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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06475/2023

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ORDINANZA sul ricorso 28348/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SA, nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] SA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a., Sapam - Società dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimate - avverso la sentenza n. 5426/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] de Gestion S.A. - istituto di credito di diritto svizzero - si era resa cessionaria nel dicembre 1990 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a di Torino di due "commerciai papers" di lire 1.000.000.000 ciascuno emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., "SAPAM", assistite dalla garanzia della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale nell'agosto 1991 era stata posta dapprima in amministrazione Straordinaria e poi in [OSCURATO:PERSONA], i cui Commissari avevano ceduto l'azienda bancaria, con tutte le sue attività e passività, al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

A seguito di un'indagine penale della magistratura elvetica in territorio svizzero, le due [OSCURATO:PERSONA] emessa da SAPAM, unitamente alle lettere di garanzia della [OSCURATO:SOCIETA] ed alle lettere di cessione, erano state sottoposte a sequestro penale, che fu revocato il 7 febbraio 2005.Stante il diniego di pagamento opposto dalla debitrice principale SAPAM e dal garante per fideiussione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] de Gestion S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.) ha convenuto entrambi in giudizio innanzi al Tribunale di Roma per sentirli condannare al pagamento della somma di e 1.032.913,80 (pari a £ 2.000.000.000).

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dell'attrice, dichiarando che i diritti di quest'ultima si erano prescritti in data 18.4.2001, ovvero trascorsi dieci anni dalla scadenza del termine del 18.4.1991 indicato nelle due [OSCURATO:PERSONA] per la loro messa all'incasso, posto che la prima richiesta di pagamento risultava essere stata inoltrata da SBP a SAPAM nell'agosto 2003.

La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado, condividendo l'impostazione del primo giudice secondo cui la pendenza del sequestro penale sulle [OSCURATO:PERSONA] e sulle fideiussioni non aveva impedito alla cessionaria di esercitare il proprio diritto nei confronti dell'istituto fideiussore o comunque di porre in essere atti interruttivi della prescrizione.

In particolare, anche a prescindere dalla questione relativa alla possibilità o meno di richiedere all'autorità giudiziaria elvetica l'estrazione di copia conforme dei documenti richiesti, la [OSCURATO:PERSONA] de Gestion avrebbe potuto comunque inviare un atto scritto, senza formule sacramentali, idoneo o a manifestare in modo chiaro ed inequivocabile l'intento di esercitare il proprio diritto di credito.

La banca creditrice era quindi rimasta inerte sia nel richiedere copia della documentazione sequestrata alle autorità elvetiche, sia nell'intimare ai debitori la richiesta di pagamento.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] de Gestion S.A. affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese.

Entrambe le parti costituite hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA]

1. E' stata dedotta la violazione degli arti. 2935, 2941 n. 6 e 2943 cod. civ..

Deduce la ricorrente che, posto che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esercitato, a norma dell'art. 2935 cod. civ., in pendenza del sequestro penale delle [OSCURATO:PERSONA] e delle lettere di garanzia di cui è causa, era stata impossibilitata ad esercitare il proprio diritto.

Infatti, l'eventuale esercizio del diritto avrebbe comportato la violazione del vincolo di indisponibilità che il sequestro ingenera, con conseguente assoggettamento della banca alle sanzioni previste dalla legge per tale violazione.

Inoltre, stante il divieto di disporre di un bene assoggettato a sequestro, anche ove la banca avesse inviato una lettera di messa in mora, la debitrice non sarebbe stata realmente nelle condizioni di poter estinguere il debito.

In conclusione, la Corte d'appello non aveva considerato che, durante la pendenza del sequestro penale, essendo precluso l'esercizio del diritto (salvo il compimento di un atto illecito con le conseguenti sanzioni di legge) il termine dì prescrizione non aveva mai cominciato a decorrere o comunque doveva ritenersi sospeso fino al dissequestro delle Commercia! Papers.

2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'Appello di Roma ha condiviso pienamente l'impostazione giuridica e fattuale del giudice di primo grado, il quale, secondo la ricostruzione dello stesso giudice di secondo grado (vedi pag. 4 sentenza impugnata), aveva osservato "che dall'esame delle [OSCURATO:PERSONA] di cui è causa risulta evidente che le parti intesero realizzare dei documenti di legittimazione e non già dei titoli di credito...".

Da tale premessa è stata ricavata la corretta conseguenza giuridica - affermata da questa Corte sin dal lontanissima pronuncia n. 4214/1954 (vedi più recentemente Cass. n. 5062/2007- secondo cui, difettando i documenti di legittimazione (o titoli impropri) dei requisiti specifici dei titoli di credito, quali l'incorporazione del diritto nel documento, la letteralità e l'autonomia, il creditore può dimostrare il suo diritto anche con altri mezzi dì prova: proprio in relazione alle predette caratteristiche delle lettere commerciali di cui è causa, ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 2002 cod. civ., la Corte d'Appello è addivenuta alla coerente conclusione (vedi pag. 9 sentenza impugnata) che "..ugualmente il titolare del diritto, anche in assenza materiale della suddetta documentazione, ben avrebbe potuto promuovere il giudizio civile di cognizione per far accertare il proprio diritto di credito e questo anche nelle more del sequestro..".

La esposta ratio decidendi della Corte, che si fonda su una valutazione in fatto - che, come tale, compete solo al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei termini del novellato art 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. - in ordine alla natura delle Commercia! Papers fatte valere dall'istituto ricorrente, non è stata minimamente censurata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale, l'ha, anzi, del tutto ignorata, impostando tutta la propria linea difensiva sul presupposto - chiaramente escluso dai giudici di merito - di non poter esercitare i propri diritti di credito nei confronti del debitore e del garante in mancanza delle lettere di credito commerciale sequestrate dall'autorità giudiziaria svizzera.

La banca ricorrente, formulando critiche che ignorano la coerente ricostruzione con cui i giudici di merito hanno ritenuto che, non incorporando le [OSCURATO:PERSONA] (prive altresì dei requisiti della letteralità e autonomia) il diritto di credito dell'Istituto bancario svizzero, il possesso di tali documenti non era affatto indispensabile per esercitare il proprio diritto, ha così formulato censure finalizzare implicitamente a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dai giudice di merito, che non è consentita in sede di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 15.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettaríe nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28348/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SA, nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] SA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a., Sapam - Società dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimate - avverso la sentenza n. 5426/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] de Gestion S.A. - istituto di credito di diritto svizzero - si era resa cessionaria nel dicembre 1990 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a di Torino di due "commerciai papers" di lire 1.000.000.000 ciascuno emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., "SAPAM", assistite dalla garanzia della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale nell'agosto 1991 era stata posta dapprima in amministrazione Straordinaria e poi in [OSCURATO:PERSONA], i cui Commissari avevano ceduto l'azienda bancaria, con tutte le sue attività e passività, al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. A seguito di un'indagine penale della magistratura elvetica in territorio svizzero, le due [OSCURATO:PERSONA] emessa da SAPAM, unitamente alle lettere di garanzia della [OSCURATO:SOCIETA] ed alle lettere di cessione, erano state sottoposte a sequestro penale, che fu revocato il 7 febbraio 2005.Stante il diniego di pagamento opposto dalla debitrice principale SAPAM e dal garante per fideiussione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] de Gestion S.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.) ha convenuto entrambi in giudizio innanzi al Tribunale di Roma per sentirli condannare al pagamento della somma di e 1.032.913,80 (pari a £ 2.000.000.000). Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dell'attrice, dichiarando che i diritti di quest'ultima si erano prescritti in data 18.4.2001, ovvero trascorsi dieci anni dalla scadenza del termine del 18.4.1991 indicato nelle due [OSCURATO:PERSONA] per la loro messa all'incasso, posto che la prima richiesta di pagamento risultava essere stata inoltrata da SBP a SAPAM nell'agosto 2003. La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado, condividendo l'impostazione del primo giudice secondo cui la pendenza del sequestro penale sulle [OSCURATO:PERSONA] e sulle fideiussioni non aveva impedito alla cessionaria di esercitare il proprio diritto nei confronti dell'istituto fideiussore o comunque di porre in essere atti interruttivi della prescrizione. In particolare, anche a prescindere dalla questione relativa alla possibilità o meno di richiedere all'autorità giudiziaria elvetica l'estrazione di copia conforme dei documenti richiesti, la [OSCURATO:PERSONA] de Gestion avrebbe potuto comunque inviare un atto scritto, senza formule sacramentali, idoneo o a manifestare in modo chiaro ed inequivocabile l'intento di esercitare il proprio diritto di credito. La banca creditrice era quindi rimasta inerte sia nel richiedere copia della documentazione sequestrata alle autorità elvetiche, sia nell'intimare ai debitori la richiesta di pagamento. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] de Gestion S.A. affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] 1. E' stata dedotta la violazione degli arti. 2935, 2941 n. 6 e 2943 cod. civ.. Deduce la ricorrente che, posto che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esercitato, a norma dell'art. 2935 cod. civ., in pendenza del sequestro penale delle [OSCURATO:PERSONA] e delle lettere di garanzia di cui è causa, era stata impossibilitata ad esercitare il proprio diritto. Infatti, l'eventuale esercizio del diritto avrebbe comportato la violazione del vincolo di indisponibilità che il sequestro ingenera, con conseguente assoggettamento della banca alle sanzioni previste dalla legge per tale violazione. Inoltre, stante il divieto di disporre di un bene assoggettato a sequestro, anche ove la banca avesse inviato una lettera di messa in mora, la debitrice non sarebbe stata realmente nelle condizioni di poter estinguere il debito. In conclusione, la Corte d'appello non aveva considerato che, durante la pendenza del sequestro penale, essendo precluso l'esercizio del diritto (salvo il compimento di un atto illecito con le conseguenti sanzioni di legge) il termine dì prescrizione non aveva mai cominciato a decorrere o comunque doveva ritenersi sospeso fino al dissequestro delle Commercia! Papers. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'Appello di Roma ha condiviso pienamente l'impostazione giuridica e fattuale del giudice di primo grado, il quale, secondo la ricostruzione dello stesso giudice di secondo grado (vedi pag. 4 sentenza impugnata), aveva osservato "che dall'esame delle [OSCURATO:PERSONA] di cui è causa risulta evidente che le parti intesero realizzare dei documenti di legittimazione e non già dei titoli di credito...". Da tale premessa è stata ricavata la corretta conseguenza giuridica - affermata da questa Corte sin dal lontanissima pronuncia n. 4214/1954 (vedi più recentemente Cass. n. 5062/2007- secondo cui, difettando i documenti di legittimazione (o titoli impropri) dei requisiti specifici dei titoli di credito, quali l'incorporazione del diritto nel documento, la letteralità e l'autonomia, il creditore può dimostrare il suo diritto anche con altri mezzi dì prova: proprio in relazione alle predette caratteristiche delle lettere commerciali di cui è causa, ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 2002 cod. civ., la Corte d'Appello è addivenuta alla coerente conclusione (vedi pag. 9 sentenza impugnata) che "..ugualmente il titolare del diritto, anche in assenza materiale della suddetta documentazione, ben avrebbe potuto promuovere il giudizio civile di cognizione per far accertare il proprio diritto di credito e questo anche nelle more del sequestro..". La esposta ratio decidendi della Corte, che si fonda su una valutazione in fatto - che, come tale, compete solo al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei termini del novellato art 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. - in ordine alla natura delle Commercia! Papers fatte valere dall'istituto ricorrente, non è stata minimamente censurata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale, l'ha, anzi, del tutto ignorata, impostando tutta la propria linea difensiva sul presupposto - chiaramente escluso dai giudici di merito - di non poter esercitare i propri diritti di credito nei confronti del debitore e del garante in mancanza delle lettere di credito commerciale sequestrate dall'autorità giudiziaria svizzera. La banca ricorrente, formulando critiche che ignorano la coerente ricostruzione con cui i giudici di merito hanno ritenuto che, non incorporando le [OSCURATO:PERSONA] (prive altresì dei requisiti della letteralità e autonomia) il diritto di credito dell'Istituto bancario svizzero, il possesso di tali documenti non era affatto indispensabile per esercitare il proprio diritto, ha così formulato censure finalizzare implicitamente a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dai giudice di merito, che non è consentita in sede di legittimità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 15.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettaríe nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
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