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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01288/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6503/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini, 27,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7479/2014depositata i l 29/07/2014 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato gli dall'Agenzia delle entrate, con il quale sono stati accertati maggiori redditi imponibili per l'anno 2006.

I l ricorso è stato respinto in primo grado.

I l contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto.

Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.

Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle entrate.

S uccessivamente il contribuente ha depositato una memoria con la quale ha esposto di avere definito la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6del decreto legge 119/2018 allegando copia della domanda e ricevuta di presentazione; nella predetta domanda si attesta che l'importo lordo dovuto è stato versato in pendenza di giudizio.

N ulla ha opposto l'Agenzia delle entratee pertanto, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art 6 del decreto legge 118/2019, il giudizio ̀ da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6503/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini, 27,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7479/2014depositata i l 29/07/2014 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato gli dall'Agenzia delle entrate, con il quale sono stati accertati maggiori redditi imponibili per l'anno 2006. I l ricorso è stato respinto in primo grado. I l contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle entrate. S uccessivamente il contribuente ha depositato una memoria con la quale ha esposto di avere definito la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6del decreto legge 119/2018 allegando copia della domanda e ricevuta di presentazione; nella predetta domanda si attesta che l'importo lordo dovuto è stato versato in pendenza di giudizio. N ulla ha opposto l'Agenzia delle entratee pertanto, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art 6 del decreto legge 118/2019, il giudizio ̀ da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Così de