CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile;udito il difensore dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, in accoglimento del ricorso,ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 10/12/2025, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, haconfermato l’ordinanza con cui, il precedente 17/11/2025, il giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Civitavecchia aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misuracautelare degli arresti domiciliari in relazione a plurimi delitti di illecita detenzione e di illecitacessione di sostanze stupefacenti (indicati, in specie, ai capi F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q,R, S, T, U, V, W, X, Y e Z della rubrica) per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza e di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA],avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi, di seguito sintetizzaticonformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza o contraddittorietà, in punto di denegatariqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309del 1990.Sostiene, in specie, che, con la decisione del Tribunale distrettuale, sarebbe stataimmotivatamente respinta l’indicata richiesta di derubricazione, in quanto il modesto valoreponderale dello stupefacente ceduto, di volta in volta, agli acquirenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’ancor piùlieve quantitativo dello stesso caduto in sequestro, l’evidente rudimentalità dei mezziimpiegati nello svolgimento dell’attività e l’assenza di una struttura organizzativa a supportomiliterebbero a sostegno della riqualificazione dei fatti, non potendosi valorizzare in funzioneostativa – come, di fatto, avvenuto – la circostanza che il flusso non fosse modico, attesoche, di recente, la non occasionalità della condotta è stata qualificata dal legislatore comecircostanza aggravante dell’autonoma fattispecie delittuosa di cui al menzionato art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole sotto altro profilo, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza, in punto di denegatariqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309del 1990.Assume segnatamente che, con la decisione impugnata, si sarebbero valorizzate, infunzione dell’esclusione dell’invocata derubricazione, la non modicità del flusso e lacontinuità delle movimentazioni illecite, senza esplicitare le ragioni per le quali si erariconosciuto a tali fattori un valore preminente, in presenza di un dato quantitativodisaggregato, che avrebbe dovuto indurre ragionevolmente all’opposta conclusione.2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta ancora, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità, in punto di denegatariqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309del 1990.Sostiene, in proposito, che, con la decisione del Tribunale del riesame, si sarebberoillogicamente valorizzate la creazione di una chat tra i soggetti coinvolti nell’illecita attività el’utilizzo di utenze intestate a nominativi fittizi per escludere l’invocata derubricazione,minimizzando, per converso, la rilevanza di indicatori di segno contrario, quali l’assenza diuna stabile organizzazione, riconosciuta dagli stessi organi inquirenti, il ruolo di merointermediario, di fatto, rivestito dall’indagato, la scarsa qualità della sostanza spacciata e laridotta consistenza del suo quantitativo.2.4. Con il quarto motivo del ricorso si duole infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen., dell’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 299,comma 3, cod. proc. pen e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità, in punto di ritenuta inadeguatezza al contenimento delle ravvisateesigenze di cautela di misure non custodiali.Rileva, in particolare, che, con la decisione oggetto d’impugnativa, sarebbe stataillegittimamente ed immotivatamente rigettata la richiesta di sostituzione del presidiocautelare ab origine disposto con altro meno afflittivo, non essendosi valorizzati, a tal fine, iltempo trascorso dall’epoca di commissione dei fatti, l’unico e lieve precedente penaleesistente a carico dell’indagato e la stabile occupazione lavorativa del predetto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] manifestamente infondatoperle ragioni che di seguito si espongono.2. Palesemente infondato è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio dimotivazione per carenza o contraddittorietà, in punto di denegata riqualificazione dei fatti direato in termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,assumendo che, con la decisione del Tribunale distrettuale, sarebbe stata immotivatamenterespinta l’indicata richiesta di derubricazione, posto che il modesto valore ponderale dellostupefacente, di volta in volta, ceduto agli acquirenti, l’ancor più lieve quantitativo dellostesso caduto in sequestro, l’evidente rudimentalità dei mezzi impiegati nello svolgimentodell’attività e l’assenza di una struttura organizzativa a supporto l’avrebbero, invece,giustificata, anche perché non avrebbe potuto utilizzarsi in funzione ostativa la circostanzache il flusso non fosse modico, essendo stata, di recente, qualificata dal legislatore la nonoccasionalità delle condotte come aggravante dell’autonoma fattispecie delittuosa di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che l’argomentato a corredo dell’ordinanzacautelare, nel menzionare, in funzione del rigetto della richiesta di derubricazione, anche lanon modicità del flusso di spaccio, non sia affatto contraddittorio, sia perché tale fattorerisulta indicato congiuntamente ad altri di analoga valenza, sia perché costituisce recenteinsegnamento del giudice di legittimità quello secondo cui «In tema di stupefacenti, la nonoccasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrantel’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, adescludere la lieve entità del fatto» (così: Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv.287869-01).3. Destituiti di fondamento sono anche il secondo e il terzo motivo del ricorso, con iquali ci si duole di vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità, in punto didenegata riqualificazione dei fatti di reato in termini di lieve entità, ex art. 73, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che, con la decisione oggetto d’impugnativa, si sarebberovalorizzati la non modicità del flusso, la continuità delle movimentazioni, la creazione di unachat tra i soggetti coinvolti nell’attività di spaccio e l’utilizzo di utenze intestate a nominativifittizi per escludere l’invocata derubricazione, senza attribuire, per converso, il giusto rilievo aindicatori di segno contrario, quali l’assenza di un’organizzazione stabile, il ruolo di merointermediario rivestito dall’indagato, la scarsa qualità della sostanza spacciata e la ridottaconsistenza del suo quantitativo.Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto, vi sia stata, daparte dei giudici della cautela, un’effettiva e compiuta valutazione degli elementicaratterizzanti l’attività illecita svolta dall’indagato, di cui si è esclusa la sussumibilità nellafattispecie delittuosa dello “spaccio di lieve entità” con argomentato tutt’altro che illogico, conil quale, in aderenza ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, si è rimarcata lavalenza ostativa di fattori ricorrenti nella vicenda concreta e, peraltro, convergenti, quali ilcarattere continuativo delle condotte illecite, la rilevanza del flusso di sostanze immesse sulmercato, l’utilizzo, da parte degli spacciatori, di utenze telefoniche mobili fittiziamenteintestate a soggetti ignari e la creazione di una chat che accomunava i predetti.Deve, quindi, ragionevolmente concludersi che, con la lamentazione de qua, si siaprospettata, a ben vedere, un’inammissibile richiesta di rivalutazione del quadro indiziario, dicui si è finito col caldeggiare una lettura alternativa alla semantica privilegiata dal Tribunaledistrettuale.È tuttavia ben noto che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito ocautelari, essendogli preclusa, in radice, la rivalutazione del fatto.4. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto motivo del ricorso, con cui silamentano l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 299, comma 3, cod. proc.pen e il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto diritenuta inadeguatezza al contenimento delle esigenze di cautela di misure non custodiali,sostenendo che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente edimmotivatamente rigettata la richiesta di sostituzione del presidio cautelare in atto con altromeno afflittivo, in quanto non si sarebbero valorizzati, a tal fine, il tempo trascorso dalmomento della commissione dei fatti, l’unico e lieve precedente penale da cui l’indagatorisulta gravato e la sua stabile occupazione lavorativa. Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che, nell’ordinanza del Tribunale delriesame, risulti argomentata in maniera lineare, logica e tutt’altro che contraddittoria, oltreche pienamente conforme al disposto dell’evocata norma processuale, la ritenuta inidoneitàal contenimento delle ravvisate esigenze preventive di presidi meno gravosi di quelloautocustodiale.E invero, i giudici cautelari, a fronte di specifica contestazione, hanno posto in rilievoche presidi di natura non custodiale, per l’allarmante spregiudicatezza manifestatadall’indagato, consentirebbero al predetto di fruire di una libertà di movimento suscettiva diessere sfruttata in funzione del mantenimento di stabili rapporti con gli ignoti fornitori dellostupefacente commercializzato al minuto.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizimotivazionali denunziati, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente onere per ilricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGENNARO [OSCURATO:PERSONA]