede riconsegna al vettore ("diritto di contrordine" o diritto di disposizione).

L'articolo 12.2 prevede ch 'l diritto di disposizione del mittente venga meno quando il secondo esemplare della lettera di vettura viene consegnato al destinatario o il destinatario fa valere il diritto di cui all'articolo 13, primo paragrafo, per cui se c'è perdita solo parziale delle merci, il diritto di disposizione sulle merci passa al destinatario, nel caso in esame RH Freight.

Pertanto non possono concorrere due contemporanee posizioni contrattuali di diritto a consegna; e invece il giudice d'appello affermerebbe che [OSCURATO:SOCIETA] subì le conseguenze patrimoniali del non corretto adempimento del contratto di subtrasporto di [OSCURATO:PERSONA] e perciò ha diritto alla rivalsa nei confronti di questo.

D'altronde CMR regola soltanto le conseguenze del trasferimento di merce fra Stati diversi.

Non sarebbe poi condivisibile l'affermazione che l'attuale controricorrente abbia subito le conseguenze patrimoniali di un non corretto adempimento di [OSCURATO:PERSONA]: al momento della perdita, infatti, RH Freight sarebbe stato la sola destinataria che aveva ottenuto la lettera di vettura, e quindi sarebbe stata legittimata solo RH Freight ad agire sulla base del contratto di trasporto.

Dunque, come il giudice di prime cure, il giudice d'appello avrebbe errato nell'attribuire @la legittimazione all'azione di garanzia nei confronti del subvettore al destinatario finale, anziché al destinatario riportato nella lettera di vettura CMR ai sensi dell'articolo 12 CMR, che infatti è anche il soggetto che era tenuto a pagare i crediti risultanti da tale lettera (articolo 13.2 CMR).

Nel caso in esame, il diritto di disposizione e la legittimazione al risarcimento sarebbero spettati, dunque, soltanto a RH Freight, ex articoli 12 e 13 CMR.

3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 17, 23, 29 CMR, 2697 c.c. e 112 c.p.c.

L'attuale ricorrente aveva negato la colpa del vettore per l'evento dannoso sia in primo grado sia in appello.

La corte territoriale, però, affermerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non abbia provato che l'automezzo trasportante fu parcheggiato una notte in un'area interna dei magazzini di RH Freight, recintata e custodita (vi erano telecamere e custode), per cui non sarebbero stati applicabili i limiti di responsabilità di cui all'articolo 23 CMR.

In tal modo il giudice d'appello violerebbe gli articoli 17 e 23 CMR, non tenendo in conto che la presunzione di colpa di cui all'articolo 17 riguarda soltanto i limiti della prova liberatoria, e non la presunzione in ordine al grado di colpa.

Inoltre non si sarebbe tenuto in conto dell'articolo 23, terzo comma, CMR, per cui l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.

Si richiama poi Cass. 20896/2013 per sostenere che la colpa equivalente al dolo secondo la legge del giudice adito (articolo 29.1 CMR) esula dalla presunzione di colpa del vettore, per cui la responsabilità illimitata di quest'ultimo, presupponendo straordinaria e inescusabile imprudenza nonché omessa osservanza anche di diligenza minima, va accertata in concreto, e l'onere della prova grava chi chiede il risarcimento, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., e non grava invece il vettore come ritenuto dalla corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] Italia e [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbero mai allegato profili di negligenza o dolo dell'attuale ricorrente tranne che nell'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] Italia che kkr,:nk ha avviato il primo gradoi\(sí attribuisce al "vettore convenuto" colpa grave per Erre, la mancata riconsegna, non tenendo conto che la colpa grave non è costituita dalla perdita e della merce, bensì dalla condotta straordinariamente negligente del vettore che l'ha causata (qui si invoca Cass. 21679/2009).

Non avendo dunque [OSCURATO:PERSONA] Italia e [OSCURATO:SOCIETA] allegato/provato fatto costitutivo di colpa grave dell'attuale ricorrente, il giudice d'appello non poteva accertare la "solo assistita colpa grave".

4. L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma n.5 c.p.c., errore di diritto in relazione agli articoli 2697 c.c., 23 e 29 CMR, nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza per mancata ammissione di testimonianza su un punto essenziale. [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], in subordine, avrebbero eccepito che, se fossero state ritenute responsabili del furto della merce, si sarebbe trattato di responsabilità limitata ex articolo 23 CMR, e così per euro 5350,28.

Su questo si erano spesi l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e l'appello incidentale condizionato di [OSCURATO:SOCIETA].

Il giudice d'appello avrebbe ritenuto non rilevante l'asserita mancanza di dolo o colpa grave di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo questa obbligata comunque a manlevare [OSCURATO:SOCIETA] non avendo provato che i suoi dipendenti avessero sorvegliato il carico, lasciato per sosta notturna su un camion coperto da un telone in una "area incustodita e facilmente accessibile".

In tal modo il giudice d'appello sembrerebbe sovrapporre il profilo probatorio della responsabilità del vettore (da presumere fino a la prova liberatoria da esso fornita) al profilo di limitazione della responsabilità del vettore ex articolo 23 CMR, esclusa solo dalla colpa equivalente al dolo, la quale deve essere provata da chi la invoca.

Così la corte territoriale sarebbe giunta ad una motivazione apparente: escluderebbe la limitazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con argomenti generali (la limitazione sorge per forza maggiore o fatto di terzi) qui non pertinenti, così errando perché: 1) non distingue la prova liberatoria della responsabilità ordinaria dalla prova della colpa equivalente al dolo come esige la Convenzione; 2) non valuta se l'interessato, cioè chi agì per rivalsa dell'indennizzo pagato - [OSCURATO:PERSONA] Italia - o chi agì per manleva del subvettore - [OSCURATO:PERSONA] - abbia provato la colpa qualificata come esige la Convenzione; 3) non ha ammesso le prove orali richieste da [OSCURATO:SOCIETA] per provare che il furto derivò non la colpa esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] ma anche per "fatto del transitano" RH Freight, che avrebbe indicato dove parcheggiare (si riporta la prova testimoniale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e riproposta in appello), così da escludere la colpa grave di [OSCURATO:PERSONA].

5. In primo luogo, esaminando naturalmente il ricorso principale, deve rimarcarsi l'insufficienza della premessa di esposizione dei fatti.

In effetti non si comprende in modo adeguato quale sia stato il fatto costitutivo della domanda di [OSCURATO:PERSONA] Italia, in quanto il generico erimento ad tilst trasporto non viene corredato della identificazione della posizione di quest'ultima rispetto ad esso, peraltro senza neppure indicare le circostanze della perdita della merce.

Ancora, non è indicato il fatto costitutivo della chiamata in causa dell'attuale controricorrente, dal momento che die generico riferimento alla sua qualificazione come subvettore non si accompagna la precisazione dei termini del relativorelativo rapporto, e ciò è ancor più esiziale se si considera quanto appena rilevato rispetto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] Italia.

Lo stesso pliti valevin relazione al fatto costitutivo della chiamata in causa da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA].

Tutto risulta quindi di difficile identificazione riguardo allo svolgimento della controversia, così da rendere problematico pure comprendere, poi, le doglianze presentate.

6. In questo contesto, infatti, con difficoltà risulta, vagliando i motivi, che il primo di essi pare derivato dal mancato accoglimento del secondo motivo d'appello, in ordine al quale il ricorso (pagina 6) fornisce però soltanto la seguente informazione sul contenuto: esso riguardava "il titolo di azione e legittimazione del submittente [OSCURATO:SOCIETA]. all'azione di garanzia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]".

Neppure illustrando poi il motivo viene apportata qualcosa di più sul contenuto del motivo d'appello suddetto.

Nel motivo qui in esame, invece, si argomenta su dati fattuali (la lettera di vettura CMR prodotta subito in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], il fatto che questa lettera di vettura dimostri che destinatario del trasporto internazionale era RH [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA]).

Quanto evidenziato attesta che il motivo non gode di adeguata autosufficienza - non potendosi logicamente attingere dall'esterno per integrarlo, e in particolare dal contenuto della sentenza impugnata, per schivare il requisito di ammissibilità imposto dall'articolo 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.), il che lo rende inammissibile (a prescindere comunque dal dato che, per quel che pur in misura inadeguata si percepisce, il motivo appare di natura fattuale e dunque a sua volta inammissibile).

7. Il secondo motivo, per quel che se ne può comprendere si ripete nel contesto sopra conformato, discende sempre dal secondo motivo d'appello, ancora per sostenere che legittimato ad agire avverso [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato soltanto il destinatario, e che questo era RH [OSCURATO:PERSONA].

Questa sorta di appendice del motivo precedente è inficiata quindi dalle medesime ragioni di inammissibilità. 8.1 Il terzo motivo appare diretto a rispondere al disattendimento del terzo motivo d'appello, illustrato nella premessa del ricorso come riguardante la parte della sentenza appellata in cui il primo giudice aveva affermato che, nonostante l'assenza di prova in tal senso, sussistesse la colpa grave del vettore per l'evento.

Anche qui nella esposizione del motivo (pagina 17 ss. del ricorso) non si raggiunge però una completa autosufficienza: si afferma soltanto che pure in appello si era addotta "l'insussistenza della colpa, quanto meno grave, del vettore per l'evento dannoso", riportando poi un passo della sentenza d'appello per cui l'appellante non aveva provato che "l'automezzo che trasportava ... era stato parcheggiato durante una notte in area interna ai magazzini della RH [OSCURATO:PERSONA], recintata e custodita con telecamere all'ingresso e guardiano".

Se il motivo fosse idoneo - e per quanto appena rilevato non lo è affatto - di raggiungere il necessario livello di autosufficienza sotto questo aspetto, l'autosufficienza rimarrebbe comunque carente in relazione al resto del suo contenuto.

Si afferma infatti del tutto genericamente che "in corso di causa né [OSCURATO:PERSONA] Italia né [OSCURATO:SOCIETA] hanno negato l'esistenza dei profili di negligenza (tantomeno di dolo)" di [OSCURATO:PERSONA] (pagina 18 del ricorso), a parte un passo della citazione di [OSCURATO:PERSONA] che viene riportato, il quale però mostra un contenuto a sua volta generico quanto alla condotta di [OSCURATO:PERSONA].

A ciò segue una argomentazione che, a questo punto, non si può comprendere se sia stata o meno presente nei precedenti gradi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] non avevano allegato/provato il fatto costitutivo della colpa grave di [OSCURATO:PERSONA].

Una diffusa incompletezza siffatta non può non condurre anche questo motivo alla inammissibilità. 8.2 Meramente ad abundantiam, quindi, si rileva che nella sentenza d'appello, a proposito del terzo motivo di gravame (nella terz'ultima pagina), la corte territoriale, pur con una certa rapidità motivazionale, identifica la condotta di [OSCURATO:PERSONA] atta a fondare la responsabilità fatta valere nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA] nell'essere risultato che il carico poi oggetto di furto era stato "lasciato durante la sosta notturna su un camion coperto da un telone parcheggiato in un'area incustodita e facilmente accessibile", senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse "provato che í propri addetti al trasporto avessero sorvegliato il carico".

9. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il che esclude il vaglio del ricorso incidentale condizionato, e comporta invece la condanna della ricorrente principale alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso con na la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 2200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22043/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 76 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 78 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente incidentale - nonchè [OSCURATO:SOCIETA].; - intimate - avverso la sentenza n. 1846/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 6 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Italia conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per ottenerne il risarcimento di danni - nella misura di euro 23.333,40 oltre accessori - derivatile dalla perdita di un trasporto da Matino (LE) a Londra di capi di abbigliamento; la convenuta, autorizzata, chiamava il subvettore [OSCURATO:SOCIETA]., e comunque eccepiva l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Vicenza. Avendo l'attrice concordato sul foro, la causa era rimessa davanti a quest'ultimo tribunale, e qui [OSCURATO:SOCIETA], autorizzato, chiamava l'ulteriore subvettore [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva, tra l'altro eccependo incompetenza del tribunale veneto. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza dell'Il settembre 2014, condannava la convenuta a risarcire l'attrice nella misura di euro 23.333,40, oltre accessori, e condannava a manlevare la suddetta [OSCURATO:SOCIETA]; condannava poi [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui tutte le altre parti resistevano - [OSCURATO:SOCIETA] proponendo anche appello incidentale condizionato - e che la Corte d'appello di Venezia rigettava. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, e illustrato anche con memoria. Si è difesa [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo. Considerato che: 1. Nel ricorso principale, il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 4 e 9 CMR - Convenzione di Ginevra su trasporto internazionale di merci su strada attuata con I. 1621/1960, in relazione agli articoli 1362, 1370 e 1272 c.c. sull'efficacia accerta attiva della lettera di vettura CMR (prodotta dalla ricorrente con la comparsa di costituzione in primo grado). Il giudice d'appello, pur riconoscendo correttamente che la sostituzione del destinatario al mittente avviene quando, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne chieda la riconsegna", afferma poi che, se il vettore affida l'esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), il contratto di subtrasporto è un contratto a favore di terzi. Pertanto il destinatario, quale beneficiario del contratto, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore "diritti derivanti dalla sua sostituzione al mittente". La corte territoriale in tal modo ignorerebbe che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la rivalsa sul contratto di subtrasporto con essa stipulato, cioè in base alla lettera di vettura CMR riportante che il trasporto riguardava soltanto la tratta Padova-[OSCURATO:PERSONA], onde "legittimato al risarcimento era il destinatario in lettera di vettura RH [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto ed ottenuto la riconsegna della merce" pertanto la corte, violando l'articolo 1370 c.p.c., non avrebbe tenuto in conto la lettera di vettura CMR emessa il 5 agosto 2005 a Padova, prova del contratto internazionale (articolo 4 CMR: "Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura"), indicante quale destinatario e beneficiario RH Freight, e non [OSCURATO:PERSONA] di Londra. Non interpretando ai sensi dell'articolo 1362 c.c. le "scritture contrattuali", il giudice d'appello sarebbe entrato in conflitto con esse e comunque non avrebbe tenuto in conto la suddetta lettera di vettura 5 agosto 2005. L'omessa considerazione del contratto, oltre a violare l'articolo 1372, secondo comma, c.c., avrebbe condotto il giudice d'appello all'errore, in quanto "la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] Italia trae origine da altro rapporto"; e la giurisprudenza di legittimità insegna che il proprietario non può esercitare l'azione se non è o mittente o destinatario, essendo terzo rispetto all'obbligazione del vettore, e il vettore è terzo in relazione all'eventuale rapporto fra destinatario e proprietario. 2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 13 CMR nonché omesso esame di fatto decisivo. In ordine all'eccezione avanzata dall'attuale ricorrente riguardo alla legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] all'azione nei confronti del subvettore, il giudice d'appello ha affermato che quest'ultima, pur non proprietaria del carico trasportato, "ha subito le conseguenze patrimoniali" del non corretto adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del contratto di subtrasporto, per cui sarebbe legittimata alla rivalsa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; e la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a manlevare [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Italia deriverebbe dal suo obbligo "di rispondere di tutti i soggetti cui aveva affidato l'esecuzione del trasporto" ai sensi dell'articolo 3 CMR, riprendente l'articolo 1228 c.c. Però il giudice d'appello non avrebbe indagato poi per identificare i "soggetti che erano parte nel contratto di trasporto internazionale"secondo la lettera di vettura CMR del 5 agosto 2005, concludendo invece per la irrilevanza dell'avere [OSCURATO:PERSONA] assunto soltanto parte del trasporto (da Padova a Londra anziché da Matino a Londra). L'articolo 12 CMR, nei primi due paragrafi, stabilisce che il contratto di trasporto tra mittente e vettore (e qui è stato stipulato solo da [OSCURATO:SOCIETA], emittente il documento di trasporto su cui fonda la domanda di garanzia) è modificabile dal mittente se il destinatario non chiede riconsegna al vettore ("diritto di contrordine" o diritto di disposizione). L'articolo 12.2 prevede ch 'l diritto di disposizione del mittente venga meno quando il secondo esemplare della lettera di vettura viene consegnato al destinatario o il destinatario fa valere il diritto di cui all'articolo 13, primo paragrafo, per cui se c'è perdita solo parziale delle merci, il diritto di disposizione sulle merci passa al destinatario, nel caso in esame RH Freight. Pertanto non possono concorrere due contemporanee posizioni contrattuali di diritto a consegna; e invece il giudice d'appello affermerebbe che [OSCURATO:SOCIETA] subì le conseguenze patrimoniali del non corretto adempimento del contratto di subtrasporto di [OSCURATO:PERSONA] e perciò ha diritto alla rivalsa nei confronti di questo. D'altronde CMR regola soltanto le conseguenze del trasferimento di merce fra Stati diversi. Non sarebbe poi condivisibile l'affermazione che l'attuale controricorrente abbia subito le conseguenze patrimoniali di un non corretto adempimento di [OSCURATO:PERSONA]: al momento della perdita, infatti, RH Freight sarebbe stato la sola destinataria che aveva ottenuto la lettera di vettura, e quindi sarebbe stata legittimata solo RH Freight ad agire sulla base del contratto di trasporto. Dunque, come il giudice di prime cure, il giudice d'appello avrebbe errato nell'attribuire @la legittimazione all'azione di garanzia nei confronti del subvettore al destinatario finale, anziché al destinatario riportato nella lettera di vettura CMR ai sensi dell'articolo 12 CMR, che infatti è anche il soggetto che era tenuto a pagare i crediti risultanti da tale lettera (articolo 13.2 CMR). Nel caso in esame, il diritto di disposizione e la legittimazione al risarcimento sarebbero spettati, dunque, soltanto a RH Freight, ex articoli 12 e 13 CMR. 3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 17, 23, 29 CMR, 2697 c.c. e 112 c.p.c. L'attuale ricorrente aveva negato la colpa del vettore per l'evento dannoso sia in primo grado sia in appello. La corte territoriale, però, affermerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non abbia provato che l'automezzo trasportante fu parcheggiato una notte in un'area interna dei magazzini di RH Freight, recintata e custodita (vi erano telecamere e custode), per cui non sarebbero stati applicabili i limiti di responsabilità di cui all'articolo 23 CMR. In tal modo il giudice d'appello violerebbe gli articoli 17 e 23 CMR, non tenendo in conto che la presunzione di colpa di cui all'articolo 17 riguarda soltanto i limiti della prova liberatoria, e non la presunzione in ordine al grado di colpa. Inoltre non si sarebbe tenuto in conto dell'articolo 23, terzo comma, CMR, per cui l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. Si richiama poi Cass. 20896/2013 per sostenere che la colpa equivalente al dolo secondo la legge del giudice adito (articolo 29.1 CMR) esula dalla presunzione di colpa del vettore, per cui la responsabilità illimitata di quest'ultimo, presupponendo straordinaria e inescusabile imprudenza nonché omessa osservanza anche di diligenza minima, va accertata in concreto, e l'onere della prova grava chi chiede il risarcimento, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., e non grava invece il vettore come ritenuto dalla corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] Italia e [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbero mai allegato profili di negligenza o dolo dell'attuale ricorrente tranne che nell'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] Italia che kkr,:nk ha avviato il primo gradoi\(sí attribuisce al "vettore convenuto" colpa grave per Erre, la mancata riconsegna, non tenendo conto che la colpa grave non è costituita dalla perdita e della merce, bensì dalla condotta straordinariamente negligente del vettore che l'ha causata (qui si invoca Cass. 21679/2009). Non avendo dunque [OSCURATO:PERSONA] Italia e [OSCURATO:SOCIETA] allegato/provato fatto costitutivo di colpa grave dell'attuale ricorrente, il giudice d'appello non poteva accertare la "solo assistita colpa grave". 4. L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma n.5 c.p.c., errore di diritto in relazione agli articoli 2697 c.c., 23 e 29 CMR, nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza per mancata ammissione di testimonianza su un punto essenziale. [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA], in subordine, avrebbero eccepito che, se fossero state ritenute responsabili del furto della merce, si sarebbe trattato di responsabilità limitata ex articolo 23 CMR, e così per euro 5350,28. Su questo si erano spesi l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e l'appello incidentale condizionato di [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice d'appello avrebbe ritenuto non rilevante l'asserita mancanza di dolo o colpa grave di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo questa obbligata comunque a manlevare [OSCURATO:SOCIETA] non avendo provato che i suoi dipendenti avessero sorvegliato il carico, lasciato per sosta notturna su un camion coperto da un telone in una "area incustodita e facilmente accessibile". In tal modo il giudice d'appello sembrerebbe sovrapporre il profilo probatorio della responsabilità del vettore (da presumere fino a la prova liberatoria da esso fornita) al profilo di limitazione della responsabilità del vettore ex articolo 23 CMR, esclusa solo dalla colpa equivalente al dolo, la quale deve essere provata da chi la invoca. Così la corte territoriale sarebbe giunta ad una motivazione apparente: escluderebbe la limitazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con argomenti generali (la limitazione sorge per forza maggiore o fatto di terzi) qui non pertinenti, così errando perché: 1) non distingue la prova liberatoria della responsabilità ordinaria dalla prova della colpa equivalente al dolo come esige la Convenzione; 2) non valuta se l'interessato, cioè chi agì per rivalsa dell'indennizzo pagato - [OSCURATO:PERSONA] Italia - o chi agì per manleva del subvettore - [OSCURATO:PERSONA] - abbia provato la colpa qualificata come esige la Convenzione; 3) non ha ammesso le prove orali richieste da [OSCURATO:SOCIETA] per provare che il furto derivò non la colpa esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] ma anche per "fatto del transitano" RH Freight, che avrebbe indicato dove parcheggiare (si riporta la prova testimoniale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e riproposta in appello), così da escludere la colpa grave di [OSCURATO:PERSONA]. 5. In primo luogo, esaminando naturalmente il ricorso principale, deve rimarcarsi l'insufficienza della premessa di esposizione dei fatti. In effetti non si comprende in modo adeguato quale sia stato il fatto costitutivo della domanda di [OSCURATO:PERSONA] Italia, in quanto il generico erimento ad tilst trasporto non viene corredato della identificazione della posizione di quest'ultima rispetto ad esso, peraltro senza neppure indicare le circostanze della perdita della merce. Ancora, non è indicato il fatto costitutivo della chiamata in causa dell'attuale controricorrente, dal momento che die generico riferimento alla sua qualificazione come subvettore non si accompagna la precisazione dei termini del relativorelativo rapporto, e ciò è ancor più esiziale se si considera quanto appena rilevato rispetto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] Italia. Lo stesso pliti valevin relazione al fatto costitutivo della chiamata in causa da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]. Tutto risulta quindi di difficile identificazione riguardo allo svolgimento della controversia, così da rendere problematico pure comprendere, poi, le doglianze presentate. 6. In questo contesto, infatti, con difficoltà risulta, vagliando i motivi, che il primo di essi pare derivato dal mancato accoglimento del secondo motivo d'appello, in ordine al quale il ricorso (pagina 6) fornisce però soltanto la seguente informazione sul contenuto: esso riguardava "il titolo di azione e legittimazione del submittente [OSCURATO:SOCIETA]. all'azione di garanzia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]". Neppure illustrando poi il motivo viene apportata qualcosa di più sul contenuto del motivo d'appello suddetto. Nel motivo qui in esame, invece, si argomenta su dati fattuali (la lettera di vettura CMR prodotta subito in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], il fatto che questa lettera di vettura dimostri che destinatario del trasporto internazionale era RH [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA]). Quanto evidenziato attesta che il motivo non gode di adeguata autosufficienza - non potendosi logicamente attingere dall'esterno per integrarlo, e in particolare dal contenuto della sentenza impugnata, per schivare il requisito di ammissibilità imposto dall'articolo 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.), il che lo rende inammissibile (a prescindere comunque dal dato che, per quel che pur in misura inadeguata si percepisce, il motivo appare di natura fattuale e dunque a sua volta inammissibile). 7. Il secondo motivo, per quel che se ne può comprendere si ripete nel contesto sopra conformato, discende sempre dal secondo motivo d'appello, ancora per sostenere che legittimato ad agire avverso [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato soltanto il destinatario, e che questo era RH [OSCURATO:PERSONA]. Questa sorta di appendice del motivo precedente è inficiata quindi dalle medesime ragioni di inammissibilità. 8.1 Il terzo motivo appare diretto a rispondere al disattendimento del terzo motivo d'appello, illustrato nella premessa del ricorso come riguardante la parte della sentenza appellata in cui il primo giudice aveva affermato che, nonostante l'assenza di prova in tal senso, sussistesse la colpa grave del vettore per l'evento. Anche qui nella esposizione del motivo (pagina 17 ss. del ricorso) non si raggiunge però una completa autosufficienza: si afferma soltanto che pure in appello si era addotta "l'insussistenza della colpa, quanto meno grave, del vettore per l'evento dannoso", riportando poi un passo della sentenza d'appello per cui l'appellante non aveva provato che "l'automezzo che trasportava ... era stato parcheggiato durante una notte in area interna ai magazzini della RH [OSCURATO:PERSONA], recintata e custodita con telecamere all'ingresso e guardiano". Se il motivo fosse idoneo - e per quanto appena rilevato non lo è affatto - di raggiungere il necessario livello di autosufficienza sotto questo aspetto, l'autosufficienza rimarrebbe comunque carente in relazione al resto del suo contenuto. Si afferma infatti del tutto genericamente che "in corso di causa né [OSCURATO:PERSONA] Italia né [OSCURATO:SOCIETA] hanno negato l'esistenza dei profili di negligenza (tantomeno di dolo)" di [OSCURATO:PERSONA] (pagina 18 del ricorso), a parte un passo della citazione di [OSCURATO:PERSONA] che viene riportato, il quale però mostra un contenuto a sua volta generico quanto alla condotta di [OSCURATO:PERSONA]. A ciò segue una argomentazione che, a questo punto, non si può comprendere se sia stata o meno presente nei precedenti gradi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] non avevano allegato/provato il fatto costitutivo della colpa grave di [OSCURATO:PERSONA]. Una diffusa incompletezza siffatta non può non condurre anche questo motivo alla inammissibilità. 8.2 Meramente ad abundantiam, quindi, si rileva che nella sentenza d'appello, a proposito del terzo motivo di gravame (nella terz'ultima pagina), la corte territoriale, pur con una certa rapidità motivazionale, identifica la condotta di [OSCURATO:PERSONA] atta a fondare la responsabilità fatta valere nei suoi confronti da [OSCURATO:SOCIETA] nell'essere risultato che il carico poi oggetto di furto era stato "lasciato durante la sosta notturna su un camion coperto da un telone parcheggiato in un'area incustodita e facilmente accessibile", senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse "provato che í propri addetti al trasporto avessero sorvegliato il carico". 9. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il che esclude il vaglio del ricorso incidentale condizionato, e comporta invece la condanna della ricorrente principale alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso con na la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 2200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussist
Sentenza Cassazione n. 01176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris