CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12652/2015 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO U NIPOL G RUPPO S. P .A. (codice fiscale 00284160371) – già U NIPOL G RUPPO F INANZIARIO S. P .A.- con sede in Bologna, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45, in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], giusta atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2015 (rep. 79.799 – racc. 7.265), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dalla prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57H67 H501 M) con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11. IRES - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 594/2014 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna), depositata il 24 marzo 2014, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 dicembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 22/15/2010 della Commissione provinciale di Bologna, che aveva accolto il ricorso della suindicata società contro l’avviso di accertamento n. 79708T200884 di primo livello, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione una maggiore IRES teorica di 506.030,58 € in relazione all’anno di imposta 2004; 2.avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta in data 11/13 maggio 2015, formulando due motivi di impugnazione; 3.La società resisteva con controricorso notificato, ai sensi dell’art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, tramite servizio postale, in data 25/30 giugno 2015, concludendo per il rigetto del ricorso; 4. con nota dell’8 maggio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv., con modd., in legge 17 dicembre 2018, n. 136), rappresentando che Finsoe S.p.A., in qualità di società consolidante, aveva presentato, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, istanza di sospensione del processo instaurato innanzi a questa Corte ed iscritto al n. 28363/2015 di ruolo generale, concernente l’avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09 (avente ad oggetto la maggiore IRES dovuta dalla fiscal unit, corrispondente alla delle maggiori imposte teoricamente determinate in capo alle singole consolidate), dichiarando (la ricorrente) di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della controversia proposta dalla società consolidante contro detto avviso di accertamento ; 5.con ordinanza interlocutoria del 28 maggio 2019 il giudizio veniva rinviato nuovo ruolo, segnalando che l'esito della causa dipendeva, quanto all'eventuale cessazione della materia del contendere, dalla richiesta di definizione agevolata della controversia richiesta dalla società consolidante per lo stesso anno d'imposta nel processo recante il numero di ruolo generale 7751/2013, concernente l’avviso di accertamento di primo livello n. TMB080200563/2009, relativo alla rettifica della dichiarazione dei redditi della società consolidata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sempre in relazione all’anno di imposta 2004; 6.con nota del 5 giugno 2019 la Unipol S.p.A. ribadiva la richiesta di sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del d.l. sopra citato, depositando la copia della domanda di definizione agevolata della predetta controversia, di cui al processo instaurato innanzi a questa Corte ed iscritto al n. 28363/2015 di ruolo generale, munita di ricevuta di presentazione di quietanza di versamento dell'importo dovuto; 7.con ordinanza n. 8869/2022 questa Corte ha dichiarato estinto il procedimento n. 7755/2013 di ruolo generale considerando che: - «con il decreto 13/12/2021, n. 39470, pronunciato sul ricorso iscritto al n. 28363/2015, il Presidente della Sezione tributaria civile di questa Corte, vista la documentazione depositata da Finsoe s.p.a. ai fini della definizione agevolata della controversia avente a oggetto l'avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09 ai sensi dei commi 8, 9 e10 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e rilevato che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti aveva depositato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dello stesso art. 6, ai sensi di questo comma, ha dichiarato estinto tale processo»; - «ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata (art. 127, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986, quanto alla responsabilità del soggetto consolidante, e art. 127, comma 2, lett. b, quanto alla 3 responsabilità del soggetto consolidato) consolidante Finsoe s.p.a. con riguardo all'avviso di accertamento di secondo livello n. THB09B205333/09 giova anche in favore della coobbligata consolidata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conriguardo all'avviso di accertamento di primo livello n. TMB080200563/2009 oggetto del presente contenzioso»; [OSCURATO:PERSONA] : 8. analoghe valutazioni vanno operate in relazione al presente giudizio, per cui, a mente dell'articolo 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, anche il presente procedimento processo deve essere dichiarato estinto ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del menzionato decreto: 9.in ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (cfr., tra le tante, Sez. V, civ., 12 gennaio 2022, n. 733); 10.non ricorrono i presupposti di quell'articolo 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale,lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n, 14641; Cass. 8 maggio2018, n. 25485/2018 e Cass. 27 luglio 2015, n. 23151). P . Q . M . la Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contend