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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13493/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi sono volti a riproporre deduzioni in ordine allo stato di necessità e al difetto di dolo, al fine di sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che non illogicamente ha escluso che il ricorrente versasse in una indilazionabile e cogente condizione di necessità, non configurabile neppure sul piano putativo, ben potendo provvedere diversamente, anche chiedendo l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, per recuperare la somma di cui aveva bisogno per le esigenze del nucleo familiare; Considerato che parimenti inerisce al merito il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha non arbitrariamente confermato, facendo riferimento ai plurimi precedenti da cui il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] Cr5s,cuolo // [OSCURATO:PERSONA] CAN9:13,,ERIA - 8 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi sono volti a riproporre deduzioni in ordine allo stato di necessità e al difetto di dolo, al fine di sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che non illogicamente ha escluso che il ricorrente versasse in una indilazionabile e cogente condizione di necessità, non configurabile neppure sul piano putativo, ben potendo provvedere diversamente, anche chiedendo l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, per recuperare la somma di cui aveva bisogno per le esigenze del nucleo familiare; Considerato che parimenti inerisce al merito il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha non arbitrariamente confermato, facendo riferimento ai plurimi precedenti da cui il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] Cr5s,cuolo // [OSCURATO:PERSONA] CAN9:13,,ERIA - 8 7
Sentenza Cassazione n. 13493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris