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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24527/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento di due diverse società; - che l'unico motivo del ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità - è indeducibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione dei medesimi profili di censura prospettati con i motivi di appello già vagliati dal giudice di merito, sicché la censura si risolve nel prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie (in questa sede inammissibile); ma è anche manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha valutato non solo l'entità delle operazioni poste in essere dall'imprenditore e la conseguente diminuzione del patrimonio d'impresa, ma anche i riflessi che tale diminuzione patrimoniale hanno prodotto, comparando - per ciascuno dei fallimenti - l'attivo con la massa che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che le precedenti osservazioni assorbono ogni considerazione in ordine all'invocata prescrizione (quale conseguenza dell'esclusione dell'aggravante contestata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento di due diverse società; - che l'unico motivo del ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità - è indeducibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione dei medesimi profili di censura prospettati con i motivi di appello già vagliati dal giudice di merito, sicché la censura si risolve nel prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie (in questa sede inammissibile); ma è anche manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha valutato non solo l'entità delle operazioni poste in essere dall'imprenditore e la conseguente diminuzione del patrimonio d'impresa, ma anche i riflessi che tale diminuzione patrimoniale hanno prodotto, comparando - per ciascuno dei fallimenti - l'attivo con la massa che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che le precedenti osservazioni assorbono ogni considerazione in ordine all'invocata prescrizione (quale conseguenza dell'esclusione dell'aggravante contestata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 24527/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris