CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e deducela violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo avrebbedisatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicitàdi disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, poiché dalla lettura delle stessesentenze di merito risulterebbe che egli, in un primo momento dedito alla commissione direati contro il patrimonio, in seguito aveva fatto confluire i relativi proventi nella cassacomune del sodal izio per i l successivo acquisto di stupefacente dest inatoall’approvvigionamento della piazza di spaccio insistente nel quartiere di Librino, promossoda Ragonese e che vedeva [OSCURATO:PERSONA] come partecipe; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); richiamato, con particolare riferimento alla continuazione tra reati associativi, l'ulterioreconsolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui – qualora sia riconosciutal'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi – è possibile ravvisare il vincolodella continuazione solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi,sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili dellacontiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine checoncorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della naturapermanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condottecriminose. (Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cuiall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso,finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti chedi reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza cheaveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante lacontiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, lemodalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispiratealla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminosounitario) (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786); ricordato infine che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi perescludere l’unicità di disegno criminoso e, segnatamente, a p. 2 dell'ordinanza, la diversitàdell’oggetto e dei partecipi ai due sodalizi – fatta eccezione per un unico soggetto(Ragonese) – a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattereindeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica,antecedente, risoluzione criminosa;considerato che – a fronte di tale congrua e logica motivazione – la difesa si è limitata ainvocare l'erroneità della decisione del giudice dell'esecuzione, riproponendo leargomentazioni contenute nell'originaria istanza di riconoscimento del vincolo di cui all'art.81, comma 2, cod. pen.; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a taledeclaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]