Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14844/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE MAFALDA;-intimato-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel MOLISE, in CAMPOBASSO, n. 96/2020 depositata il 06/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27259/2020Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 14844/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

Il Comune di Mafalda ha emesso tre distinti avvisi diaccertamento nei confronti dei comproprietari di un’area edificabile pergli anni 2013 e 2015, contestando un versamento di IMU e TASIinferiore a quanto dovuto e richiedendo la differenza, con interessi esanzioni.

Gli importi contestati variavano per ciascun comproprietario,in base alla quota di 1/6 di proprietà indivisa dell’area di circa 14 ettari,di cui 11,20 destinati ad artigianato e piccola industria secondo il pianoapprovato dal Comune.1.1.

I ricorrenti avevano già versato le imposte sulla base delvalore attribuito all’area per l’ICI 2011, pari a 347.121,01 euro, mentreil Comune aveva successivamente elevato tale valore a 539.040,00euro per IMU e TASI in base alla delibera di Giunta n. 38 del 17 aprile2012.2.

Con il ricorso-reclamo i contribuenti hanno avanzato laproposta conciliativa di fissare l’imposta lorda dovuta in € 470,00, cheè l’importo richiesto dal Comune di Mafalda per l’anno 2016 sulla basedel valore di € 352.570,00 attribuito all’area, e, in mancanza diadesione, hanno impugnato formalmente gli avvisi di accertamento.3.

La CTP, con sentenza n. 395/2018, ha rigettato il ricorso.4.

I contribuenti hanno indi interposto appello e la CTR, con ladecisione in epigrafe indicata, lo ha rigettato.

In particolare, i giudici diappello hanno ribadito che un’area è considerata edificabile ai fini fiscalidal momento dell’adozione del [OSCURATO:PERSONA],indipendentemente da approvazioni regionali o strumenti attuativi.Hanno inoltre precisato che l’avvio del procedimento di trasformazioneurbanistica giustifica l’aumento del valore venale del terreno, e cheeventuali variazioni di mercato o del piano incidono solo sugli annid’imposta corrispondenti, senza diritto a rimborsi per periodiprecedenti.

Infine, per gli anni 2013 e 2015 le particelle erano accertateNumero registro generale 27259/2020Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 14844/2026Data pubblicazione 18/05/2026con destinazione “artigianato e piccola industria”, mentre la tesi delladestinazione a “verde” è stata respinta perché avanzata solo in appelloe priva di documentazione per gli anni contestati.

L’appello è statoquindi dichiarato infondato, senza condanna alle spese dato che ilComune non si era costituito.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hannoproposto ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo.6.

L’intimata amministrazione comunale non ha depositatocontroricorso.7.

Successivamente sono stati depositati documenti ai sensidell’art. 372 c.p.c., e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria rinuncia al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare si deve rilevare che la nuova difesa diCarile Alessandro, nel rinunciare al ricorso, ha comunicato altresìil decesso (avvenuto in data 8/7/2024) del precedente difensore– l’avv. [OSCURATO:PERSONA] – che risulta essere anche parte di questogiudizio e difensore del terzo ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].2.

Deve quindi darsi comunicazione a quest’ultimo delleconseguenze giuridiche del decesso del proprio difensore - che nelprocesso di legittimità non comporta interruzione del giudizio - edella possibilità di nominare un nuovo difensore in sostituzione:difatti, per principio consolidato, nel giudizio di cassazione,il decesso dell'unico difensore non determina l'interruzione delprocesso, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza didiscussione, disponendo la comunicazione alla partepersonalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore(Cass. 29/01/2026, n. 1986; Cass. 20/09/2013, n.21608 (Rv. 627660 - 01)).3.

Va quindi onera la cancelleria della comunicazione delpresente provvedimento.Numero registro generale 27259/2020Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 14844/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notifica dellapresente ordinanza interlocutoria a [OSCURATO:PERSONA] che vieneinvitato a nominare un nuovo difensore.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE MAFALDA;-intimato-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel MOLISE, in CAMPOBASSO, n. 96/2020 depositata il 06/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27259/2020Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 14844/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Il Comune di Mafalda ha emesso tre distinti avvisi diaccertamento nei confronti dei comproprietari di un’area edificabile pergli anni 2013 e 2015, contestando un versamento di IMU e TASIinferiore a quanto dovuto e richiedendo la differenza, con interessi esanzioni. Gli importi contestati variavano per ciascun comproprietario,in base alla quota di 1/6 di proprietà indivisa dell’area di circa 14 ettari,di cui 11,20 destinati ad artigianato e piccola industria secondo il pianoapprovato dal Comune.1.1. I ricorrenti avevano già versato le imposte sulla base delvalore attribuito all’area per l’ICI 2011, pari a 347.121,01 euro, mentreil Comune aveva successivamente elevato tale valore a 539.040,00euro per IMU e TASI in base alla delibera di Giunta n. 38 del 17 aprile2012.2. Con il ricorso-reclamo i contribuenti hanno avanzato laproposta conciliativa di fissare l’imposta lorda dovuta in € 470,00, cheè l’importo richiesto dal Comune di Mafalda per l’anno 2016 sulla basedel valore di € 352.570,00 attribuito all’area, e, in mancanza diadesione, hanno impugnato formalmente gli avvisi di accertamento.3. La CTP, con sentenza n. 395/2018, ha rigettato il ricorso.4. I contribuenti hanno indi interposto appello e la CTR, con ladecisione in epigrafe indicata, lo ha rigettato. In particolare, i giudici diappello hanno ribadito che un’area è considerata edificabile ai fini fiscalidal momento dell’adozione del [OSCURATO:PERSONA],indipendentemente da approvazioni regionali o strumenti attuativi.Hanno inoltre precisato che l’avvio del procedimento di trasformazioneurbanistica giustifica l’aumento del valore venale del terreno, e cheeventuali variazioni di mercato o del piano incidono solo sugli annid’imposta corrispondenti, senza diritto a rimborsi per periodiprecedenti. Infine, per gli anni 2013 e 2015 le particelle erano accertateNumero registro generale 27259/2020Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 14844/2026Data pubblicazione 18/05/2026con destinazione “artigianato e piccola industria”, mentre la tesi delladestinazione a “verde” è stata respinta perché avanzata solo in appelloe priva di documentazione per gli anni contestati. L’appello è statoquindi dichiarato infondato, senza condanna alle spese dato che ilComune non si era costituito.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hannoproposto ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo.6. L’intimata amministrazione comunale non ha depositatocontroricorso.7. Successivamente sono stati depositati documenti ai sensidell’art. 372 c.p.c., e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria rinuncia al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare si deve rilevare che la nuova difesa diCarile Alessandro, nel rinunciare al ricorso, ha comunicato altresìil decesso (avvenuto in data 8/7/2024) del precedente difensore– l’avv. [OSCURATO:PERSONA] – che risulta essere anche parte di questogiudizio e difensore del terzo ricorrente, [OSCURATO:PERSONA].2. Deve quindi darsi comunicazione a quest’ultimo delleconseguenze giuridiche del decesso del proprio difensore - che nelprocesso di legittimità non comporta interruzione del giudizio - edella possibilità di nominare un nuovo difensore in sostituzione:difatti, per principio consolidato, nel giudizio di cassazione,il decesso dell'unico difensore non determina l'interruzione delprocesso, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza didiscussione, disponendo la comunicazione alla partepersonalmente per consentirle la nomina di un nuovo difensore(Cass. 29/01/2026, n. 1986; Cass. 20/09/2013, n.21608 (Rv. 627660 - 01)).3. Va quindi onera la cancelleria della comunicazione delpresente provvedimento.Numero registro generale 27259/2020Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 14844/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la notifica dellapresente ordinanza interlocutoria a [OSCURATO:PERSONA] che vieneinvitato a nominare un nuovo difensore.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO
Sentenza Cassazione n. 14844/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris