CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Romavisti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2026, la Corte di appello diRoma ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. la rescissione delgiudicato formatosi sulla condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino in data16 maggio 2024, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2024, perché tardiva.In particolare, la Corte di appello ha ritenuto, nel caso in esame, superatoil termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 629-bis, comma 2, cod.proc. pen., decorrente, secondo il dato normativo, dal momento dell’avvenutaconoscenza del procedimento da parte del condannato, atteso che l’assuntodifensivo, alla cui stregua il ricorrente aveva appreso dell’esistenza dellasentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino solo in data 3novembre 2025, era rimasto privo di riscontri.La Corte di appello ha aggiunto, a conforto di tale conclusione, che dalfascicolo non risultava alcuna richiesta di copia della sentenza o degli atti delprocedimento, formulata da [OSCURATO:PERSONA] o da altri soggetti a lui riferibili inepoca prossima al 3 novembre 2025, sicché mancava qualsiasi tracciadocumentale che potesse avvalorare la tesi difensiva e che dagli atti emergevache la scheda della sentenza era stata redatta e trasmessa per l’iscrizione nelcasellario giudiziale in data 13 dicembre 2024, mentre l’estratto esecutivo venivainviato al Pubblico Ministero in data 14 febbraio 2025, sicché da tali date lasentenza era ostensibile a chiunque avesse interesse a conoscerne l’esistenza.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore delricorrente chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo didoglianza.Con tale unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione dell’ordinanza impugnata anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.In particolare, il ricorrente assume che l’ordinanza impugnata è errata edillogica, perché la Corte di appello, anziché fondare la propria decisione su unapresunzione, avrebbe dovuto invitare il ricorrente a integrare la documentazioneallegata e a contraddire sul punto; così operando la Corte di appello sarebbevenuta a conoscenza della circostanza che gli addetti del Tribunale di Cassinonon inseriscono le richieste copie all’interno dei fascicoli e, comunque, nelfascicolo non è stata rinvenuta neanche una richiesta di copie con altra data.Il ricorrente aggiunge che, a seguito di accesso presso la cancelleria delTribunale di Cassino, ha rinvenuto la richiesta di copia della sentenza n. 929/24effettuata in data 4 novembre 2025.Il ricorrente continua dicendo che la redazione della scheda della sentenzaper l’iscrizione nel casellario giudiziale e l’estratto esecutivo inviato al PubblicoMinistero sono meri adempimenti interni agli uffici, non comunicati a MatteoVignudelli o al suo difensore, quest’ultimo peraltro deceduto in data 31 ottobre2021 né del resto [OSCURATO:PERSONA] aveva ragione per acquisire il certificato delcasellario dal momento che era assolutamente certo di non avere altre pendenzeal di fuori di quella relativa al procedimento in cui era imputato per un sinistrostradale con esito mortale.Il ricorrente conclude nel senso che non aveva altro termine, diverso eprecedente al 3 novembre 2025, da cui far partire la possibilità di proporrericorso ex art. 629-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’unico motivo di ricorso è infondato.2.1. L'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen, come novellato dalla c.d.riforma Cartabia, stabilisce che il termine, di natura decadenziale, decorre dal«momento della avvenuta conoscenza della sentenza» e non più dal momentodella conoscenza del procedimento. La sostituzione della locuzione«procedimento» con quella di «sentenza» porta ad affermare che ciò che rileva,ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione dell'istanza direscissione, è la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell'interessato, degliestremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria chelo ha emesso e della condanna inflitta, uniche informazioni necessarie non soloper comprendere la circostanza relativa all’avvenuta celebrazione di un definitivoprocesso a suo carico, ma anche per potere utilmente individuare la Corteterritoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell'impugnazionestraordinaria e indicarne il preciso oggetto. Del tutto ininfluente, ai finidell'esperimento della procedura di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., è, invece,la cognizione sia dell'intero apparato motivazionale della sentenza irrevocabileconcernente l'affermazione del giudizio di responsabilità e degli atti processualisu cui esso si fonda, ciò per l'evidente ragione che i presupposti dell'istituto dellarescissione del giudicato non attengono al merito del giudizio (diversamentedallo strumento della revisione) ma sono ancorati al solo profilo della mancataconoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza dicondanna e, dunque, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, dellasua effettiva celebrazione e conseguente definitività. La modifica normativa cheha sostituto la locuzione «procedimento» con quella di «sentenza» è solo indicedel fatto il legislatore ha inteso individuare, in favor rei e con maggiorenecessaria certezza, il dies a quo del termine decadenziale di trenta giorniindicandolo nel momento in cui il condannato abbia avuto contezza, non già diun qualche atto tale da porlo in qualche modo posto a conoscenza della vicendapenale a suo carico in fase sub iudice, bensì dell’effettiva esistenza (al di là delsuo contenuto valutativo) del provvedimento che ha definitivamente concluso ilgiudizio. Del resto, ove si interpretasse il senso della novella legislativa in sensodiverso, si finirebbe per affidare all'assoluta discrezionalità del condannato, sullabase della propria personale utilità, o al concreto svolgimento dell’attivitàdifensiva, la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimentoimpugnato, eludendo, in tal modo, la disciplina posta dall'art. 629-bis cod. proc.pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione diun provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato.Sul richiedente grava un «onere di allegazione» degli elementi idonei acomprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettivaconoscenza del procedimento (Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv.272468), che − se assolto − è suscettibile di rimuovere il giudicato. E, sotto taleultimo profilo, si deve affermare che l'«onere di allegazione», pur noncoincidendo con l'onere della prova, può considerarsi rispettato solo ove risultiquantomeno offerto un principio di prova, che può consistere nell’illustrazione dicircostanze di fatto che possiedano un embrione di concretezza suscettibile diuna verifica processuale − siano tali, insomma, da rendere credibile la mancata,incolpevole conoscenza del processo − e non rimangano circoscritte a mereaffermazioni autoreferenziali o a generiche proposizioni. Non basta, invece, lamera allegazione di una data non verificabile in alcun modo e non suffragata daalcun dato di tipo oggettivo.2.2. Nel caso di specie, la richiesta di rescissione del giudicato è stataproposta in data 4 novembre 2025, il ricorrente ha sostenuto di aver avutoconoscenza del giudicato oggetto della richiesta di rescissione in data 3novembre 2025, e, a conforto della richiesta difensiva, ha prodotto la richiesta dicopia della sentenza n. 929/24 effettuata in data 4 novembre 2025.Ma tale richiesta di copia, priva di un’attestazione di avvenuto deposito daparte della cancelleria del Tribunale di Cassino, prodotta per la prima volta nelgiudizio di cassazione, non può costituire un elemento di carattere oggettivoovvero un principio di prova, sulla base del quale poter verificare la tempestivitàdell'istanza.Né un principio di prova può ricavarsi dal certificato di residenza all’esterodi [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prodotti per la primavolta nel giudizio di cassazione e privi di elementi oggettivi e certi, edall’ulteriore provvedimento adottato dalla Corte di appello di Roma in data 6maggio 2026, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza direstituzione nel termine proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che non sipronuncia affatto sulla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dellasentenza n. 929/24.Correttamente, dunque, la Corte di appello, nel caso in esame, haritenuto spirato il termine di trenta giorni e ritenuta tardiva l’istanza direscissione.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]