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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 23746/2023

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NGIUNZIONE - D [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 0 4644 /20 21 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 23 / 05 /202 3 – [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 04644/2021 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein Roma, piazza Cairoli 6, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del ministro pro tempore, domiciliatain Roma, via dei Portoghesi 13, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa,n. 1787/2020, pubblicata il 05/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione exart. 22 l. n. 689 del 1981, l’[OSCURATO:SOCIETA]. e la sua legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], ha nno adito il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, esponendo che la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di certificazione e tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali aveva loro illegittimamente ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 26.000,00 per la violazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, contestando l’uso, nella denominazione sociale della società, della denominazione di origine protetta “Garda” .

Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione, con decisione confermata dalla Corte d’appello.

Per quanto di interessein questa sede, le opponenti avevano dedotto l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 14 regolamento (UE) n. 1151/2012, che faceva salvi i marchi contenenti la menzione di una denominazione di origine protetta, ove registrati anteriormente al riconoscimento diquest’ultima, il quale conteneva una regola generale che poteva trovare applicazione anche nel caso di specie, tenuto conto che la [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva la propria attività dal 1986, in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, che pure risultava confermato dall’art. 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, riguardante l’etichettatura dei prodotti oleari, considerato anche che la denominazione della società opponente coincideva con il marchio che pure aveva regis trato .

A fondamento dell’opposizione era stata, inoltre,dedotta la non applicabilità della sanzione ad un soggetto privato che non svolgessele attività proprie del consorzio di tutela,in ragione della dizione contenuta nell’art. 5 d.lgs. n. 297 del 2004.La Corte d’appello ha, invece, ritenuto che,quando nell’articolo 5 d.lgs. n. 297 del 2004 si fa riferimento ad una organizzazione, si vuole intendere qualsiasi soggetto che abbia inserita nella propria denominazione sociale la DOP, perché ciò che si intende tutelare è proprio quest’ultima, che non deve essere utilizzata da terzi, con tutti i vantaggi che ne derivano, ma solo dalle imprese che appartengono al consorzio e che operano secondo i disciplinari da questo previsti.

In altre parole, secondo la Corte d’appello, la tutela offerta dalla previsione dell’illecito amministrativo non è volta a evitare la condotta usurpatrice di quella del consorzio, ma l’utilizzo improprio della denominazione di origine protetta,anche all’interno di una denominazione sociale, che deve essere riservata solo alle imprese consorziate.

Con riferimento, poi, al disposto dell’art. 14 regolamento (UE) 1152/2012, la Corte di merito ha ritenuto che tale disposizione regolasse non già i rapporti tra DOP e segni distintivi, ma solo ed esclusivamente tra DOP e marchi, che godono di una particolare disciplina a livello comunitario, configurando una fattispecie di carattere eccezionale, di deroga alla disciplina generale per cui la DOP prevale sul marchio, che non è suscettibile di applicazione analogica.Allo stesso modo, l’art. 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, riguardante l’etichettatura dei prodotti oleari, non è considerato dal giudice del gravameun argomento spendibile, tenuto conto del limitato ambito operativo e dell’eccezionalità della previsione, mentre il principio di unitarietà dei segni distintivi (desumibile dall’art. 22 d.lgs. n. 30 del 2005) non determina una generalizzata equiparazionedei segni distintivi, ma vige al solo finedi evitare il rischio di confusione sul mercato.

Avverso tale sentenza ha nno propo sto ricorso per cassazione le appellanti, affidato asette motivi di impugna zione .

L’intimatosi è difes o con controricorso.

Parte ricorrente had epositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, dell’art. 3 l. n. 14 del 2003 e degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1151 del 2012, oltre chedegli art. 76 e 77 Cost., con eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, d. lgs. n. 297 del 2004.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 10 e 117 Cost., dell’art. 4 TUE, dell’art. 118 TFUE e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1151 del 2012in relazione all’applicazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004,con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione aldisposto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultimo.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 41, 42 e 3 Cost., in relazione al disposto dell ’ar t. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultimo.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 10 e 117 Cost., dell’art. 6 TUE, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in relazione al contenuto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultimoe richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.Con il sesto m otivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 10 e 117 Cost. e della CEDU,in relazione al contenuto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultimo.

Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 3 Cost., in relazione al contenuto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultimo.

2. Il controricorrente ha allegato l’infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso,eccependo l’inammissibilità degli altri.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.

Le ricorrenti, dopo avere ricostruito la disciplina unionale in materia di denominazione di origine protetta, hannoaffermato che essa contiene due costanti.

La prima è data dalla constatazione che le denominazioni registrate non sono protette contro il loro uso nella ragione o nella denominazione socialedi imprese, essendo la tutela rivolta ai prodotti che di essa possono farneuso.

La seconda è data dal fatto che le denominazioni registrate non sono protette contro l’uso di segni distintivi impiegati precedentemente al loro riconoscimento, escludendosi espressamente la tutela contro il preuso addirittura con riguardo al marchio, ossia con riferimento al segno distintivo che si pone in diretto rapporto con il prodotto.

Tenuto pertanto conto che il d.lgs. n. 297 del 2004 avrebbe dovuto prevedere soltanto sanzioni per le violazioni di norme comunitarie allora vigenti e considerato che nessun regolamento comunitario proibiva l’uso nella ragione o denominazione sociale di enti la denominazione di origine protetta, tanto più se utilizzata in buon a fede ancor prima della presentazione della domanda di registrazione della denominazione, le ricorrenti hanno eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 d.lgs. n. 297 del 2004, in relazione all’art. 3 della l. n. 14 del 2003, per violazione degli artt. 6 e 77 Cost. 3.1.Occorre preliminarmente rilevare che, in ragione della funzione del giudizio di legittimità, volto a garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che la Corte non può rilevare l'efficacia giuridica di un fatto,se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; v. anche Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10841 del 17/05/2011; Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 3437 del 14/02/2014; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017).

Nel caso di specie, ferme le acquisizioni in fatto e la prospettata violazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, parte ricorrente ha offerto argomenti che consentono di operare una corretta lettura del disposto dell’art. cit., imponendo la cassazione della decisione impugnata, per violazione dello stesso.

3.2. Co m’è noto la l. n. 14 del 2003, recante d isposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitàeuropee (cd. legge comunitaria 2002 ), ha stabilito all’art. 3 che «1.

Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve lenorme penali vigenti, èdelegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recantisanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensidella legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigentialla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sianogià previste sanzioni penali o amministrative.» Con il d.lgs. n. 297 del 2004, in attuazione della menzionata delega, sono state introdotte di sposizioni sanzionatorie , in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Il regolamento comunitario , per quanto di interesse, ha fornito la definizione della den ominazion e di origine protett a e ha disciplinato l a procedura da seguire per la registrazione, specificando la tutela da questa offertaed assegnano a gli Stati membri i l compito di individuare le strutture di controllo (composte da una o più autorità di controllo e/o da uno o più organismi privati a ciò autorizzati ) , aventi il compito di garantire che i prodottiagricoli e alimentari recanti una denominazione di origine protetta rispondano ai requisiti deldisciplinare ( cfr. soprattutto gli artt. 2, 5, 10 e 13 del regolamentocit.).

In particolare, per quanto riguarda la tutela che consegue alla registrazione, l’art. 13 del menzionato regolamento ha stabili to quanto segue: «1.

Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a. qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b. qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera delprodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “ genere”, “ tjpo ” , “ metodo ” , “ alla maniera”, “imitazione”o simili; c. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possonoindurre in errore sull'origine; d. qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera originedei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non ècontrario al primo comma, lettera a) o b).

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono tuttavia mantenere le misure nazionali che autorizzanol'impiego delle espressioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 per un periodo massimo di c inque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presenteregolamento, sempreché: i. i prodotti siano stati commercializzati legalmente con tali espressioni per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento; ii. dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera commercializzazione deiprodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette espressioni eranovietate.3.

Le denominazioni protette non possono diventare generiche.» 3.3.Il regolamento (CEE) n. 2081/1992 è stato abrogato e sostituito dal regolamento(CE) n. 510/2006 , il quale a sua volta è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 , come modificato dal regolamento (UE) n. 625 del 2017, applicabile alla fattispecie ratione temporis.

La successione nel tempo dei menzionati testi normativi è stata accompagnata dalla espressa previsione che i riferimenti ai regolamenti abrogati devono intendersieffettuati a quelli nuovi, da leggersi secondo la tavola di concordanza ad essi allegata , come stabilito dall’ art. 19 regolamento (CE) n. 510/2006 e dall’art. 5 8 regolamento (UE) n. 1151/2012.

È pertanto corretto ritenere che le sanzioni previste nel d.lgs. n. 297 del 2004 per le violazioni del regolamento (CEE) n. 2081/1992 valgono per le violazioni alle corrispondenti violazioni del successivo regolamento (UE) n. 1151/2012, nella specie applicabile ratione temporis.

3.4. Gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 297 del 2004 contengono sanzioni dettagliate per le condotte di terzi violative delle prerogative attribuite ai prodotti la cui de nominazione sia registrata, come individuate dal sopra riportato art. 13 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, sostanzialmente riprodotte dapprima nell’art. 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 e poi nell’art. 13 regolamento (UE) n. 1151/2012.

I successivi art. 3 e 4 d.lgs. contengono sanzioni principalmente riferite a inadempienze delle strutture di controllo e dei soggetti immessi in tali strutture.

L’art. 5 d.lgs. cit. reca poi le seguenti statuizioni: «Art. 5.Tutela dei Consorzi incaricati.

1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversadal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, letterac), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15,della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria dieuro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'usodella ragione o denominazione sociale.

2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimilacinquecento.».

Il disposto dell’art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998 (nel testo modificato dall’art. 14 l. n. 526 del 1999), richiamato nella norma appena riportata, individua le attribuzioni proprie dei Consorzi di tutela che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, i quali «… sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generaledegli interessi relativi alle denominazioni.

Tali attività sono distinte dalle attivitàdi controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento(CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.2082/92. … Nello svolgimento della loroattività i consorzi di tutela: a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgonocompiti consultivi relativi al prodotto interessato; b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturalee di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalitàe i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purchérispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo; d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP … da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunquevietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. …». 3.5.I Consorzi riconosciut i assumono, pertanto, un ruolo chiave per la tutela, la promozione e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette.

Per questo, il Ministero prevede una specifica procedura per il loro riconoscimento (rappresentatività, statuto ed organizzazione, modalità di presentazione della domanda, ecc.) e per la conservazione nel tempo dell’incarico.

In tale quadro, l’art. 5 d.lgs. cit. si pone inequivocamente a tutela dell’attività dei Consorzi di tutela che abbiano ottenuto il menzionato riconoscimento.

Diversi sono gli argomenti che depongono in tal senso.

Benché il dittico reciti «rubrica legis non est ipsa lex», non può farsi a meno di notare che,nella rubrica dell’articolo in esame, le norme in esso formulate, sono descritte come disposizioni che attengono alla « Tutela dei Consorzi incaricati».

E, Ineffetti, in tale articolo sono sanzionate condotte che, sia pure in modo diverso, ledono quelle prerogative attribuite a quei C onsorzi che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale e che hanno particolari attribuzioni e poteri,proprio perché riconosciuti dal Ministero.

Decisiva è poi la circostanza che l’illecito, nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 1, d.lgs. cit. si configura una volta che siano trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto di riconoscimento del Consorzio e di affidamento a qu e st’ultimo delle funzioni previste dal menzionato art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998, ovvero – per il caso in cui il Consorzio sia già riconosciuto - dalla data di pubblicazione del d.lgs. cit. che ha configurato per la prima volta l’illecito.

Non può, dunque, ritenersi che la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004 sia volta a sanzionare condotte lesive delle prerogative proprie dei prodotti protetti dalla denominazione di origine registrata (come avviene per le condotte riportate nei precedenti artt. 1 e 2 del d.lgs. cit.), poiché l’illecito sorge per effetto del r i conoscimento del Consorzio di tutela, e non all’ottenimento della registrazione della denominazione, che non sono necessariamente atti contestuali e, anzi, possono avvenire in tempi anche molto distanti.

Non avrebbe peraltro senso, nell’ottica della protezione del prodotto che goda della protezione derivante dalla denominazione registrata, la limitazione della sanzione alle sole persone giuridiche, e non anche agli imprenditori che, comunque, contengano nella loro ditta, la denominazione di origine protetta.

Neppure avrebbe ragione il più rigoroso trattamento, sempre nell’ottica della tutela del prodotto, che scaturisce dall’interpretazione del giudice di merito, secondo la quale, ai sensi dell’art. 14 del regolamento (CEE) n. 2081 del 1992 ( v. anche l’art. art. 2 d.lgs. n. 297 del 2004) , l’imprenditore che abbia in buona fede registrato un marchio prima della registrazione della denominazione protetta possa di regola continuare ad usare tale marchio(cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27194 del 23/10/2019), mentre la persona giuridica che rechi nella propria ragione o denominazione sociale la denominazione protetta debba cambiare la composizione del proprio segno distintivo.

La ragione di tali differenze è data, infatti, dalla circostanza che l’art. 5 d.lgs. cit. non offre protezione ai prodotti che godono della denominazione di origine registrata, a salvaguardi a dei quali vi sono le sanzioni amministrative previste dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 297 del 2004, ma ha ad oggetto la tutela dei Consorzi registrati, che svolgono delicate funzioni e , per ottenere ilriconoscimento, si sottopongono ad un rigoroso controllo, a cui le altre organizzazioni non si sono assoggettate.

3.6. Né può ritenersi che il disposto del comma 1 del l’art. 5 d.lgs. n. 297 del 2004 preveda un illecito amministrativo che possa essere commesso da qualsiasi soggetto giuridico che adotti o mantenga una ragione o una denominazione sociale che contenga la denominazione protetta.

Il legislatore delegato usa l’espressione «organizzazione diversa dal Consorzio di tutela», e non l’espressione “soggetto” o “soggetto privato”, pure rinvenibili in altre previsioni del d.lgs. e,prima tra tutte, nel comma 2 dell’art. 5 d.lgs. cit. (v. anche artt. 1, 2, 3 e 11 d.lgs. cit.).

La divers a espressione ha un significato individualizzante , che conferma la ratio della norma, la quale mira a sanzionare le organizzazioni di imprenditori interessati al prodotto agricolo o alimentare registrato , comunque composte, e in qualsiasi modo strutturate,che, a differenza del Consorzio di tutela, non hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale e, tuttavia, inseriscono o mantengono nella la ragione o denominazione sociale la denominazione protetta.

L’illecito non è configurato prima che il Consorzio di tutela ottenga il riconoscimento, ma sorge a seguito del riconoscimento, perché solo quest’ultimo assume istituzionalmente i compiti di tutela previsti dall’art. 53, comma 5, l. n. 128 del 1998.

Tale interpretazione trova conforto nel testo del regolamento (CEE) n. 2081/1992, cui il d.lgs. si riferisce, ove all’art. 5, nello spiegare che «Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare unadomanda di registrazione», si precisato anche che, sia pure ai soli fini di tale articolo , « si intende per “ associazioni ” qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodottoalimentare.» In quest’ottica, ègiustificata l’esclusione di ogni sanzione per l’uso o il mantenimento della denominazione protetta all’interno della ditta dell’imprenditore individuale, che altrimenti non avrebbe alcun motivo.

E viene anche ad evitarsi la diversità di trattamento che inevitabilmente verrebbe a verificarsi tra l’ uso del marchio precedentemente registrato in buona fede, che contienela denominazione protetta, consentito dall’art. 14 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, e l’ uso della ragione o della denominazione sociale precedentemente assunta, che invece il d.lgs. cit. non consente.

La previsione dell’illecito amministrativoè, in sintesi, volta a tutelare il rischio di confusione tra Consorzio di tutela, che acquista specifiche funzioni perché , avendone i requisiti, ha ottenuto il riconoscimento ministeriale, e le diverse organizzazioni di produttori e trasformatori di prodotti agricoli interessati alla denominazione, che però non hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale.

La sanzione, quindi,non interessa tutte le persone giuridiche,ma solo le organizzazioni cui partecipano imprenditori , comunque composte e strutturate (consorzi, associazioni ecc..), interessate allo stesso prodotto agricolo o alimentare suscettibile di essere protetto d alla denominazione registrata, impedendo che continuino a utilizzare o mantengano la denominazione protetta nella loro ragione o denominazione sociale, dopo che il Consorzio di tutela ha ottenuto il riconoscimento ministeriale a svolgere istituzionalmente le funzioni di tutela previste dall’art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998.

Ovviamente l’assenza della sanzione amministrativa, non esclude che, in alcuni casi possano configurarsi illeciti anticoncorrenziali o violazioni dei diritti di privativa, i quali, tuttavia, trovano una tutela diversa rispetto a quella riconducibile all’illecito amministrativo in questione. 4.L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, che devono pertanto ritenersi assorbiti. 5.In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la decisione impugnata deve essere cassata in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di sanzioni amministrative, l’illecito sancito d all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine deiprodotti agricoli e alimentari, ha come destinatariosoltanto le organizzazioni di imprenditori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare protetto dalla registrazione, che siano composte e strutturate in forme sovraindividuali (consorzi, associazioni, ecc..) e che conserv i no o assum a no la denominazione protetta nella loro ragione o denominazione sociale 180 giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] del l’avvenuto riconoscimento del Consorzio di tutela di quel prodotto agricolo o alimentare (o, se già riconosciuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. cit., 180 giorni dopo l’entrata in vigore del menzionato d.lgs.) il quale , proprio perché riconosciuto, a differenza di tali organizzazioni, gode dei particolari poteri e funzioni di cui all’art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998». 6.La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e, non essendo necessario alcun accertamento in fatto, poiché è incontestato che la società ricorrente è un semplice produttore di olio d’oliva , devesi procedere alla decisione della causa nel merito sì ch e, in accoglimento dell’originario ricorso, deve essere annullata l’ordinanza ingiunzione opposta.

7. Le spese di tutti i gradi di giudizio devono essere compensate, tenuto conto della novità della questione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione e , assorbiti gli altrimezzi di impugnazione, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo acco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NGIUNZIONE - D [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 0 4644 /20 21 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 23 / 05 /202 3 – [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 04644/2021 promosso da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein Roma, piazza Cairoli 6, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del ministro pro tempore, domiciliatain Roma, via dei Portoghesi 13, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa,n. 1787/2020, pubblicata il 05/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione exart. 22 l. n. 689 del 1981, l’[OSCURATO:SOCIETA]. e la sua legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], ha nno adito il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, esponendo che la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di certificazione e tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali aveva loro illegittimamente ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 26.000,00 per la violazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, contestando l’uso, nella denominazione sociale della società, della denominazione di origine protetta “Garda” . Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale ha respinto l’opposizione, con decisione confermata dalla Corte d’appello. Per quanto di interessein questa sede, le opponenti avevano dedotto l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 14 regolamento (UE) n. 1151/2012, che faceva salvi i marchi contenenti la menzione di una denominazione di origine protetta, ove registrati anteriormente al riconoscimento diquest’ultima, il quale conteneva una regola generale che poteva trovare applicazione anche nel caso di specie, tenuto conto che la [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva la propria attività dal 1986, in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, che pure risultava confermato dall’art. 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, riguardante l’etichettatura dei prodotti oleari, considerato anche che la denominazione della società opponente coincideva con il marchio che pure aveva regis trato . A fondamento dell’opposizione era stata, inoltre,dedotta la non applicabilità della sanzione ad un soggetto privato che non svolgessele attività proprie del consorzio di tutela,in ragione della dizione contenuta nell’art. 5 d.lgs. n. 297 del 2004.La Corte d’appello ha, invece, ritenuto che,quando nell’articolo 5 d.lgs. n. 297 del 2004 si fa riferimento ad una organizzazione, si vuole intendere qualsiasi soggetto che abbia inserita nella propria denominazione sociale la DOP, perché ciò che si intende tutelare è proprio quest’ultima, che non deve essere utilizzata da terzi, con tutti i vantaggi che ne derivano, ma solo dalle imprese che appartengono al consorzio e che operano secondo i disciplinari da questo previsti. In altre parole, secondo la Corte d’appello, la tutela offerta dalla previsione dell’illecito amministrativo non è volta a evitare la condotta usurpatrice di quella del consorzio, ma l’utilizzo improprio della denominazione di origine protetta,anche all’interno di una denominazione sociale, che deve essere riservata solo alle imprese consorziate. Con riferimento, poi, al disposto dell’art. 14 regolamento (UE) 1152/2012, la Corte di merito ha ritenuto che tale disposizione regolasse non già i rapporti tra DOP e segni distintivi, ma solo ed esclusivamente tra DOP e marchi, che godono di una particolare disciplina a livello comunitario, configurando una fattispecie di carattere eccezionale, di deroga alla disciplina generale per cui la DOP prevale sul marchio, che non è suscettibile di applicazione analogica.Allo stesso modo, l’art. 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, riguardante l’etichettatura dei prodotti oleari, non è considerato dal giudice del gravameun argomento spendibile, tenuto conto del limitato ambito operativo e dell’eccezionalità della previsione, mentre il principio di unitarietà dei segni distintivi (desumibile dall’art. 22 d.lgs. n. 30 del 2005) non determina una generalizzata equiparazionedei segni distintivi, ma vige al solo finedi evitare il rischio di confusione sul mercato. Avverso tale sentenza ha nno propo sto ricorso per cassazione le appellanti, affidato asette motivi di impugna zione . L’intimatosi è difes o con controricorso. Parte ricorrente had epositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, dell’art. 3 l. n. 14 del 2003 e degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1151 del 2012, oltre chedegli art. 76 e 77 Cost., con eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, d. lgs. n. 297 del 2004. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 10 e 117 Cost., dell’art. 4 TUE, dell’art. 118 TFUE e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1151 del 2012in relazione all’applicazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004,con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione aldisposto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultimo. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 41, 42 e 3 Cost., in relazione al disposto dell ’ar t. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultimo. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 10 e 117 Cost., dell’art. 6 TUE, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in relazione al contenuto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultimoe richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.Con il sesto m otivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 10 e 117 Cost. e della CEDU,in relazione al contenuto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultimo. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 3 Cost., in relazione al contenuto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, con eccezione di illegittimità costituzionale di quest’ultimo. 2. Il controricorrente ha allegato l’infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso,eccependo l’inammissibilità degli altri. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. Le ricorrenti, dopo avere ricostruito la disciplina unionale in materia di denominazione di origine protetta, hannoaffermato che essa contiene due costanti. La prima è data dalla constatazione che le denominazioni registrate non sono protette contro il loro uso nella ragione o nella denominazione socialedi imprese, essendo la tutela rivolta ai prodotti che di essa possono farneuso. La seconda è data dal fatto che le denominazioni registrate non sono protette contro l’uso di segni distintivi impiegati precedentemente al loro riconoscimento, escludendosi espressamente la tutela contro il preuso addirittura con riguardo al marchio, ossia con riferimento al segno distintivo che si pone in diretto rapporto con il prodotto. Tenuto pertanto conto che il d.lgs. n. 297 del 2004 avrebbe dovuto prevedere soltanto sanzioni per le violazioni di norme comunitarie allora vigenti e considerato che nessun regolamento comunitario proibiva l’uso nella ragione o denominazione sociale di enti la denominazione di origine protetta, tanto più se utilizzata in buon a fede ancor prima della presentazione della domanda di registrazione della denominazione, le ricorrenti hanno eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 d.lgs. n. 297 del 2004, in relazione all’art. 3 della l. n. 14 del 2003, per violazione degli artt. 6 e 77 Cost. 3.1.Occorre preliminarmente rilevare che, in ragione della funzione del giudizio di legittimità, volto a garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 c.p.c., deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che la Corte non può rilevare l'efficacia giuridica di un fatto,se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; v. anche Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10841 del 17/05/2011; Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 3437 del 14/02/2014; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017). Nel caso di specie, ferme le acquisizioni in fatto e la prospettata violazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, parte ricorrente ha offerto argomenti che consentono di operare una corretta lettura del disposto dell’art. cit., imponendo la cassazione della decisione impugnata, per violazione dello stesso. 3.2. Co m’è noto la l. n. 14 del 2003, recante d isposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitàeuropee (cd. legge comunitaria 2002 ), ha stabilito all’art. 3 che «1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve lenorme penali vigenti, èdelegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recantisanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensidella legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigentialla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sianogià previste sanzioni penali o amministrative.» Con il d.lgs. n. 297 del 2004, in attuazione della menzionata delega, sono state introdotte di sposizioni sanzionatorie , in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il regolamento comunitario , per quanto di interesse, ha fornito la definizione della den ominazion e di origine protett a e ha disciplinato l a procedura da seguire per la registrazione, specificando la tutela da questa offertaed assegnano a gli Stati membri i l compito di individuare le strutture di controllo (composte da una o più autorità di controllo e/o da uno o più organismi privati a ciò autorizzati ) , aventi il compito di garantire che i prodottiagricoli e alimentari recanti una denominazione di origine protetta rispondano ai requisiti deldisciplinare ( cfr. soprattutto gli artt. 2, 5, 10 e 13 del regolamentocit.). In particolare, per quanto riguarda la tutela che consegue alla registrazione, l’art. 13 del menzionato regolamento ha stabili to quanto segue: «1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a. qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b. qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera delprodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “ genere”, “ tjpo ” , “ metodo ” , “ alla maniera”, “imitazione”o simili; c. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possonoindurre in errore sull'origine; d. qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera originedei prodotti. Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non ècontrario al primo comma, lettera a) o b). 2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono tuttavia mantenere le misure nazionali che autorizzanol'impiego delle espressioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 per un periodo massimo di c inque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presenteregolamento, sempreché: i. i prodotti siano stati commercializzati legalmente con tali espressioni per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento; ii. dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti. Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera commercializzazione deiprodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette espressioni eranovietate.3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche.» 3.3.Il regolamento (CEE) n. 2081/1992 è stato abrogato e sostituito dal regolamento(CE) n. 510/2006 , il quale a sua volta è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 , come modificato dal regolamento (UE) n. 625 del 2017, applicabile alla fattispecie ratione temporis. La successione nel tempo dei menzionati testi normativi è stata accompagnata dalla espressa previsione che i riferimenti ai regolamenti abrogati devono intendersieffettuati a quelli nuovi, da leggersi secondo la tavola di concordanza ad essi allegata , come stabilito dall’ art. 19 regolamento (CE) n. 510/2006 e dall’art. 5 8 regolamento (UE) n. 1151/2012. È pertanto corretto ritenere che le sanzioni previste nel d.lgs. n. 297 del 2004 per le violazioni del regolamento (CEE) n. 2081/1992 valgono per le violazioni alle corrispondenti violazioni del successivo regolamento (UE) n. 1151/2012, nella specie applicabile ratione temporis. 3.4. Gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 297 del 2004 contengono sanzioni dettagliate per le condotte di terzi violative delle prerogative attribuite ai prodotti la cui de nominazione sia registrata, come individuate dal sopra riportato art. 13 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, sostanzialmente riprodotte dapprima nell’art. 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 e poi nell’art. 13 regolamento (UE) n. 1151/2012. I successivi art. 3 e 4 d.lgs. contengono sanzioni principalmente riferite a inadempienze delle strutture di controllo e dei soggetti immessi in tali strutture. L’art. 5 d.lgs. cit. reca poi le seguenti statuizioni: «Art. 5.Tutela dei Consorzi incaricati. 1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversadal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, letterac), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15,della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria dieuro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'usodella ragione o denominazione sociale. 2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimilacinquecento.». Il disposto dell’art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998 (nel testo modificato dall’art. 14 l. n. 526 del 1999), richiamato nella norma appena riportata, individua le attribuzioni proprie dei Consorzi di tutela che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, i quali «… sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generaledegli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attivitàdi controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento(CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.2082/92. … Nello svolgimento della loroattività i consorzi di tutela: a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgonocompiti consultivi relativi al prodotto interessato; b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturalee di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalitàe i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purchérispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo; d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP … da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunquevietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. …». 3.5.I Consorzi riconosciut i assumono, pertanto, un ruolo chiave per la tutela, la promozione e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette. Per questo, il Ministero prevede una specifica procedura per il loro riconoscimento (rappresentatività, statuto ed organizzazione, modalità di presentazione della domanda, ecc.) e per la conservazione nel tempo dell’incarico. In tale quadro, l’art. 5 d.lgs. cit. si pone inequivocamente a tutela dell’attività dei Consorzi di tutela che abbiano ottenuto il menzionato riconoscimento. Diversi sono gli argomenti che depongono in tal senso. Benché il dittico reciti «rubrica legis non est ipsa lex», non può farsi a meno di notare che,nella rubrica dell’articolo in esame, le norme in esso formulate, sono descritte come disposizioni che attengono alla « Tutela dei Consorzi incaricati». E, Ineffetti, in tale articolo sono sanzionate condotte che, sia pure in modo diverso, ledono quelle prerogative attribuite a quei C onsorzi che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale e che hanno particolari attribuzioni e poteri,proprio perché riconosciuti dal Ministero. Decisiva è poi la circostanza che l’illecito, nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 1, d.lgs. cit. si configura una volta che siano trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto di riconoscimento del Consorzio e di affidamento a qu e st’ultimo delle funzioni previste dal menzionato art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998, ovvero – per il caso in cui il Consorzio sia già riconosciuto - dalla data di pubblicazione del d.lgs. cit. che ha configurato per la prima volta l’illecito. Non può, dunque, ritenersi che la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004 sia volta a sanzionare condotte lesive delle prerogative proprie dei prodotti protetti dalla denominazione di origine registrata (come avviene per le condotte riportate nei precedenti artt. 1 e 2 del d.lgs. cit.), poiché l’illecito sorge per effetto del r i conoscimento del Consorzio di tutela, e non all’ottenimento della registrazione della denominazione, che non sono necessariamente atti contestuali e, anzi, possono avvenire in tempi anche molto distanti. Non avrebbe peraltro senso, nell’ottica della protezione del prodotto che goda della protezione derivante dalla denominazione registrata, la limitazione della sanzione alle sole persone giuridiche, e non anche agli imprenditori che, comunque, contengano nella loro ditta, la denominazione di origine protetta. Neppure avrebbe ragione il più rigoroso trattamento, sempre nell’ottica della tutela del prodotto, che scaturisce dall’interpretazione del giudice di merito, secondo la quale, ai sensi dell’art. 14 del regolamento (CEE) n. 2081 del 1992 ( v. anche l’art. art. 2 d.lgs. n. 297 del 2004) , l’imprenditore che abbia in buona fede registrato un marchio prima della registrazione della denominazione protetta possa di regola continuare ad usare tale marchio(cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27194 del 23/10/2019), mentre la persona giuridica che rechi nella propria ragione o denominazione sociale la denominazione protetta debba cambiare la composizione del proprio segno distintivo. La ragione di tali differenze è data, infatti, dalla circostanza che l’art. 5 d.lgs. cit. non offre protezione ai prodotti che godono della denominazione di origine registrata, a salvaguardi a dei quali vi sono le sanzioni amministrative previste dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 297 del 2004, ma ha ad oggetto la tutela dei Consorzi registrati, che svolgono delicate funzioni e , per ottenere ilriconoscimento, si sottopongono ad un rigoroso controllo, a cui le altre organizzazioni non si sono assoggettate. 3.6. Né può ritenersi che il disposto del comma 1 del l’art. 5 d.lgs. n. 297 del 2004 preveda un illecito amministrativo che possa essere commesso da qualsiasi soggetto giuridico che adotti o mantenga una ragione o una denominazione sociale che contenga la denominazione protetta. Il legislatore delegato usa l’espressione «organizzazione diversa dal Consorzio di tutela», e non l’espressione “soggetto” o “soggetto privato”, pure rinvenibili in altre previsioni del d.lgs. e,prima tra tutte, nel comma 2 dell’art. 5 d.lgs. cit. (v. anche artt. 1, 2, 3 e 11 d.lgs. cit.). La divers a espressione ha un significato individualizzante , che conferma la ratio della norma, la quale mira a sanzionare le organizzazioni di imprenditori interessati al prodotto agricolo o alimentare registrato , comunque composte, e in qualsiasi modo strutturate,che, a differenza del Consorzio di tutela, non hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale e, tuttavia, inseriscono o mantengono nella la ragione o denominazione sociale la denominazione protetta. L’illecito non è configurato prima che il Consorzio di tutela ottenga il riconoscimento, ma sorge a seguito del riconoscimento, perché solo quest’ultimo assume istituzionalmente i compiti di tutela previsti dall’art. 53, comma 5, l. n. 128 del 1998. Tale interpretazione trova conforto nel testo del regolamento (CEE) n. 2081/1992, cui il d.lgs. si riferisce, ove all’art. 5, nello spiegare che «Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare unadomanda di registrazione», si precisato anche che, sia pure ai soli fini di tale articolo , « si intende per “ associazioni ” qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodottoalimentare.» In quest’ottica, ègiustificata l’esclusione di ogni sanzione per l’uso o il mantenimento della denominazione protetta all’interno della ditta dell’imprenditore individuale, che altrimenti non avrebbe alcun motivo. E viene anche ad evitarsi la diversità di trattamento che inevitabilmente verrebbe a verificarsi tra l’ uso del marchio precedentemente registrato in buona fede, che contienela denominazione protetta, consentito dall’art. 14 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, e l’ uso della ragione o della denominazione sociale precedentemente assunta, che invece il d.lgs. cit. non consente. La previsione dell’illecito amministrativoè, in sintesi, volta a tutelare il rischio di confusione tra Consorzio di tutela, che acquista specifiche funzioni perché , avendone i requisiti, ha ottenuto il riconoscimento ministeriale, e le diverse organizzazioni di produttori e trasformatori di prodotti agricoli interessati alla denominazione, che però non hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale. La sanzione, quindi,non interessa tutte le persone giuridiche,ma solo le organizzazioni cui partecipano imprenditori , comunque composte e strutturate (consorzi, associazioni ecc..), interessate allo stesso prodotto agricolo o alimentare suscettibile di essere protetto d alla denominazione registrata, impedendo che continuino a utilizzare o mantengano la denominazione protetta nella loro ragione o denominazione sociale, dopo che il Consorzio di tutela ha ottenuto il riconoscimento ministeriale a svolgere istituzionalmente le funzioni di tutela previste dall’art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998. Ovviamente l’assenza della sanzione amministrativa, non esclude che, in alcuni casi possano configurarsi illeciti anticoncorrenziali o violazioni dei diritti di privativa, i quali, tuttavia, trovano una tutela diversa rispetto a quella riconducibile all’illecito amministrativo in questione. 4.L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, che devono pertanto ritenersi assorbiti. 5.In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la decisione impugnata deve essere cassata in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di sanzioni amministrative, l’illecito sancito d all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 297 del 2004, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine deiprodotti agricoli e alimentari, ha come destinatariosoltanto le organizzazioni di imprenditori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare protetto dalla registrazione, che siano composte e strutturate in forme sovraindividuali (consorzi, associazioni, ecc..) e che conserv i no o assum a no la denominazione protetta nella loro ragione o denominazione sociale 180 giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] del l’avvenuto riconoscimento del Consorzio di tutela di quel prodotto agricolo o alimentare (o, se già riconosciuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. cit., 180 giorni dopo l’entrata in vigore del menzionato d.lgs.) il quale , proprio perché riconosciuto, a differenza di tali organizzazioni, gode dei particolari poteri e funzioni di cui all’art. 53, comma 15, l. n. 128 del 1998». 6.La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e, non essendo necessario alcun accertamento in fatto, poiché è incontestato che la società ricorrente è un semplice produttore di olio d’oliva , devesi procedere alla decisione della causa nel merito sì ch e, in accoglimento dell’originario ricorso, deve essere annullata l’ordinanza ingiunzione opposta. 7. Le spese di tutti i gradi di giudizio devono essere compensate, tenuto conto della novità della questione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione e , assorbiti gli altrimezzi di impugnazione, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo acco
Sentenza Cassazione n. 23746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris