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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30739/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.73, commi 1 e 5, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo lo stupefacente rinvenuto nell'auto e all'interno dell'abitazione, attribuibile esclusivamente alla propria compagna convivente.

La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che gli operanti hanno effettuato in primo luogo, tramite le unità cinofile, una perquisizione dell'auto in uso al ricorrente, rinvenendo un primo quantitativo di cocaina ( grammi 0,50).

Successivamente veniva effettuata perquisizione domiciliare nell'abitazione del ricorrente, di cui egli aveva disponibilità delle chiavi, ove, occultata in più punti dell'abitazione, veniva rinvenuta sostanza stupefacente del .tipo cocaina, marijuana, mannitolo, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e a ritagli di cellophane; è stata rinvenuta anche una ingente somma di danaro.

Il giudice a quo ha affermato che il ricorrente spontanemante ha consegnato un quantitativo minimo di cocaina, al solo scopo di sviare le ricerche e che comunque il quantitativo di sostanza complessivamente detenuta non è compatibile con la tesi secondo cui la sostanza era destinata all'uso saltuario della compagna, unica assuntrice di droga che ha reso dichiarazioni autoaccusatorie.

Né - afferma il giudice- con tale tesi difensiva è compatibile l'atteggiamento assunto dell'imputato che ha fornito informazioni fuorvianti alle forze dell'ordine al proprio domicilio, elemento da cui il giudice ha inferito la piena consapevole detenzione della sostanza, trasmettendo gli atti alla Procura per quanto attiene alla posizione della compagna convivente.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.73, commi 1 e 5, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo lo stupefacente rinvenuto nell'auto e all'interno dell'abitazione, attribuibile esclusivamente alla propria compagna convivente. La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che gli operanti hanno effettuato in primo luogo, tramite le unità cinofile, una perquisizione dell'auto in uso al ricorrente, rinvenendo un primo quantitativo di cocaina ( grammi 0,50). Successivamente veniva effettuata perquisizione domiciliare nell'abitazione del ricorrente, di cui egli aveva disponibilità delle chiavi, ove, occultata in più punti dell'abitazione, veniva rinvenuta sostanza stupefacente del .tipo cocaina, marijuana, mannitolo, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e a ritagli di cellophane; è stata rinvenuta anche una ingente somma di danaro. Il giudice a quo ha affermato che il ricorrente spontanemante ha consegnato un quantitativo minimo di cocaina, al solo scopo di sviare le ricerche e che comunque il quantitativo di sostanza complessivamente detenuta non è compatibile con la tesi secondo cui la sostanza era destinata all'uso saltuario della compagna, unica assuntrice di droga che ha reso dichiarazioni autoaccusatorie. Né - afferma il giudice- con tale tesi difensiva è compatibile l'atteggiamento assunto dell'imputato che ha fornito informazioni fuorvianti alle forze dell'ordine al proprio domicilio, elemento da cui il giudice ha inferito la piena consapevole detenzione della sostanza, trasmettendo gli atti alla Procura per quanto attiene alla posizione della compagna convivente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 30739/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris