CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2017
Cassazione n. 16859/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34683/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' [OSCURATO:PERSONA] nella persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SRL -intimato- avverso la SENTENZA d ella C ommissione tributaria regionale per il Lazio sede diROMA n. 2181/2019 depositata i l 26/09/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ODP Pubblicità S.r.l. ha proposto ricorso innanzi alla CTP territorialmente competente contro l'avviso di accertamento n 13 del 13/11/2015 emesso per il recupero del [OSCURATO:PERSONA] per l'annualità 2013, non liquidato dalla società in relazione agli impianti pubblicitari riportati nella [OSCURATO:PERSONA] dati del [OSCURATO:PERSONA] e Pubblicità, sostenendo che nel giugno 2012 aveva già rimosso tutti gli impianti pubblicitari indicati come "senza scheda" nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma, affermando di aver versato il canone solo per gli impianti effettivamente presenti, sicché [OSCURATO:PERSONA] non fera legittimata a chiedere il CIP per tutti gli impianti indicati, in violazione degli artt. 12 del D.lgs. 507/93 e 62 del D.lgs. 446/97. Inoltre, ha contestato l’illegittimità degli aumenti del canone, la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, nonché la violazione dello Statuto del contribuente e dei principi di buona fede e collaborazione da parte della pubblica amministrazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n . 20.397/2017 ha respinto il ricorso proposto dalla società ricorrente, ritenendo che era stata proprio la società ricorrente a dichiarare nella [OSCURATO:PERSONA] i propri impianti pubblicitari e che non avesse mai comunicato all'Amministrazione alcuna modifica negli anni successivi. 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società ODP Pubblicità S.r.l. riproponendo, sostanzialmente, le stesse censure già avanzate in primo grado. 4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello, ritenendo che, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 446/97, sono soggette al pagamento del canone le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente e che la mera presenza nella [OSCURATO:PERSONA] o la sola autorizzazione non sono sufficienti a sostenere la pretesa impositiva, essendo determinante l'effettiva realizzazione dell'impianto. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi. 6. L’intimato non ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62. comma del d.lgs n. 446/1999; del regolamento recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla deliberazione di assemblea capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 di [OSCURATO:PERSONA]; delle deliberazioni di giunta capitolina n. 116/2013 e 425/2013 in riferimento all'art. 360, c. 1, n.3 c.p.c., nonché l’illogicità manifesta. 1.1. Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA] l'emissione dell'avviso di accertamento per il 2013era giustificata dalla presenza degli impianti nella [OSCURATO:PERSONA] e dalla mancanza di comunicazioni formali di rimozione da parte di ODP Pubblicità. 1.2. Inoltre, nel giugno 2014 il Consiglio di Stato aveva respinto i ricorsi di ODP Pubblicità contro l'ordinanza di rimozione degli impianti "senza scheda" inseriti nella [OSCURATO:PERSONA], il che implicherebbe che tali impianti esistessero ancora nel 2014, rendendo illogico supporre che fossero stati rimossi già nel 2012. Infine, [OSCURATO:PERSONA] fa anche riferimento a una diffida del 4 febbraio 2014 inviata a ODP Pubblicità per la rimozione degli impianti ancora esistenti, il che contrasta con l'affermazionedella CTR sulla loro inesistenza nel 2013. 1.3. La censura è inammissibile perché non si può prospettare una censura di violazione di legge sulla base di accertamenti in fatto (in tesi) erronei: come ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. 1.4. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). 1.5. Nel caso di specie questa Corte dovrebbe verificare se sussistessero o meno i cartelli pubblicitari in contestazione, con verifica che certamente esula dai poteri del giudice di legittimità. 1.6. La censura, per come prospettata, non può essere accolta. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'articolo 360, c. 1, n. 3 c.p.c., nonché l’illogicità' manifesta. L’Amministrazione comunale aveva depositato in giudizio una diffida inviata via PEC il 4 febbraio 2014 alla ODP Pubblicità S.r.l., contenente l’elenco dettagliato degli impianti pubblicitari da rimuovere ancora presenti sul territorio a quella data. Ciò dimostrerebbe che tali impianti erano effettivamente esistenti almeno fino a quel momento. Inoltre, la società aveva impugnato davanti al TAR e poi al Consiglio di Stato la delibera n. 425/2013 di [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva la rimozione degli impianti “senza scheda” inseriti nella [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato respinto con sentenza del 18 settembre 2014, confermando la legittimità dell’azione del Comune. 2.1. Poiché alla data del 18 giugno 2014 gli impianti risultavano ancora presenti (altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse), ad avviso della ricorrente risulta incomprensibile come la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto affermare il contrario nella sentenza impugnata. Tale affermazione, secondo la difesa, costituisce una palese violazione dell’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di basarsi sulle prove fornite dalle parti. 2.2. Il motivo, per come formulato, va più correttamente ricondotto al n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. 2.3. In assenza di c.d. doppia conforme, effettivamente si riscontra l’omessa valutazione della diffida per rimuovere i cartelli, la quale dimostrerebbe per la ricorrente la presenza nell'anno di imposta dei cartelloni. 2.4. Tale elemento, determinante ed oggetto di contestazione, non è stato analizzato dal giudice del gravame. Costituisce invece un elemento di necessaria valutazione al fine di verificare quali fossero quelli effettivamente esistenti e, quindi, suscettibili dipagamento del tributo. 2.5. Deve quindi essere accolto il relativo motivo. 3. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al motivo n.2, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tribu