CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la ricorrente deduce violazione di legge sotto il profilo della mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il motivo è manifestamente infondato: contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha autonomamente valutato la gravità degli indizi dell'appartenenza all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, così come l'attualità della pericolosità sociale. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]