CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14397/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 17 gennaio 2022, che ha confermato la sentenza di primo grado; considerato: - che il primo motivo, che censura l'applicazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, sussiste l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di minaccia, ancorché la minaccia sia proferita con l'uso di un'arma giocattolo, in quanto, in unione con le ulteriori modalità con cui è attuata la minaccia, determina un maggior effetto intimidatorio sull'animo del minacciato (Sez. 5, n. 10179 del 17/01/2013, Rv. 254656; 2430); e, ancora, che l'efficacia intimidatoria di una pistola scacciacani - sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco, sia per l'effetto sonoro prodotto - è tale da configurare l'aggravante dell'uso dell'arma (Sez. 5, Sentenza n. 31473 del 11/06/2007, Rv. 237577), come accaduto nel caso di specie, tanto più che il tappo rosso non era visibile, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata; - che il secondo motivo, che contesta la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (segnatamente, del dolo generico), è generico e non consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in fatto, pedissequamente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), come tali aspecifiche e volte ad ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda sulla base criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dai giudice di merito nelle loro conformi decisioni; ritenuto: pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa del