CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 30052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 11 maggio 2022, ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Foggia pronunciata il 24 settembre 2019 all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 640 cod. pen., è privo di concreta specificità e basato su assunti relativi ad una rivalutazione delle fonti probatorie e/o alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., R. 277758); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 sulla coartazione della volontà per le molteplici minacce, anche implicite e precedenti a quelle espresse nel mese di febbraio 2018); ritenuto che dalla sentenza si evince che l'imputato ha posto in essere reiterate pressioni intimidendo la persona offesa e ottenendo somme di denaro con cadenza settimanale e che la persona offesa anche dopo avere ricevuto le minacce di morte pronunziate il 4/2/2018 ( v. pag. 4) aveva versato somme di denaro fino al 12 febbraio 2018, sicchè le censure difensive sono infondate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,