CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 03089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2018 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Brindisi, in data 12 dicembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (non impugnante) e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti al primo e confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento. 1.1.11 primo giudice aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, per i reati di truffa e sostituzione di persona descritti ai capi B, C e D. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione ai reati di cui all'art. 494 e 640 cod. pen. Si contesta, come effettuato con i motivi di appello, la riferibilità dell'immobile ove erano stati consegnati ed attivati i servizi (collegamento utenza telefonica, consegna di sessanta condizionatori, acquisto di due forniture di lumache) all'odierno imputato. Si collega tale riferimento alla circostanza che ivi era stato eseguito il sequestro di uno dei personal computer di cui alla contestazione sub capo A, fatto per il quale lo stesso imputato era stato assolto. Per il capo C si assume che l'ordine non passa per il personal computer o dall'utenza dell'imputato; né la Corte territoriale, per il capo D, motiverebbe in ordine alla prospettazione difensiva relativa alla sussistenza di un mero inadempimento contrattuale. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate sono versate in fatto e, comunque, reiterative di identici motivi di appello cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica e immune da censure di ogni tipo. Sul punto censurato, infatti, la motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale evidenzia che da quel personal computer erano partiti gli ordini delle lumache e che veniva indicato come luogo di consegna, il locale di via Roma (Br) in uso all'imputato, come indicato dal teste, maresciallo Lazzari, che aveva esaminato il contenuto dell'apparecchio. Peraltro, si sottolinea che la consegna della merce (sessanta condizionatori) avveniva presso lo stesso indirizzo e la modalità operativa era la stessa, indicandosi per tutti i casi, l'identità di tal [OSCURATO:PERSONA], che firmava anche gli assegni in pagamento. Orbene se il motivo di ricorso si limita a riprodurre quello d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica è, di fatto, del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, Rv. 231708). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere