CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada (fatto del 5.12.2017). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla revoca dei testi della difesa, precedentemente ammessi. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., visto che solo dopo l'esito positivo dell'alcoltest i carabinieri redigevano verbale con avviso all'imputato della possibilità di farsi assistere da un difensore. III) Mancata dimostrazione della revisione e omologazione dell'etilometro. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. V) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha chiarito che la nullità è stata tardivamente dedotta, in quanto non prontamente eccepita in udienza al momento del provvedimento di revoca di ammissione testi da parte del giudicante. In tal senso, la decisione è in linea con l'insegnamento secondo cui la nullità in disamina va qualificata come di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della ks. CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (cfr. Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Rv. 279166 - 01); di talché, nel caso trova applicazione il disposto di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la nullità, ove la parte "vi assiste" (come nel caso), deve essere immediatamente dedotta dalla parte interessata, a pena di decadenza. 5.2. Il secondo motivo integra una non consentita censura di merito, a fronte di una motivazione congrua e logica, che ha spiegato come l'avviso ex art. 114 cit. sia stato fatto oralmente e solo successivamente riportato nel verbale degli accertamenti urgenti. 5.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato e generico, non avendo il ricorrente dedotto alcunché circa il difetto di funzionamento dell'etilometro, mentre è pacifico che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisca prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (cfr. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 - 01). 5.4. Il quarto motivo è palesemente inammissibile, a fronte di una motivazione immune da vizi logici sui punti indicati. In particolare, il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è stato motivato in relazione alle concrete modalità della condotta e al precedente specifico a carico del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 5.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato, visi:o che la Corte di merito ha esaurientemente motivato sul punto, valutando la non particolare tenuità del fatto in ragione dell'apprezzabile superamento del tasso alcolemico, della guida in orario notturno e del coinvolgimento del prevenuto in un incidente stradale. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 m