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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1215/2026

ECLI:EU:C:2026:344
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 23 aprile 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 799/24

[OSCURATO:PERSONA] S.A.

contro

[OSCURATO:PERSONA]H

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Nozione di “decisione” – Decisione interlocutoria dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che accerta la propria competenza internazionale a esaminare e decidere la controversia – Accordo esclusivo di scelta del foro che designa un’autorità giurisdizionale diversa »

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «giudice del rinvio»), offre alla Corte l’occasione di chiarire la portata della nozione di «decisione» ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 2 ).

Tale termine è uno dei concetti chiave su cui si fonda tale strumento.

Infatti, soltanto gli atti che possono essere considerati «decisioni» sono soggetti alle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione previste da detto regolamento.

Più precisamente, si pone la questione se la nozione di «decisione» includa una decisione interlocutoria pronunciata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro (nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]), adita in prima battuta, mediante la quale detta autorità ha dichiarato la propria competenza internazionale a esaminare e decidere una controversia (ma senza pronunciarsi nel merito), in circostanze in cui le autorità giurisdizionali di un altro Stato membro (nel caso di specie, la Germania), adite successivamente, ritengono che detta decisione contrasti con un accordo di scelta del foro che conferisce loro competenza esclusiva.

2. Tale questione si pone nell’ambito di una controversia sorta tra la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società con sede in [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società con sede in Germania, vertente sull’esecuzione di un contratto di costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).

In conseguenza di tale controversia, la [OSCURATO:PERSONA] ha escusso la garanzia che la [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato al fine di assicurare l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.

3. In risposta, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha intentato un’azione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], esigendo la restituzione dell’importo della garanzia e il risarcimento dei danni.

Sebbene il contratto prevedesse la competenza esclusiva dei giudici di Colonia (Germania) (in prosieguo: l’«accordo di scelta del foro»), la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tale azione dinanzi ai giudici spagnoli.

Dall’altro lato, diversi giorni più tardi, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a Colonia (Germania) ( 3 ).

4. I giudici spagnoli si sono pronunciati per primi.

Tali giudici, mediante una decisione interlocutoria, hanno dichiarato la propria competenza internazionale a esaminare la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e decidere su di essa (il termine «interlocutoria» si riferisce, in questa sede, al fatto che la decisione in questione non ha definito i diritti e gli obblighi delle parti; in prosieguo: la «decisione dei giudici spagnoli» o la «decisione interlocutoria di cui trattasi»).

In seguito, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia, Germania) ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per incompetenza.

Tale giudice ha ritenuto che, sebbene i giudici spagnoli avessero disatteso l’accordo di scelta del foro (nonché la regola specifica in materia di litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012) ( 4 ), la decisione dovesse essere riconosciuta in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 ( 5 ) (con la conseguenza di impedire ai giudici tedeschi di esercitare la competenza ad essi attribuita nell’accordo di scelta del foro).

5. La decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia) è stata riformata in appello.

Il giudice d’appello ha ritenuto decisivi, ai fini delle sue conclusioni, l’esistenza di un accordo di scelta del foro valido a favore dei giudici tedeschi e il fatto che la decisione dei giudici spagnoli fosse una mera decisione interlocutoria.

Tale giudice ha quindi dichiarato la competenza internazionale del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia) e ha rinviato la causa a tale giudice.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione di secondo grado dinanzi al giudice del rinvio, il quale nutre dubbi sulla questione se la decisione interlocutoria di cui trattasi debba essere considerata una «decisione» ai sensi del regolamento n. 1215/2012 e se, quindi, debba essere riconosciuta dai giudici tedeschi (con la conseguenza che i giudici tedeschi non potrebbero conoscere della domanda della [OSCURATO:PERSONA]).

7. Occorre ricordare che la Corte ha già precisato, nella sentenza Gjensidige ( 6 ), che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non può negare il riconoscimento di una decisione con la motivazione che l’autorità giurisdizionale dello Stato d’origine si è dichiarata competente in contrasto con un accordo di scelta del foro.

Tuttavia, in tale causa, la questione del riconoscimento riguardava una decisione sul merito della controversia.

Resta da chiarire, nella presente causa, se la stessa conclusione possa essere raggiunta in relazione a una decisione interlocutoria che si limita a dichiarare la competenza internazionale dell’autorità giurisdizionale a esaminare la domanda e decidere su di essa, asseritamente in contrasto con un accordo di scelta del foro.

8. La specificità della situazione in esame risiede nel fatto che, a differenza della situazione considerata nella sentenza Gjensidige, non sono ancora stati definiti, dal punto di vista sostanziale, i diritti e gli obblighi delle parti.

Ciò potrebbe significare che è ancora possibile che il procedimento segua la via giurisdizionale asseritamente corretta (ritenuta tale anche dal giudice del rinvio) (vale a dire quella che consente ai giudici prescelti nell’accordo di scelta del foro di esaminare la domanda di cui al procedimento principale e decidere su di essa).

Ciò presuppone, tuttavia, che in capo ai giudici tedeschi non incomba l’obbligo di riconoscere la decisione dei giudici spagnoli.

Tale aspetto della causa solleva quindi la delicata questione dell’equilibrio tra le norme in materia di competenza previste dal regolamento n. 1215/2012 (comprese quelle relative alla litispendenza), da un lato, e le norme relative al riconoscimento delle decisioni previste dallo stesso regolamento, dall’altro.

II. Contesto normativo

9. I considerando 3, 4, 6, 21, 22 e 26 del regolamento n. 1215/2012 così recitano: «(3) L’Unione si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno. (4) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno.

È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice. (…) (6) Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile. (…) (21) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili.

Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente.

Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo. (22) Tuttavia, per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli.

Tale situazione si verifica quando un’autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l’autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo.

In tal caso l’autorità giurisdizionale adita dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l’autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest’ultima dichiari la propria incompetenza in virtù dell’accordo di scelta esclusiva del foro.

In tal modo si assicura che, in siffatte situazioni, l’autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sulla validità dell’accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente.

L’autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l’autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso di sospendere il procedimento. (…) (26) La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale.

Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato.

Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato».

10. L’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 stabilisce che per «decisione» si intende, «a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere», aggiungendo che «[a]i fini del capo III [in materia di riconoscimento ed esecuzione], [essa] comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento.

Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione».

11. L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 disciplina la proroga di competenza e dispone che «[q]ualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro.

Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti (…)».

12. L’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 riguarda la «litispendenza» e la «connessione» e prevede, ai paragrafi 1 e 3, quanto segue: «1.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza. (…)

3. Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima».

13. L’articolo 31 del regolamento n. 1215/2012, che figura nella stessa sezione, così dispone: «(...)

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo.

3. Se l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima. (…)».

14. L’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, relativo al riconoscimento delle decisioni, dispone che «[l]a decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare».

15. Ai sensi dell’articolo 38 del regolamento n. 1215/2012, «[l]’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

a) la decisione è impugnata nello Stato membro d’origine; o (…)». 16. L’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012 concerne il diniego del riconoscimento delle decisioni e dispone quanto segue: «1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico ( ordre public ) nello Stato membro richiesto;

b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o

e) se la decisione è in contrasto con:

i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o ii) le disposizioni del capo II, sezione

6. (…)

3. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame.

I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza. (…)».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

17. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente dinanzi al giudice del rinvio, e la [OSCURATO:PERSONA], resistente, hanno stipulato, il 18 settembre 2017, un contratto per la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «contratto iniziale»).

In forza di tale contratto, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a montare due caldaie di incenerimento dell’impianto di trattamento dei rifiuti.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha costituito a favore della [OSCURATO:PERSONA] una garanzia bancaria volta ad assicurare l’esecuzione del contratto.

Ai sensi di tale contratto, i giudici di Colonia (Germania) erano gli unici competenti a esaminare e decidere le controversie da esso derivanti.

18. A causa di ritardi nei lavori, l’8 agosto 2018 le parti hanno stipulato un accordo di modifica (in prosieguo: il «contratto di modifica»), ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA] non era più tenuta ad eseguire una parte delle prestazioni pattuite.

In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] costi aggiuntivi in relazione alle prestazioni dovute. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato a più riprese di non ravvisare alcun fondamento per le richieste avanzate e la [OSCURATO:PERSONA] ha escusso la garanzia bancaria.

La banca ha versato integralmente la somma coperta dalla garanzia bancaria alla [OSCURATO:PERSONA].

19. In risposta, il 30 luglio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] de primera instancia de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo l’importo della garanzia bancaria (che nel frattempo la [OSCURATO:PERSONA] aveva rimborsato alla banca) nonché il risarcimento dei danni.

20. L’8 agosto 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia), chiedendo di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a risarcirle tutti i costi aggiuntivi e/o i danni causati dal fatto che, dopo la conclusione del contratto di modifica, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più fornito la prestazione parziale dovuta in conformità al contratto iniziale.

21. Con ordinanza del 16 giugno 2020, lo [OSCURATO:PERSONA] de primera instancia de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali spagnole per statuire sulla controversia, ma ha declinato la propria competenza territoriale e rinviato la causa al [OSCURATO:PERSONA] de primera instancia de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])

22. [OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato tale decisione ( 7 ).

Tuttavia, essa ha presentato una domanda di riesame della questione della competenza internazionale. [OSCURATO:PERSONA] de primera instancia de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) ha negato il riesame con ordinanza del 9 settembre 2020.

Tale decisione è stata confermata con ordinanza del 9 dicembre 2020, adottata dallo stesso giudice.

23. Con sentenza dell’11 maggio 2021, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia) ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] (l’8 agosto 2019) in quanto irricevibile, per difetto di competenza internazionale delle autorità giurisdizionali tedesche.

Tale giudice ha dichiarato che anche se, in linea di principio, la propria competenza aveva carattere prioritario in forza dell’accordo di scelta del foro, e i giudici spagnoli avrebbero dovuto sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, la decisione da essi pronunciata doveva essere riconosciuta in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento.

24. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania), il quale ha annullato la sentenza di primo grado.

Esso ha dichiarato la competenza internazionale del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia) e ha rinviato la causa dinanzi al giudice di primo grado.

Esso ha ritenuto, in sostanza, che la competenza internazionale dei giudici tedeschi fosse stata stabilita sulla base di un accordo di scelta del foro valido, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

Tale competenza non era stata esclusa dalla decisione dei giudici spagnoli, poiché detta decisione non aveva posto fine al procedimento e non doveva, quindi, essere riconosciuta ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

Secondo il giudice d’appello, nessuna delle decisioni adottate dai giudici spagnoli costituiva una «decisione» ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2021, in quanto gli effetti di tali decisioni erano puramente interni al procedimento (pendente) in [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il giudice d’appello ha ritenuto che non occorresse sospendere il procedimento dinanzi ai giudici tedeschi.

A suo avviso, il fatto che i giudici spagnoli avessero omesso di sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 non ostava alla prosecuzione del procedimento in Germania, tenuto conto della competenza esclusiva attribuita al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia).

25. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia) dinanzi al giudice del rinvio.

Nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione della nozione di «decisione» di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nozione di decisione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretata nel senso che l’autorità giurisdizionale alla quale un accordo di cui all’articolo 25 di tale regolamento conferisce competenza esclusiva (articolo 31, paragrafo 2, del medesimo regolamento) sia tenuta a riconoscere una decisione con la quale un’autorità giurisdizionale non prescelta di uno Stato membro stabilisca la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro, qualora si tratti di una decisione non conclusiva del grado di giudizio (decisione interlocutoria). 2) Nel caso in cui la prima questione riceva una risposta in linea di principio affermativa: Se il riconoscimento della decisione interlocutoria dipenda, inoltre, dalla questione se tale decisione con cui le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui trattasi affermano la propria competenza internazionale vincoli la stessa autorità giurisdizionale non prescelta e/o se l’affermazione della competenza internazionale possa essere modificata nell’ambito di un giudizio di impugnazione».

26. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], i governi ceco, spagnolo e cipriota nonché la Commissione europea. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], i governi tedesco e spagnolo e la Commissione hanno svolto difese orali all’udienza del 4 marzo 2026.

IV. Valutazione

27. Con le sue due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio invita la Corte a chiarire se una decisione interlocutoria adottata dal giudice di uno Stato membro con la quale detto giudice dichiara (soltanto) la propria competenza internazionale, e non si pronuncia ancora sul merito della domanda, rientri nella nozione di «decisione», ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e debba, quindi, essere riconosciuta conformemente a tale disposizione, anche qualora detta decisione sia asseritamente in contrasto con un accordo esclusivo di scelta del foro che designa i giudici di un altro Stato membro.

Il giudice del rinvio chiede inoltre se il riconoscimento di una decisione di tal genere dipenda dalla questione se essa possa ancora essere modificata all’interno del procedimento nel quale è stata adottata.

28. Inizierò la mia valutazione di tali questioni esaminando l’eccezione di irricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] (A).

Ricorderò poi che, conformemente alle norme del regolamento n. 1215/2012 quali interpretate, in particolare nella sentenza Gjensidige, una «decisione» (ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012) emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro deve essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, anche qualora l’autorità giurisdizionale d’origine abbia dichiarato la propria competenza internazionale in contrasto con un accordo di scelta del foro (B).

29. Nelle circostanze del procedimento principale, ciò significa che la decisione interlocutoria di cui trattasi dovrebbe essere riconosciuta in Germania.

Ciò non avverrebbe soltanto nel caso in cui essa non potesse essere qualificata, in origine, come «decisione».

Tuttavia, suggerirò che una conclusione di tal genere non è suffragata dal regolamento in parola, nonostante la tutela che il legislatore dell’Unione attribuisce agli accordi di scelta del foro.

Ciò mi porterà a concludere che una decisione con la quale un giudice non prescelto dichiara la propria competenza internazionale, asseritamente in contrasto con un accordo di scelta del foro, deve essere riconosciuta.

Spiegherò inoltre che, mentre l’obbligo di riconoscere una decisione il cui contenuto riguarda esclusivamente la competenza sussiste indipendentemente dal fatto che tale decisione sia o meno definitiva, ciò che è maggiormente rilevante ai fini della soluzione pratica di una situazione di litispendenza, come quella di cui è investito il giudice del rinvio, è stabilire se il giudice adito per primo, che ha pronunciato la decisione in contrasto con un accordo di scelta del foro, abbia accertato la propria competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 (C).

A. Sulla ricevibilità

30. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto le questioni pregiudiziali non sono rilevanti né necessarie ai fini della soluzione della controversia, dato che il procedimento spagnolo e quello tedesco non hanno «il medesimo oggetto e il medesimo titolo» ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

Se intendo correttamente tale argomento, le norme sulla litispendenza previste da tale disposizione non troverebbero applicazione e, pertanto, i giudici tedeschi potrebbero proseguire l’esame della domanda della [OSCURATO:PERSONA], anche nel caso in cui abbiano dovuto riconoscere la decisione interlocutoria di cui trattasi.

31. Più precisamente, tale parte sostiene, da un lato, che con il procedimento instaurato dinanzi ai giudici spagnoli la [OSCURATO:PERSONA] chiede il rimborso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della garanzia bancaria da essa fornita nell’ambito del contratto iniziale.

Dall’altro lato, con il procedimento pendente dinanzi ai giudici tedeschi, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla [OSCURATO:PERSONA] un risarcimento per asserito inadempimento del contratto.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i giudici spagnoli possono statuire sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] senza esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia diritto a un risarcimento per inadempimento del contratto.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] suggerisce di sottoporre alla Corte una questione aggiuntiva, al fine di chiarire la nozione di medesimo oggetto e medesimo titolo ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

32. Osservo, in primo luogo , che dalla decisione di rinvio risulta che, secondo il giudice del rinvio, i procedimenti dinanzi ai giudici spagnoli e tedeschi hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo ai sensi della disposizione di cui sopra.

Sebbene dal fascicolo emerga che, in fasi precedenti del procedimento principale, i giudici nazionali hanno adottato posizioni parzialmente divergenti sul punto ( 8 ), tale questione sembra ormai essere stata risolta e né le questioni proposte né la decisione di rinvio indicano che il giudice del rinvio nutra dubbi al riguardo.

33. A mio avviso, ciò è sufficiente a confutare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le questioni pregiudiziali proposte sarebbero irrilevanti, poiché tale affermazione si fonda sul presupposto che i due procedimenti non abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo.

Pertanto, soltanto per ragioni di completezza, ricordo che, in secondo luogo , spetta al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte nell’ambito del procedimento disciplinato dall’articolo 267 TFUE ( 9 ).

Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione sottoposte alla Corte in tale contesto godono di una presunzione di rilevanza, e il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 10 ).

34. Osservo che il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla nozione di «decisione» ai sensi del regolamento n. 1215/2012, al fine di stabilire se la decisione dei giudici spagnoli possa essere qualificata come tale e se debba quindi essere riconosciuta in Germania.

Esso sottolinea che, in caso affermativo, la sentenza pronunciata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia) in sede di appello dovrebbe essere annullata, e la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia) dovrebbe essere ripristinata.

35. In tali circostanze, l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione è chiaramente rilevante ai fini della soluzione della controversia principale.

36. In terzo luogo , per quanto riguarda l’invito della [OSCURATO:PERSONA] a proporre una questione aggiuntiva al fine di chiarire la nozione di medesimo oggetto e medesimo titolo ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 nell’ambito dei due procedimenti di cui trattasi, dalle considerazioni generali che precedono risulta che, nell’ambito di un procedimento disciplinato dall’articolo 267 TFUE, spetta al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni che la Corte è tenuta a esaminare.

Conseguentemente, non spetta alla Corte modificarne l’oggetto ( 11 ).

La Corte può, naturalmente, riformulare le questioni proposte al fine di garantire l’utilità della risposta fornita.

Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, siffatto approccio non mi sembra necessario.

37. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’eccezione di irricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] debba essere respinta.

B. Impossibilità di giustificare il diniego di riconoscimento di una decisione sulla base della violazione di un accordo di scelta del foro

38. Gli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012 ( 12 ) sanciscono il principio secondo cui le «decisioni» in materia civile e commerciale emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri devono essere riconosciute e considerate esecutive in tutti gli altri Stati membri.

Tale obbligo di riconoscimento reciproco si basa, a sua volta, sulla fiducia reciproca che gli Stati membri devono riporre nel sistema giudiziario degli altri Stati membri ( 13 ).

Detto obbligo consente di perseguire efficacemente uno degli obiettivi principali del regolamento n. 1215/2012, vale a dire la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, che devono essere riconosciute ed eseguite nello Stato membro in cui tale riconoscimento e tale esecuzione sono richiesti (lo Stato membro richiesto), senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare, come se tali decisioni fossero state pronunciate nello Stato membro richiesto ( 14 ).

39. Lo stesso principio di fiducia reciproca trova espressione nel divieto, per il giudice dello Stato membro richiesto, di riesaminare non soltanto il merito di una decisione resa in un altro Stato membro ( 15 ), ma anche, in particolare, la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine ( 16 ).

40. Per quanto riguarda la questione della competenza, il sistema del regolamento n. 1215/2012 si basa sull’idea che il giudice dello Stato membro richiesto non si trova in nessun caso in una posizione migliore, rispetto al giudice dello Stato membro di origine, per pronunciarsi sulla competenza di quest’ultimo.

Tale premessa riflette, a sua volta, il collegamento tra le norme comuni in materia di riconoscimento e quelle in materia di competenza che individuano direttamente il giudice chiamato a esaminare e decidere una determinata controversia.

Nell’applicare tali norme, i giudici degli Stati membri agiscono su un piano di parità.

Ciò spiega l’elevato livello di fiducia reciproca che i giudici devono nutrire gli uni nei confronti degli altri ( 17 ) e il motivo per cui, più precisamente, al giudice di uno Stato membro non è permesso, in linea di principio, riesaminare la competenza del giudice d’origine ( 18 ).

41. Tale regola è soggetta a numerose eccezioni, che sono tassativamente individuate in un elenco leggermente più ampio (ma anche esaustivo) di motivi sulla base dei quali il riconoscimento di una decisione può, in via eccezionale, essere negato, come previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

42. Tuttavia, in riferimento al carattere tassativo di tali motivi, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Gjensidige, in particolare e come già menzionato, che nessuno di tali motivi concerne la situazione in cui il giudice d’origine si sia dichiarato competente in contrasto con un accordo di scelta del foro attributivo di competenza ai giudici di un altro Stato membro.

Ciò significa che il riconoscimento di una decisione non può essere negato su tale base ( 19 ).

43. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto che una situazione del genere non possa rientrare nel motivo di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), che riguarda la violazione, da parte del giudice d’origine, di talune norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012 ( 20 ).

44. A tal riguardo, ricordo che, in forza dell’articolo 45, lettera e), punto i), del regolamento n. 1215/2012, il riconoscimento può essere negato qualora, nel pronunciare la decisione di cui si chiede il riconoscimento, il giudice abbia violato norme in materia di competenza destinate a tutelare i convenuti considerati parti più deboli, vale a dire i consumatori, i lavoratori e gli interessati da un contratto di assicurazione (contraente dell’assicurazione, assicurato, beneficiario di un contratto di assicurazione o parte lesa) ( 21 ).

45. Inoltre, a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1215/2012, il riconoscimento può essere negato anche in caso di violazione di talune norme in materia di competenza esclusiva.

Tali casi di competenza esclusiva riguardano diverse situazioni ( 22 ), ma non concernono la competenza esclusiva che deriva specificamente da un accordo di scelta del foro ( 23 ).

Ho già spiegato in altre occasioni che un accordo non può derogare alle norme in materia di competenza esclusiva di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 (come risulta dall’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento n. 1215/2012) e che la loro ragion d’essere è stata individuata nel particolare collegamento esistente tra le aree in questione e un determinato Stato membro ( 24 ).

46. In sintesi, sebbene le disposizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento n. 1215/2012 individuino diverse situazioni circoscritte nelle quali è possibile, in via eccezionale, negare il riconoscimento di una decisione a causa della sua contrarietà a talune norme in materia di competenza, tali eccezioni non possono incidere sulla regola principale ai sensi della quale la violazione delle norme in materia di competenza definite nel regolamento n. 1215/2012 non può condurre a un diniego del riconoscimento, poiché, anche in questo caso, la competenza del giudice dello Stato d’origine non può, in linea di principio, essere riesaminata.

47. Tale conclusione non è modificata dal fatto che, in sede di adozione del regolamento n. 1215/2012, il legislatore dell’Unione ha deciso di rafforzare l’efficacia degli accordi di scelta del foro mediante una regola specifica in materia di litispendenza, prevista all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 25 ).

48. In questa fase desidero ricordare che le norme in materia di litispendenza di cui all’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 sono concepite per far fronte alla situazione (indesiderabile) in cui una controversia che coinvolge le stesse parti e che ha il medesimo oggetto e il medesimo titolo è instaurata simultaneamente dinanzi a due giudici diversi.

Tali norme si occupano della situazione in parola basandosi sulla mera cronologia delle azioni e dando priorità al giudice adito per primo.

Più precisamente, quando una controversia di tal genere è già pendente dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro A, l’autorità giurisdizionale successivamente adita nello Stato membro B è tenuta a sospendere il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del primo giudice.

Quando ciò si verifica, il secondo giudice ha l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza.

49. Tali norme generali erano già previste dal regolamento n. 44/2001 e dallo strumento che lo ha preceduto, vale a dire la Convenzione di Bruxelles del 1968 ( 26 ).

Al momento dell’adozione del regolamento n. 1215/2012, il legislatore dell’Unione ha mantenuto dette norme, ma ha aggiunto una regola specifica in materia di litispendenza per i casi in cui è presente un accordo di scelta del foro.

50. In forza di tale regola specifica, qualora un accordo attribuisca all’autorità giurisdizionale di un determinato Stato membro la competenza esclusiva a esaminare e decidere le controversie sorte tra le parti, l’autorità prescelta deve poter accertare in via prioritaria se sia competente a conoscere della controversia, anche qualora non sia stata adita per prima (priorità inversa).

Ciò discende dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi del quale, qualora l’autorità giurisdizionale prescelta sia adita, «qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo».

Inoltre, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, qualora l’autorità giurisdizionale designata abbia accertato la propria competenza in base all’accordo, tali altre autorità giurisdizionali «dichiara[no]» la propria incompetenza.

51. Ricordo che tale norma specifica è stata introdotta per «migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette» ( 27 ).

Questi ultimi termini si riferiscono ai casi sovente descritti come «azioni torpedo» nei quali, quando sopravviene un disaccordo, la parte che ha interesse a non controvertere dinanzi all’autorità giurisdizionale prescelta presenta rapidamente la sua domanda (spesso diretta a ottenere una dichiarazione negativa di responsabilità) dinanzi a un giudice non prescelto, in particolare in uno Stato in cui il procedimento è notoriamente lento.

52. Ai sensi della regola generale sulla litispendenza, un siffatto approccio impediva all’autorità giurisdizionale prescelta (adita in un secondo momento) di agire, in quanto essa era tenuta a sospendere il procedimento in attesa della decisione dell’autorità giurisdizionale adita per prima e, nel caso in cui quest’ultima dichiarasse la propria competenza (sulla base di un altro criterio di competenza enunciato nel regolamento n. 1215/2012), era tenuta a declinare la propria, nonostante l’accordo di scelta del foro.

L’applicazione rigorosa di tali regole poteva quindi privare di effetto gli accordi di scelta del foro ( 28 ).

Come ho già osservato, la regola speciale sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 mira a risolvere tale tensione.

53. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte nella sentenza Gjensidige e, nel presente procedimento, dalla [OSCURATO:PERSONA], dal governo spagnolo e dalla Commissione, allorché ha introdotto tale norma specifica, il legislatore dell’Unione non ha modificato i motivi di diniego di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 ( 29 ).

Ciò riflette la scelta del legislatore dell’Unione di non estendere alla fase del riconoscimento la tutela (di nuova introduzione) conferita agli accordi di scelta del foro e di dare priorità, in tale fase, al principio del riconoscimento reciproco, come sottolineato dalla Commissione ( 30 ).

54. Di converso, il governo tedesco ha sostenuto che il mancato inserimento della violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 tra i motivi di diniego elencati all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non costituisce un’omissione intenzionale da parte del legislatore dell’Unione, bensì una lacuna normativa.

Secondo il governo tedesco, tale lacuna è dovuta al fatto che, quando ha introdotto la nuova regola sulla litispendenza, il legislatore dell’Unione è partito dal presupposto che tale norma sarebbe stata rispettata.

Il governo tedesco ritiene quindi che tale omissione non sia decisiva per stabilire se il riconoscimento possa essere negato nelle circostanze qui in discussione.

55. Tale posizione non mi convince.

In primo luogo, la Corte ha chiaramente respinto la tesi avanzata dal governo tedesco nella sentenza Gjensidige, da cui risulta che la suddetta omissione è, per l’appunto, cruciale.

In secondo luogo, mi sembra che il «presupposto che tale norma sarebbe stata rispettata» era indubbiamente presente allorché il legislatore ha introdotto le norme in materia di competenza che, a differenza della norma in parola, si riflettono nelle disposizioni pertinenti dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 quali motivi di diniego del riconoscimento.

Un confronto tra le norme in materia di competenza enunciate nel regolamento n. 1215/2012, da un lato, e l’elenco dei motivi di diniego, dall’altro, indica, piuttosto, che il legislatore non ha trascurato il fatto che, nella pratica, possono verificarsi errori, ma ha identificato soltanto alcuni di essi come idonei a condurre a un diniego del riconoscimento.

56. Infatti, al di là della posizione assunta dal governo tedesco, quanto precede non appare controverso.

Tuttavia, il giudice del rinvio prende in considerazione un’altra dimensione del regime di riconoscimento disciplinato dal regolamento n. 1215/2012, su cui mi soffermerò ora.

C. Una decisione interlocutoria mediante la quale l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro si dichiara competente in contrasto con un accordo di scelta del foro è una «decisione»?

57. L’applicazione delle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle «decisioni» previste dal regolamento n. 1215/2012, descritte nella sezione precedente, presuppone che la decisione di cui trattasi possa essere qualificata come tale.

Le questioni del giudice del rinvio concernono, di fatto, tale condizione sottostante.

58. Infatti, qualora si debba concludere che la decisione dei giudici spagnoli che accerta la competenza internazionale degli stessi ma che, a differenza di quanto avvenuto nella causa che ha condotto alla sentenza Gjensidige, non definisce i diritti e gli obblighi delle parti, non costituisce una «decisione» ai sensi del regolamento n. 1215/2012, in capo ai giudici aditi successivamente (nel caso di specie, i giudici tedeschi) non sussisterebbe alcun obbligo di riconoscimento della stessa.

In altri termini, e se intendo tale argomento in modo corretto, non vi sarebbe alcun obbligo da parte di tali giudici di ritenersi vincolati dall’accertamento di competenza effettuato dai giudici aditi per primi (nel caso di specie, i giudici spagnoli), sicché essi non sarebbero tenuti a declinare la propria competenza e, basandosi sull’accordo di scelta del foro di cui trattasi, potrebbero procedere all’esame e statuire sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

59. Osservo che le parti e gli altri interessati nel presente procedimento possono essere suddivisi in due gruppi, a seconda della loro proposta di risposta alla questione, come appena sintetizzata.

Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA], i governi spagnolo e ceco e la Commissione ritengono che un atto quale la decisione interlocutoria di cui trattasi sia una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 (e che, pertanto essa debba essere riconosciuta in tutta l’Unione, in forza delle norme descritte nella sezione precedente).

Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo cipriota sostengono la tesi opposta, che sembra anche essere la soluzione preferita dal giudice del rinvio.

60. Concordo, in sostanza, con la prima delle due tesi.

61. Per spiegare le ragioni che mi inducono a tale conclusione, formulerò alcune osservazioni preliminari sulla nozione di «decisione» (1) per poi soffermarmi sull’interpretazione di tale nozione autonoma del diritto dell’Unione, tenendo conto del testo, del contesto (2) e degli obiettivi pertinenti (3).

1. Osservazioni preliminari sulla nozione di decisione

62. Osservo che il giudice del rinvio chiede indicazioni in merito al termine «decisione» quale figura all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi del quale «[l]a decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare».

63. Tale nozione è definita all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 come, «a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

Tale disposizione precisa altresì che, «[a]i fini del capo III [in materia di riconoscimento ed esecuzione], [essa] comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento».

L’unico limite imposto, in tale contesto, dall’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 è la precisazione, all’ultima frase, che il termine «decisione» «non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione».

64. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte, iniziando dalle sue sentenze relative alla Convenzione di Bruxelles del 1968, risulta che tale nozione di diritto dell’Unione deve essere interpretata in senso ampio ( 31 ).

Nello stesso ordine di idee, la Corte ha dichiarato che essa «comprende qualsiasi decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione, purché essa sia stata oggetto, o avrebbe potuto essere oggetto, nello Stato membro di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio» ( 32 ).

65. In particolare, nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha applicato la nozione di decisione ai provvedimenti provvisori e cautelari (come la decisione che fissa in via provvisoria la limitazione della responsabilità degli armatori a un determinato massimale) ( 33 ).

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha inoltre dichiarato che essa comprende una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza (nel caso di specie, ai giudici islandesi, in via esclusiva) ( 34 ).

66. Dopo aver richiamato tali considerazioni generali, affronterò ora l’esame più specifico della questione se la nozione di «decisione» comprenda una decisione interlocutoria con la quale il giudice di uno Stato membro si dichiara competente (in violazione di un accordo di scelta del foro), ma non si pronuncia ancora sui diritti e sugli obblighi delle parti.

2. Interpretazione testuale e contestuale

67. In primo luogo, per quanto riguarda la definizione della nozione di «decisione» di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, nulla nella sua ampia formulazione consente di escludere dal suo ambito di applicazione una decisione interlocutoria come quella di cui trattasi, come ammesso dal giudice del rinvio.

Sembra pacifico, inoltre, che tale decisione «sia stata oggetto, o avrebbe potuto essere oggetto, nello Stato membro di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio», ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 65.

68. Le sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sopra citate, sembrano particolarmente pertinenti nel caso di specie, in quanto accolgono l’interpretazione estensiva suggerita dalla definizione della nozione di «decisione» e, per tale motivo, sono state invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’argomento secondo cui le decisioni procedurali (che non si pronunciano sulla fondatezza della domanda) non sono escluse dalla nozione di «decisione».

69. Indubbiamente, concordo con il giudice del rinvio sul fatto che entrambe tali sentenze non riguardano direttamente una decisione quale la decisione interlocutoria di cui trattasi nel caso di specie.

Da un lato, a differenza della decisione di cui trattasi, un provvedimento provvisorio (come quello oggetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA]) definisce i diritti e gli obblighi delle parti (anche se soltanto in via provvisoria).

Dall’altro lato, una decisione con cui il giudice declina la propria competenza a favore di un altro giudice (di uno Stato terzo), sulla base di un accordo di scelta del foro (oggetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA]) pone fine al procedimento, a differenza della decisione interlocutoria di cui trattasi nel caso di specie (che conferma la competenza dei giudici a esaminare la domanda e a decidere su di essa).

70. Tuttavia, il fatto che la decisione di cui trattasi nel procedimento principale differisca, in un modo o nell’altro, dalle decisioni esaminate nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non significa automaticamente che essa non possa rientrare nella nozione di «decisione».

Infatti, e di converso, tenuto conto dell’ampia formulazione di tale definizione, non vedo in che modo una decisione di « mero » accertamento della competenza (possibilmente in contrasto con un accordo di scelta del foro), possa essere esclusa dall’ambito di applicazione di tale nozione, a differenza di una decisione che definisce anche i diritti e gli obblighi delle parti.

Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’osservazione, svolta dal giudice del rinvio e dal governo tedesco, secondo cui siffatta esclusione è giustificata dal fatto che gli effetti della decisione interlocutoria di cui trattasi sono «puramente interni» al procedimento (ancora pendente).

71. Ovviamente, non è difficile comprendere in che modo una decisione riguardante unicamente la competenza differisca da una decisione che definisce i diritti e gli obblighi delle parti (o, parimenti, da una decisione che si pronuncia tanto sulla competenza quanto sul merito).

Riconosco inoltre senza difficoltà che, negli ordinamenti giuridici nazionali, esistono numerose categorie specifiche di decisioni giudiziarie, dalle quali discendono, ai sensi del diritto nazionale, varie conseguenze giuridiche.

72. Tuttavia, la Corte ha ripetutamente dichiarato che le nozioni utilizzate nel regolamento n. 1215/2012 devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma, il che vale anche, come ho già osservato, per la nozione di cui trattasi.

73. È vero che, di regola, una parte chiede il riconoscimento di una decisione giurisdizionale al fine di far valere un diritto sostanziale che le è stato attribuito, o che è stato dichiarato esistente, e così via.

Tuttavia, nulla nella definizione della nozione di «decisione» indica che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare la categoria delle decisioni giudiziarie suscettibili di riconoscimento a quelle caratterizzate da un contenuto specifico (come le decisioni che definiscono diritti ed obblighi, e non relative soltanto alla competenza).

Di converso, e come già rilevato al precedente paragrafo 64, la Corte ha escluso che la qualificazione di un atto giudiziario come «decisione» dipenda, per l’appunto, dal suo contenuto.

A tal riguardo, ricordo che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha incluso in tale nozione un accertamento negativo di competenza, indipendentemente dalle preoccupazioni, analoghe, sollevate dal giudice del rinvio in tale causa, legate alle specificità della qualificazione dottrinale nazionale delle decisioni di incompetenza ( 35 ).

74. Passando ora al contesto in cui viene utilizzata la nozione di «decisione», ritengo che l’inclusione in tale nozione di atti quali la decisione interlocutoria di cui trattasi sia rilevante, in particolare, in situazioni di litispendenza.

75. È opportuno osservare che, in forza delle norme generali sulla litispendenza enunciate all’articolo 29, paragrafo 1 e 3, del regolamento n. 1215/2012, quando l’autorità giurisdizionale adita per prima accerta la propria competenza, in capo a qualsiasi altra autorità giurisdizionale investita di una controversia fra le stesse parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo sorge l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza.

Tale obbligo si applica, mutatis mutandis , all’autorità giurisdizionale non prescelta, in forza della regola della cronologia inversa prevista dalla regola specifica sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1215/2012, qualora l’autorità giurisdizionale prescelta in un accordo esclusivo di scelta del foro dichiari la propria competenza.

76. A tal riguardo, non è chiaro in che modo la corretta applicazione di tale obbligo (di declinare la competenza) possa essere garantita se una decisione giurisdizionale contenente un «mero» accertamento di competenza non rientrasse nella nozione di «decisione» che può (e deve) essere riconosciuta.

77. Infatti, se si ritenesse che tali accertamenti «autonomi» in materia di competenza non possono essere considerati «decisioni» suscettibili di riconoscimento, non sussisterebbe alcun obbligo, per un giudice che non ha priorità nell’esame della propria competenza ai sensi della pertinente regola sulla litispendenza, di declinare la propria competenza una volta accertata la competenza del giudice «prioritario» (in una decisione interlocutoria).

Ciò rischia, a sua volta, di privare le norme sulla litispendenza di cui al regolamento n. 1215/2012 del loro effetto utile (indipendentemente dalla questione se la situazione rientri nella regola generale o specifica sulla litispendenza).

78. Ciò detto, si potrebbe certamente suggerire che l’applicazione della regola della litispendenza non dipenda dall’applicazione della nozione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

Infatti, si potrebbe sostenere che una decisione contenente un mero accertamento in materia di competenza non ha il contenuto «esecutivo» (nel senso attinente ai diritti sostanziali e ai corrispondenti obblighi) per il quale le norme sul riconoscimento e sull’esecuzione risultano essere state concepite ( 36 ).

Dunque, si potrebbe anche sostenere, che, in particolare, l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza allorché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale «prioritaria» discende dagli obblighi specifici enunciati all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012.

Sulla base di tale ragionamento, si potrebbe concludere che l’esistenza di una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale regolamento non è necessaria per far scattare detto obbligo.

79. Tuttavia, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che le decisioni contenenti meri accertamenti in materia di competenza sono «decisioni» suscettibili di riconoscimento.

Pertanto, salvo che la Corte intenda ritornare su tale conclusione ( 37 ), l’adozione della soluzione opposta, nel caso di specie, sarebbe incompatibile con la sua giurisprudenza.

Infatti, non vedo in che modo la situazione originata da una decisione di incompetenza (oggetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe diversa da quella derivante da una decisione di accertamento positivo della competenza (oggetto della presente causa), quando entrambe le situazioni sono esaminate dalla prospettiva specifica del contenuto delle decisioni di cui trattasi.

80. A tal riguardo, mi sembra che l’inclusione di una decisione, quale la decisione interlocutoria qui in discussione, nella nozione di «decisione» suscettibile di riconoscimento eviti il rischio che l’obbligo di declinare la competenza in forza delle norme sulla litispendenza non sia rispettato per il motivo che una decisione di mero accertamento della competenza a conoscere di una controversia non avrebbe un contenuto esecutivo e non potrebbe quindi beneficiare del riconoscimento reciproco. 81.

Tuttavia, la posizione secondo cui una decisione interlocutoria che si limita a confermare la competenza di un giudice a esaminare e decidere una controversia rientra nella nozione di «decisione» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve ancora essere valutata alla luce degli obiettivi pertinenti perseguiti da tale regolamento.

3. Sull’e same degli obiettivi pertinenti

82. È del tutto evidente che la conclusione secondo cui una decisione interlocutoria come quella di cui trattasi costituisce una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è conforme al principio della fiducia reciproca e all’obiettivo di garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie.

Resta tuttavia da verificare se tale posizione debba essere modificata alla luce dell’obiettivo specifico di tutela dell’effetto utile degli accordi di scelta del foro che, come spiegato, è perseguito dal regolamento n. 1215/2012 mediante la regola sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, di quest’ultimo (come riconosciuto dal considerando 22 di tale regolamento).

83. Il giudice del rinvio ritiene che tali accordi sarebbero privati del loro effetto utile nel caso in cui la decisione interlocutoria di cui trattasi fosse considerata una «decisione» suscettibile di riconoscimento.

Inoltre, riconoscere tale decisione interlocutoria nonostante il fatto che, in sede di sua adozione, i giudici spagnoli hanno disatteso l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 condurrebbe essenzialmente al risultato che si sarebbe prodotto prima dell’adozione della norma specifica sulla litispendenza e che tale norma mira, per l’appunto, ad evitare (v. supra , paragrafi da 49 a 51), come sostenuto, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA].

84. Come già menzionato nella parte introduttiva delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio ritiene che, poiché, a differenza della situazione che ha condotto alla sentenza Gjensidige, il merito della domanda non è ancora stato esaminato, non sarebbe troppo tardi per condurre la causa sui binari corretti, dato che resta possibile, per i giudici aditi per primi (nel caso di specie, i giudici spagnoli), adempiere alla regola derivante dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 sospendendo il procedimento a favore del giudice prescelto.

Il giudice del rinvio ritiene che ciò valga a prescindere dall’eventuale autorità di cosa giudicata che potrebbe essere attribuita all’accertamento di competenza effettuato dai giudici spagnoli ai sensi del diritto spagnolo, poiché dovrebbe prevalere il primato del diritto dell’Unione.

85. Analogamente, i governi tedesco e cipriota ritengono che il termine «decisione» debba essere interpretato in senso restrittivo (in quanto deroga eccezionale all’approccio costantemente accolto dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa a tale nozione).

Il governo tedesco riconosce che tale interpretazione restrittiva limiterebbe l’obbligo di riconoscimento reciproco e inciderebbe sul principio della fiducia reciproca.

Tuttavia, esso ritiene che tale impatto sarebbe minimo, a causa degli «effetti interni», precedentemente menzionati, della decisione interlocutoria di cui trattasi.

Tale governo ritiene che l’impatto sul principio della fiducia reciproca sarebbe, in realtà, ben maggiore se una decisione adottata in violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/2015 beneficiasse di riconoscimento.

86. Pur ammettendo che la tutela degli effetti pratici degli accordi di scelta del foro costituisce una preoccupazione legittima, ritengo che la tutela accordata a tali accordi in forza della specifica regola sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 non giustifichi l’esclusione di una decisione contenente un mero accertamento in materia di competenza dalla nozione di «decisione» ai sensi del regolamento n. 1215/2012.

87. In primo luogo , ricordo che tale regolamento si basa sul presupposto che, per quanto attiene l’applicazione delle norme in materia di competenza, le autorità degli Stati membri si trovano, fondamentalmente, su un piano di parità.

Tale presupposto si fonda sul principio della fiducia reciproca, che è alla base del regolamento n. 1215/2012 e trova concreta espressione nell’elenco dei motivi tassativi di diniego del riconoscimento (la violazione di un accordo di scelta del foro o, parimenti, delle norme sulla litispendenza non figura in tale elenco).

L’impianto di tale regolamento, prevedendo soltanto un numero limitato di motivi di diniego del riconoscimento, esige quindi che, qualora il convenuto intenda contestare la competenza dello Stato d’origine, lo faccia avvalendosi del sistema di rimedi previsto da tale Stato membro ( 38 ).

88. Tuttavia, in antitesi con l’impianto del regolamento n. 1215/2012, concludere che una decisione di mero accertamento della competenza (in contrasto con un accordo di scelta del foro) non costituisce una «decisione» ai sensi del regolamento n. 1215/2012 equivarrebbe a introdurre una nuova categoria di decisioni giudiziarie che non sono soggette all’obbligo di riconoscimento reciproco, creando così, di fatto, un’eccezione non prevista a tale principio ( 39 ).

89. In secondo luogo , la soluzione opposta comporterebbe, di fatto, la possibilità, per il giudice che dichiari la propria competenza esclusiva sulla base di un accordo di scelta del foro che è stato disatteso, di esaminare e decidere la controversia, determinando così la permanenza di due procedimenti paralleli e creando, di conseguenza, un rischio di decisioni contraddittorie.

Tuttavia, è proprio tale situazione che il legislatore dell’Unione ha inteso evitare mediante la regola specifica sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1205/2015 (nonché mediante la regola generale sulla litispendenza di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento) ( 40 ).

A tal riguardo, mi sembra che, nel caso in cui il coordinamento di procedimenti paralleli non possa essere garantito mediante la regola specifica sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, a causa del mancato rispetto di tale norma, insistere sul fatto che l’accordo di scelta del foro deve essere rispettato (e che i giudici prescelti devono quindi poter conoscere della controversia) si porrebbe direttamente in contrasto con l’obiettivo di evitare procedimenti paralleli e decisioni contraddittorie.

Per tale ragione, mi sembra che la soluzione che meglio contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo (e che, per estensione, favorisce l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia) si rinvenga nella regola enunciata all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 ( 41 ).

90. Una soluzione del genere implicherebbe che, quando un giudice diverso da quello prescelto in un accordo esclusivo di scelta del foro statuisce per primo (adottando una decisione interlocutoria con la quale si dichiara competente, in contrasto con l’accordo di scelta del foro e con la regola sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012), il giudice prescelto in tale accordo dovrebbe declinare la propria competenza sulla base della regola generale sulla litispendenza prevista all’articolo 29, paragrafo 3, di tale regolamento.

Infatti, mi sembra che, una volta constatato che l’esistenza di procedimenti paralleli non può essere evitata mediante il meccanismo di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 e un giudice diverso da quello prescelto nell’accordo di scelta del foro decide per primo (dichiarandosi competente), tali procedimenti paralleli ricadano sotto la regola generale sulla litispendenza prevista all’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012.

91. A quest’ultimo riguardo, e per rispondere a una preoccupazione specifica sollevata sia dal giudice del rinvio che dalla [OSCURATO:PERSONA], non ritengo che siffatta conclusione determinerebbe un conflitto negativo di competenza (in cui l’applicazione delle norme sulla competenza conduce all’assenza di un giudice competente a esaminare e decidere la controversia).

In particolare, il giudice del rinvio ritiene che una situazione del genere potrebbe verificarsi qualora i giudici tedeschi declinassero la propria competenza nonostante l’accordo di scelta del foro e i giudici spagnoli modificassero la loro decisione, che il giudice del rinvio considera in contrasto con l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 (il che, se ben comprendo l’argomento, rende ancora più plausibile siffatta modifica).

92. Tale preoccupazione è indubbiamente rilevante.

È opportuno chiarire che le norme in materia di litispendenza di cui al regolamento n. 1215/2012 mirano, anzitutto, a evitare conflitti positivi di competenza (e i problemi discendenti da eventuali decisioni contraddittorie).

Tuttavia, è evidente che tale regolamento deve essere interpretato in modo da assicurare il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

93. A tal riguardo, dalla decisione di rinvio non risulta chiaramente se la decisione dei giudici spagnoli sia definitiva o meno ai sensi del diritto spagnolo.

Il governo spagnolo, tuttavia, ha spiegato, in udienza, che essa è definitiva (nel senso che la competenza dei giudici spagnoli non può più essere contestata).

94. Da un lato, tale aspetto potrebbe essere, prima facie , accantonato in quanto irrilevante, dato che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], dal governo ceco e dalla Commissione, il riconoscimento di una decisione non dipende dal suo carattere definitivo.

Infatti, l’articolo 38, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 stabilisce che «[l]’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se: a) la decisione è impugnata nello Stato membro d’origine» ( 42 ).

Ne consegue, attraverso un ragionamento a contrario , che il riconoscimento di una decisione è possibile anche in assenza di autorità di cosa giudicata della decisione in questione ai sensi del diritto dello Stato d’origine.

95. Tuttavia, e dall’altro lato, ricordo che, in forza di entrambe le norme sulla litispendenza di cui al regolamento n. 1215/2012, l’obbligo per un’autorità giurisdizionale di declinare la propria competenza a favore di un’altra sorge quando l’autorità giurisdizionale «prioritaria» ha accertato la propria competenza .

Il testo delle norme pertinenti non precisa in che modo tale momento debba essere determinato.

Tuttavia, la Corte ha chiarito, in sostanza, che il giudice «prioritario» accerta la propria competenza allorché «non abbia declinato d’ufficio la propria competenza» e «nessuna delle parti l’abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal rispettivo ordinamento processuale nazionale, come il primo atto difensivo» (in quanto, a partire da tale momento, la parte non può più, di regola, contestare la competenza del giudice nel procedimento in quanto tale) ( 43 ).

La Corte ha concluso che tale soluzione non determina il rischio di conflitti negativi di competenza, poiché, in sostanza, la competenza del giudice adito per primo (in forza della regola generale sulla litispendenza) non può più essere contestata ( 44 ).

96. A mio avviso, individuare il momento di accertamento della competenza, ai fini dell’applicazione delle regole sulla litispendenza, nel momento in cui tale competenza non è più suscettibile di contestazione significa che l’obbligo di declinare la competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 (o dell’articolo 31, paragrafo 3, del medesimo regolamento) può sorgere in differenti fasi del procedimento, a seconda che il convenuto conservi o meno la possibilità di contestarla.

Il limite alla contestazione della competenza (in ragione dell’autorità di cosa giudicata) può intervenire dopo la pronuncia della sentenza di primo grado o anche in una fase successiva, nel corso del procedimento d’impugnazione (a seconda del fatto che il convenuto abbia contestato la competenza in primo grado e in sede di impugnazione, fatte salve le pertinenti norme procedurali) ( 45 ).

Ritengo pertanto che gli obiettivi di prevenire il rischio di decisioni contraddittorie e di garantire una buona amministrazione della giustizia (anch’esse intrinseche nella norma sulla litispendenza) siano perseguiti più efficacemente quando la competenza è accertata con riferimento a tale momento e non soltanto con riferimento all’adozione della decisione di primo grado (anche in considerazione del fatto che detto momento può sopraggiungere prima dell’adozione di una decisione).

In tal modo, il giudice «non prioritario» declinerà la propria competenza soltanto quando è ragionevole supporre che il giudice «prioritario» procederà a un esame del merito.

Inoltre, in ogni caso, le conseguenze negative del protrarsi di procedimenti paralleli pendenti in attesa di un’eventuale impugnazione sono minime, dato che il procedimento pendente dinanzi al giudice «non prioritario» sarà, di norma, sospeso.

97. Tale risultato differisce dalla norma di cui all’articolo 38, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, ai sensi della quale il fatto che una decisione sia impugnata in uno Stato membro non ne impedisce il riconoscimento in un altro Stato membro [il giudice « può sospendere il procedimento (...) se (...) la decisione è impugnata» (il corsivo è mio)].

98. Per tale ragione, mi sembra che, fermo restando che l’obbligo di riconoscere una decisione contenente un mero accertamento in materia di competenza può sorgere indipendentemente dal fatto che essa sia o meno definitiva (come risulta dall’articolo 38, lettera a), del regolamento n. 1215/2012), ciò che è più rilevante ai fini della soluzione pratica di una situazione di litispendenza come quella sorta dinanzi al giudice del rinvio è che l’obbligo, per il giudice prescelto mediante un accordo di scelta del foro che non è stato rispettato, di declinare la propria competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2015 sorge soltanto quando la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata nel modo sopra descritto (ossia quando tale competenza non può più essere contestata).

99. Infine , rilevo che il giudice del rinvio ritiene altresì (se ben comprendo, quale argomento alternativo rispetto alle preoccupazioni fondate sul rischio di conflitti negativi di competenza) che, ove la decisione dei giudici spagnoli abbia acquisito autorità di cosa giudicata (cioè non sia più suscettibile di impugnazione), ciò non impedirebbe a detti giudici di modificare il proprio orientamento e di adempiere all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, così da ricondurre la controversia ai binari corretti.

100. La conclusione cui sono giunto in precedenza rende tale considerazione irrilevante.

Tuttavia, per completezza, non ritengo che l’eventuale autorità di cosa giudicata dell’accertamento di competenza ai sensi del diritto dello Stato membro del giudice non prescelto possa essere accantonata con leggerezza, semplicemente mediante un richiamo al primato del diritto dell’Unione.

101. Infatti, non vi è un obbligo generale ai sensi del diritto dell’Unione che imponga a «un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto» ( 46 ).

La Corte ha ricordato a più riprese l’importanza del principio dell’autorità di cosa giudicata, che, in parole povere, è giustificato dall’interesse di garantire la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché una buona amministrazione della giustizia ( 47 ).

Sebbene la Corte abbia individuato varie circoscritte eccezioni a tale premessa, nessuna di esse sembra applicabile nel caso di specie ( 48 ).

In ogni caso, tale questione dovrebbe essere esaminata alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, che disciplinano l’esercizio dell’autonomia procedurale degli Stati membri conformemente al dovere di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE ( 49 ).

Ciò premesso, alla luce della mia proposta di cui sopra, mi limiterò a tali osservazioni generali, poiché non ritengo necessario approfondire tale aspetto della causa.

102. Alla luce di quanto precede, concludo che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretati nel senso che il termine «decisione», ai sensi di tali disposizioni, comprende una decisione mediante la quale l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita per prima, si dichiara competente (senza procedere all’esame della causa nel merito), in violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento.

Inoltre, mentre l’obbligo di riconoscere siffatta decisione sorge indipendentemente dal suo eventuale carattere definitivo, l’obbligo, per il giudice prescelto mediante un accordo di scelta del foro che è stato disatteso, adito successivamente, di declinare la propria competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, sorge soltanto quando la competenza dell’autorità giurisdizionale (non prescelta), preventivamente adita, sia stata accertata ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ossia quanto tale competenza non può più essere contestata nel procedimento pendente.

V. Conclusione

103. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini: «L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretati nel senso che il termine “decisione”, ai sensi di tali disposizioni, comprende una decisione mediante la quale l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita per prima, si dichiara competente (senza procedere all’esame della causa nel merito), in violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento.

Mentre l’obbligo di riconoscere siffatta decisione sorge indipendentemente dal suo eventuale carattere definitivo, l’obbligo, per il giudice prescelto mediante un accordo di scelta del foro che è stato disatteso, adito successivamente, di declinare la propria competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, sorge soltanto quando la competenza dell’autorità giurisdizionale (non prescelta), preventivamente adita, sia stata accertata ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, ossia quanto tale competenza non può più essere contestata nel procedimento pendente. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1). 3 Il giudice del rinvio ritiene che tali procedimenti non abbiano «il medesimo oggetto e il medesimo titolo», ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, questione che sarà discussa nel prosieguo. 4 Come spiegherò più dettagliatamente nel prosieguo, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, qualora un accordo tra le parti conferisca competenza esclusiva all’autorità giurisdizionale di un determinato Stato membro, l’autorità prescelta deve avere priorità nel pronunciarsi sulla propria competenza a conoscere della controversia, anche se non è stata adita per prima. 5 L’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 dispone che «[l]a decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare». 6

V. sentenza del 21 marzo 2024, Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2024:252; in prosieguo: la «sentenza Gjensidige»). 7 La decisione di rinvio non contiene ulteriori informazioni in merito alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a tale procedimento. 8 Dalla decisione di rinvio risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania) ha espresso dubbi a tal riguardo. 9 V., a tal riguardo, in particolare, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 35 e giurisprudenza citata). 10 V., a tal riguardo, sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 26 e giurisprudenza citata). 11

V. le mie conclusioni nella causa Procureur de la République (Concorso di un mandato d’arresto europeo e di una richiesta di estradizione) (C‑763/22, EU:C:2024:707, paragrafo 84 e nota 33).

Inoltre, e in relazione a tale aspetto, ricordo che le parti non godono di alcun diritto soggettivo a che sia proposta una determinata questione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE.

V. sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:799, punti 54 e 55), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] – II (C‑386/24, EU:C:2025:775, paragrafi 49 e 50). 12 Ai sensi dell’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012, «[l]a decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività». 13 V., al riguardo, considerando 3 e 26 del regolamento n. 1215/2012 V., ad esempio, sentenza Gjensidige, punto 60, e le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑683/24, paragrafo 96), presentate lo stesso giorno delle presenti conclusioni. 14 V., in particolare, considerando 4, 6 e 26 del regolamento n. 1215/2012. 15 L’articolo 52 del regolamento n. 1215/2015 stabilisce che «[i]n nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto». 16 Articolo 45, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012.

Secondo la relazione [OSCURATO:PERSONA], «[l]’assenza di riesame del merito implica totale fiducia nella giurisdizione dello Stato originario.

La fiducia nella fondatezza della sentenza deve normalmente estendersi all’applicazione che il giudice ha fatto delle norme di competenza [armonizzate] della convenzione»; v. relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata a Bruxelles il 27 settembre 1986) elaborata dal sig.

P. [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pag. 1), pag. 46 (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»).

La Corte cita tale passaggio nella sentenza del 15 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑456/11; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2012:719, punto 37). 17 V., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑456/11, in prosieguo: le «conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2012:554, paragrafi 72, 73 e 75). 18 Sentenza Gjendisige, punto 46 e giurisprudenza citata.

Nel contesto del regolamento n. 44/2001, v., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 35 e giurisprudenza citata.

Nel contesto della Convenzione di Bruxelles del 1968, v. sentenze del 28 marzo 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 31) e del 27 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑351/89, EU:C:1991:279, punti 23 e 24).

Ricordo che, «[p]oiché il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale a sua volta ha sostituito la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di uno di questi strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri atti quando tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti».

V., ad esempio, sentenza Gjensidige, punto 40 e giurisprudenza citata. 19 Rilevo che i fatti all’origine della sentenza Gjensidige erano disciplinati dalla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978.

Tuttavia, in ragione dell’assenza, in tale convenzione, di norme specifiche in materia di riconoscimento, tale aspetto è disciplinato dal regolamento n. 1215/2012 (ed è stato quindi esaminato dalla Corte alla luce di tale strumento).

V. sentenza Gjensidige, punti da 43 a

47. 20 La Corte ha altresì esaminato il motivo di diniego di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2015 relativo all’ordine pubblico, che, come precisato dall’articolo 45, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1215/2015, non può essere applicato alle norme in materia di competenza.

Sentenza Gjensidige, punti da 51 a

53. 21 Tali norme di tutela in materia di competenza sono enunciate nel capo II, sezioni da 3 a 5, del regolamento n. 1215/2012. 22 Si tratta delle situazioni elencate all’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012.

Esse concernono: i) taluni aspetti relativi ai beni immobili, ii) questioni societarie, iii) la validità di trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, (iv) la validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi e v) l’esecuzione delle decisioni. 23 Ricordo che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la competenza attribuita ai sensi di un accordo di scelta del foro è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti.

Ricordo altresì che l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 è inserito nel capo II, sezione 7, di tale strumento.

Questo dettaglio è rilevante, in quanto l’eccezione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2015 fa riferimento alle decisioni in contrasto con i criteri di competenza elencati nel capo II, sezione

6. 24

V. le mie conclusioni nella causa Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2023:994, paragrafo 86; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa Gjensidige»). 25 V., a tal riguardo, sentenza Gjensidige, punto 73.

V. anche Commissione europea, «[OSCURATO:PERSONA] sulla revisione del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», COM(2009) 175 final, pag.

5. 26

V. articolo 21 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e articolo 27 del regolamento n. 44/2001. 27

V. il considerando 22 del regolamento n. 1215/2012.

V. anche Law, S., «Article 31», in [OSCURATO:PERSONA], M. (a cura di), Brussels I Bis: A Commentary on Regulation (EU) No 1215/2012 , [OSCURATO:PERSONA] (Serie: [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]), 2022, pagg. da 490 a 499, pag. 495 et seq. 28 V., in particolare, nel contesto della Covnvenzione di Bruxelles del 1968, sentenza del 9 dicembre 2003, Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657, punti da 41 a 54).

V. Mankowski, P., «[OSCURATO:PERSONA] von Gerichtsstandsvereinbarungen vor abredewidrigen Klagen durch Art. 31 Abs. 2 EuGVVO n.F.», RIW 2015 , pagg. da 17 a 24; Law, S., «Article 31», in [OSCURATO:PERSONA], M. (a cura di), Brussels I Bis: A Commentary on Regulation (EU) No 1215/2012 , [OSCURATO:PERSONA] (Serie: [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]), 2022, pagg. da 490 a 499, in particolare pag.

494. 29 Sentenza Gjensidige, punto

73. 30

V. anche, a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa Gjensidige, paragrafi 91 e 98. 31

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 25 a

29. [OSCURATO:PERSONA], op. cit. alla nota 16, in particolare pag. 42; relazione sulla convenzione di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, del 9 ottobre 1978 (firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1979) (GU 1979, C 59, pag. 71), punti 184 e

191. 32 Sentenza del 20 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (C‑700/20, EU:C:2022:488, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

V. anche sentenza del 14 ottobre 2004, MærskOlie & Gas (C‑39/02; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2004:615, punto 50 e giurisprudenza citata). 33 Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

52. 34 Inoltre, la Corte ha concluso che la constatazione, da parte del giudice di uno Stato membro, della propria incompetenza, a causa della validità di siffatta clausola, è vincolante per il giudice adito dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento.

Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

43. 35

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 20, che riporta la spiegazione del giudice del rinvio in tale causa, da cui risulta che, secondo la dottrina giuridica tedesca, una decisione con cui il giudice declina la propria competenza è una «sentenza meramente processuale» («Prozessurteil»), poiché respinge il ricorso in quanto irricevibile, non sussistendo i presupposti necessari per pronunciare una decisione nel merito. 36 V., in tal senso, Mankowski, P., «[OSCURATO:PERSONA] von Gerichtsstandsvereinbarungen vor abredewidrigen Klagen durch Art. 31 Abs. 2 EuGVVO n.F.», Recht der internationalen Wirtschaft , 2015, pagg. da 17 a

24. 37 Per una discussione delle implicazioni di tale causa, v.

Voulgarakis K.D., «Reflections on the scope of “EU res judicata” in the context of Regulation 1215/2012», Journal of [OSCURATO:PERSONA] , 2020, 16:3, pagg. da 451 a

464. 38

V. anche, in tal senso, conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafi da 46 a

48. 39 [OSCURATO:PERSONA], punti 30 e 31, e del 7 aprile 2022, H Limited (C‑568/20, EU:C:2022:264, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 40 O, parimenti, attraverso la norma sulla connessione prevista all’articolo 30 del regolamento n. 1215/2012.

Essa concerne procedimenti che non soddisfano le condizioni per essere considerati come aventi il medesimo oggetto, il medesimo titolo e le stesse parti (il che costituisce il presupposto per l’applicazione delle norme sulla litispendenza), ma nei quali l’affinità tra le questioni sollevate giustifica una sospensione del procedimento e, in circostanze specifiche, una dichiarazione di incompetenza del giudice successivamente adito. 41

V. anche Mankowski, P., «[OSCURATO:PERSONA] von Gerichtsstandsvereinbarungen vor abredewidrigen Klagen durch Art. 31 Abs. 2 EuGVVO n.F.», RIW , 2015, pagg. da 17 a

24. 42 Il corsivo è mio. 43 Sentenza del 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e [OSCURATO:PERSONA] assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 44).

La Corte ha raggiunto tali conclusioni nel contesto della regola generale sulla litispendenza (prevista dal regolamento n. 44/2001 ed equivalente all’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012), ma lo stesso deve valere anche per la regola specifica sulla litispendenza (di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012), poiché il momento in cui il giudice «non prioritario» deve declinare la propria competenza è definito allo stesso modo.

Se è vero che la Corte ha dichiarato che la sua sentenza non si applica ai casi in cui il giudice successivamente adito (in forza della regola generale sulla litispendenza) gode di competenza esclusiva, è tuttavia chiaro che la Corte ha fatto riferimento, a tal riguardo, ai criteri di competenza esclusiva ai quali non si può derogare convenzionalmente (e la cui violazione può comportare il diniego del riconoscimento ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012, come spiegato in precedenza).

Ibidem , punto

26. 44 Ibidem , punti 42 e

43. 45 BeckOK ZPO/Eichel,

60. Ed. 1.3.2026, [OSCURATO:PERSONA]VO Art. 29 Rn. 47. 46 V., ad esempio, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 47 V., ad esempio, sentenze del 18 dicembre 2025, Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 32) e del 24 ottobre 2018, XC e a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 48 V., per una rassegna di tali eccezioni, ad esempio, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2023:674, paragrafi da 42 a 50 e da 158 a 169) o le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione (C‑17/25, paragrafi da 57 a 64), presentate lo stesso giorno delle presenti conclusioni. 49 V., ad esempio, sentenza del 16 gennaio 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑376/23, EU:C:2025:20, punto 73 e giurisprudenza citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 23 aprile 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 799/24 [OSCURATO:PERSONA] S.A. contro [OSCURATO:PERSONA]H [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Nozione di “decisione” – Decisione interlocutoria dell’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che accerta la propria competenza internazionale a esaminare e decidere la controversia – Accordo esclusivo di scelta del foro che designa un’autorità giurisdizionale diversa » I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «giudice del rinvio»), offre alla Corte l’occasione di chiarire la portata della nozione di «decisione» ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 2 ). Tale termine è uno dei concetti chiave su cui si fonda tale strumento. Infatti, soltanto gli atti che possono essere considerati «decisioni» sono soggetti alle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione previste da detto regolamento. Più precisamente, si pone la questione se la nozione di «decisione» includa una decisione interlocutoria pronunciata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro (nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA]), adita in prima battuta, mediante la quale detta autorità ha dichiarato la propria competenza internazionale a esaminare e decidere una controversia (ma senza pronunciarsi nel merito), in circostanze in cui le autorità giurisdizionali di un altro Stato membro (nel caso di specie, la Germania), adite successivamente, ritengono che detta decisione contrasti con un accordo di scelta del foro che conferisce loro competenza esclusiva. 2. Tale questione si pone nell’ambito di una controversia sorta tra la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società con sede in [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società con sede in Germania, vertente sull’esecuzione di un contratto di costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). In conseguenza di tale controversia, la [OSCURATO:PERSONA] ha escusso la garanzia che la [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato al fine di assicurare l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. 3. In risposta, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha intentato un’azione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], esigendo la restituzione dell’importo della garanzia e il risarcimento dei danni. Sebbene il contratto prevedesse la competenza esclusiva dei giudici di Colonia (Germania) (in prosieguo: l’«accordo di scelta del foro»), la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tale azione dinanzi ai giudici spagnoli. Dall’altro lato, diversi giorni più tardi, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a Colonia (Germania) ( 3 ). 4. I giudici spagnoli si sono pronunciati per primi. Tali giudici, mediante una decisione interlocutoria, hanno dichiarato la propria competenza internazionale a esaminare la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e decidere su di essa (il termine «interlocutoria» si riferisce, in questa sede, al fatto che la decisione in questione non ha definito i diritti e gli obblighi delle parti; in prosieguo: la «decisione dei giudici spagnoli» o la «decisione interlocutoria di cui trattasi»). In seguito, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia, Germania) ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per incompetenza. Tale giudice ha ritenuto che, sebbene i giudici spagnoli avessero disatteso l’accordo di scelta del foro (nonché la regola specifica in materia di litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012) ( 4 ), la decisione dovesse essere riconosciuta in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 ( 5 ) (con la conseguenza di impedire ai giudici tedeschi di esercitare la competenza ad essi attribuita nell’accordo di scelta del foro). 5. La decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia) è stata riformata in appello. Il giudice d’appello ha ritenuto decisivi, ai fini delle sue conclusioni, l’esistenza di un accordo di scelta del foro valido a favore dei giudici tedeschi e il fatto che la decisione dei giudici spagnoli fosse una mera decisione interlocutoria. Tale giudice ha quindi dichiarato la competenza internazionale del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia) e ha rinviato la causa a tale giudice. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale decisione di secondo grado dinanzi al giudice del rinvio, il quale nutre dubbi sulla questione se la decisione interlocutoria di cui trattasi debba essere considerata una «decisione» ai sensi del regolamento n. 1215/2012 e se, quindi, debba essere riconosciuta dai giudici tedeschi (con la conseguenza che i giudici tedeschi non potrebbero conoscere della domanda della [OSCURATO:PERSONA]). 7. Occorre ricordare che la Corte ha già precisato, nella sentenza Gjensidige ( 6 ), che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non può negare il riconoscimento di una decisione con la motivazione che l’autorità giurisdizionale dello Stato d’origine si è dichiarata competente in contrasto con un accordo di scelta del foro. Tuttavia, in tale causa, la questione del riconoscimento riguardava una decisione sul merito della controversia. Resta da chiarire, nella presente causa, se la stessa conclusione possa essere raggiunta in relazione a una decisione interlocutoria che si limita a dichiarare la competenza internazionale dell’autorità giurisdizionale a esaminare la domanda e decidere su di essa, asseritamente in contrasto con un accordo di scelta del foro. 8. La specificità della situazione in esame risiede nel fatto che, a differenza della situazione considerata nella sentenza Gjensidige, non sono ancora stati definiti, dal punto di vista sostanziale, i diritti e gli obblighi delle parti. Ciò potrebbe significare che è ancora possibile che il procedimento segua la via giurisdizionale asseritamente corretta (ritenuta tale anche dal giudice del rinvio) (vale a dire quella che consente ai giudici prescelti nell’accordo di scelta del foro di esaminare la domanda di cui al procedimento principale e decidere su di essa). Ciò presuppone, tuttavia, che in capo ai giudici tedeschi non incomba l’obbligo di riconoscere la decisione dei giudici spagnoli. Tale aspetto della causa solleva quindi la delicata questione dell’equilibrio tra le norme in materia di competenza previste dal regolamento n. 1215/2012 (comprese quelle relative alla litispendenza), da un lato, e le norme relative al riconoscimento delle decisioni previste dallo stesso regolamento, dall’altro. II. Contesto normativo 9. I considerando 3, 4, 6, 21, 22 e 26 del regolamento n. 1215/2012 così recitano: «(3)      L’Unione si prefigge l’obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inter alia facilitando l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno. (4)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice. (…) (6)      Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile. (…) (21)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo. (22)      Tuttavia, per migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette, è necessario prevedere una deroga alla regola generale di litispendenza al fine di risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un’autorità giurisdizionale non designata in un accordo di scelta esclusiva del foro è stata adita e l’autorità giurisdizionale prescelta è investita successivamente di una controversia tra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo. In tal caso l’autorità giurisdizionale adita dovrebbe essere sollecitata a sospendere il procedimento non appena l’autorità giurisdizionale prescelta sia stata adita e fino a quando quest’ultima dichiari la propria incompetenza in virtù dell’accordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che, in siffatte situazioni, l’autorità giurisdizionale prescelta abbia la priorità nel decidere sulla validità dell’accordo e sulla sua portata nella controversia dinanzi a essa pendente. L’autorità giurisdizionale prescelta dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che l’autorità giurisdizionale non prescelta abbia già deciso di sospendere il procedimento. (…) (26)      La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato». 10. L’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 stabilisce che per «decisione» si intende, «a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere», aggiungendo che «[a]i fini del capo III [in materia di riconoscimento ed esecuzione], [essa] comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione». 11. L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 disciplina la proroga di competenza e dispone che «[q]ualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti (…)». 12. L’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 riguarda la «litispendenza» e la «connessione» e prevede, ai paragrafi 1 e 3, quanto segue: «1.      Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza. (…) 3.      Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima». 13. L’articolo 31 del regolamento n. 1215/2012, che figura nella stessa sezione, così dispone: «(...) 2.      Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale un accordo di cui all’articolo 25 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo. 3.      Se l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima. (…)». 14. L’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, relativo al riconoscimento delle decisioni, dispone che «[l]a decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare». 15. Ai sensi dell’articolo 38 del regolamento n. 1215/2012, «[l]’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se: a) la decisione è impugnata nello Stato membro d’origine; o (…)». 16. L’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012 concerne il diniego del riconoscimento delle decisioni e dispone quanto segue: «1.      Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato: a)      se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico ( ordre public ) nello Stato membro richiesto; b)      se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione; c)      se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; d)      se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o e)      se la decisione è in contrasto con: i)      le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o ii)      le disposizioni del capo II, sezione 6. (…) 3.      Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, lettera e), la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine non può essere oggetto di riesame. I motivi di ordine pubblico di cui al paragrafo 1, lettera a) non si applicano alle norme in materia di competenza. (…)». III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 17. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente dinanzi al giudice del rinvio, e la [OSCURATO:PERSONA], resistente, hanno stipulato, il 18 settembre 2017, un contratto per la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «contratto iniziale»). In forza di tale contratto, la [OSCURATO:PERSONA] si è impegnata a montare due caldaie di incenerimento dell’impianto di trattamento dei rifiuti. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha costituito a favore della [OSCURATO:PERSONA] una garanzia bancaria volta ad assicurare l’esecuzione del contratto. Ai sensi di tale contratto, i giudici di Colonia (Germania) erano gli unici competenti a esaminare e decidere le controversie da esso derivanti. 18. A causa di ritardi nei lavori, l’8 agosto 2018 le parti hanno stipulato un accordo di modifica (in prosieguo: il «contratto di modifica»), ai sensi del quale la [OSCURATO:PERSONA] non era più tenuta ad eseguire una parte delle prestazioni pattuite. In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] costi aggiuntivi in relazione alle prestazioni dovute. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato a più riprese di non ravvisare alcun fondamento per le richieste avanzate e la [OSCURATO:PERSONA] ha escusso la garanzia bancaria. La banca ha versato integralmente la somma coperta dalla garanzia bancaria alla [OSCURATO:PERSONA]. 19. In risposta, il 30 luglio 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] de primera instancia de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo l’importo della garanzia bancaria (che nel frattempo la [OSCURATO:PERSONA] aveva rimborsato alla banca) nonché il risarcimento dei danni. 20. L’8 agosto 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia), chiedendo di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a risarcirle tutti i costi aggiuntivi e/o i danni causati dal fatto che, dopo la conclusione del contratto di modifica, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più fornito la prestazione parziale dovuta in conformità al contratto iniziale. 21. Con ordinanza del 16 giugno 2020, lo [OSCURATO:PERSONA] de primera instancia de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha dichiarato la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali spagnole per statuire sulla controversia, ma ha declinato la propria competenza territoriale e rinviato la causa al [OSCURATO:PERSONA] de primera instancia de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) 22. [OSCURATO:PERSONA] non ha impugnato tale decisione ( 7 ). Tuttavia, essa ha presentato una domanda di riesame della questione della competenza internazionale. [OSCURATO:PERSONA] de primera instancia de [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) ha negato il riesame con ordinanza del 9 settembre 2020. Tale decisione è stata confermata con ordinanza del 9 dicembre 2020, adottata dallo stesso giudice. 23. Con sentenza dell’11 maggio 2021, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia) ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] (l’8 agosto 2019) in quanto irricevibile, per difetto di competenza internazionale delle autorità giurisdizionali tedesche. Tale giudice ha dichiarato che anche se, in linea di principio, la propria competenza aveva carattere prioritario in forza dell’accordo di scelta del foro, e i giudici spagnoli avrebbero dovuto sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, la decisione da essi pronunciata doveva essere riconosciuta in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento. 24. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania), il quale ha annullato la sentenza di primo grado. Esso ha dichiarato la competenza internazionale del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia) e ha rinviato la causa dinanzi al giudice di primo grado. Esso ha ritenuto, in sostanza, che la competenza internazionale dei giudici tedeschi fosse stata stabilita sulla base di un accordo di scelta del foro valido, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Tale competenza non era stata esclusa dalla decisione dei giudici spagnoli, poiché detta decisione non aveva posto fine al procedimento e non doveva, quindi, essere riconosciuta ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Secondo il giudice d’appello, nessuna delle decisioni adottate dai giudici spagnoli costituiva una «decisione» ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2021, in quanto gli effetti di tali decisioni erano puramente interni al procedimento (pendente) in [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il giudice d’appello ha ritenuto che non occorresse sospendere il procedimento dinanzi ai giudici tedeschi. A suo avviso, il fatto che i giudici spagnoli avessero omesso di sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 non ostava alla prosecuzione del procedimento in Germania, tenuto conto della competenza esclusiva attribuita al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia). 25. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia) dinanzi al giudice del rinvio. Nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione della nozione di «decisione» di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se la nozione di decisione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretata nel senso che l’autorità giurisdizionale alla quale un accordo di cui all’articolo 25 di tale regolamento conferisce competenza esclusiva (articolo 31, paragrafo 2, del medesimo regolamento) sia tenuta a riconoscere una decisione con la quale un’autorità giurisdizionale non prescelta di uno Stato membro stabilisca la competenza internazionale delle autorità giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro, qualora si tratti di una decisione non conclusiva del grado di giudizio (decisione interlocutoria). 2)      Nel caso in cui la prima questione riceva una risposta in linea di principio affermativa: Se il riconoscimento della decisione interlocutoria dipenda, inoltre, dalla questione se tale decisione con cui le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui trattasi affermano la propria competenza internazionale vincoli la stessa autorità giurisdizionale non prescelta e/o se l’affermazione della competenza internazionale possa essere modificata nell’ambito di un giudizio di impugnazione». 26. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], i governi ceco, spagnolo e cipriota nonché la Commissione europea. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], i governi tedesco e spagnolo e la Commissione hanno svolto difese orali all’udienza del 4 marzo 2026. IV. Valutazione 27. Con le sue due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio invita la Corte a chiarire se una decisione interlocutoria adottata dal giudice di uno Stato membro con la quale detto giudice dichiara (soltanto) la propria competenza internazionale, e non si pronuncia ancora sul merito della domanda, rientri nella nozione di «decisione», ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e debba, quindi, essere riconosciuta conformemente a tale disposizione, anche qualora detta decisione sia asseritamente in contrasto con un accordo esclusivo di scelta del foro che designa i giudici di un altro Stato membro. Il giudice del rinvio chiede inoltre se il riconoscimento di una decisione di tal genere dipenda dalla questione se essa possa ancora essere modificata all’interno del procedimento nel quale è stata adottata. 28. Inizierò la mia valutazione di tali questioni esaminando l’eccezione di irricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] (A). Ricorderò poi che, conformemente alle norme del regolamento n. 1215/2012 quali interpretate, in particolare nella sentenza Gjensidige, una «decisione» (ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012) emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro deve essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, anche qualora l’autorità giurisdizionale d’origine abbia dichiarato la propria competenza internazionale in contrasto con un accordo di scelta del foro (B). 29. Nelle circostanze del procedimento principale, ciò significa che la decisione interlocutoria di cui trattasi dovrebbe essere riconosciuta in Germania. Ciò non avverrebbe soltanto nel caso in cui essa non potesse essere qualificata, in origine, come «decisione». Tuttavia, suggerirò che una conclusione di tal genere non è suffragata dal regolamento in parola, nonostante la tutela che il legislatore dell’Unione attribuisce agli accordi di scelta del foro. Ciò mi porterà a concludere che una decisione con la quale un giudice non prescelto dichiara la propria competenza internazionale, asseritamente in contrasto con un accordo di scelta del foro, deve essere riconosciuta. Spiegherò inoltre che, mentre l’obbligo di riconoscere una decisione il cui contenuto riguarda esclusivamente la competenza sussiste indipendentemente dal fatto che tale decisione sia o meno definitiva, ciò che è maggiormente rilevante ai fini della soluzione pratica di una situazione di litispendenza, come quella di cui è investito il giudice del rinvio, è stabilire se il giudice adito per primo, che ha pronunciato la decisione in contrasto con un accordo di scelta del foro, abbia accertato la propria competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 (C). A. Sulla ricevibilità 30. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto le questioni pregiudiziali non sono rilevanti né necessarie ai fini della soluzione della controversia, dato che il procedimento spagnolo e quello tedesco non hanno «il medesimo oggetto e il medesimo titolo» ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Se intendo correttamente tale argomento, le norme sulla litispendenza previste da tale disposizione non troverebbero applicazione e, pertanto, i giudici tedeschi potrebbero proseguire l’esame della domanda della [OSCURATO:PERSONA], anche nel caso in cui abbiano dovuto riconoscere la decisione interlocutoria di cui trattasi. 31. Più precisamente, tale parte sostiene, da un lato, che con il procedimento instaurato dinanzi ai giudici spagnoli la [OSCURATO:PERSONA] chiede il rimborso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della garanzia bancaria da essa fornita nell’ambito del contratto iniziale. Dall’altro lato, con il procedimento pendente dinanzi ai giudici tedeschi, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla [OSCURATO:PERSONA] un risarcimento per asserito inadempimento del contratto. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i giudici spagnoli possono statuire sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA] senza esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia diritto a un risarcimento per inadempimento del contratto. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] suggerisce di sottoporre alla Corte una questione aggiuntiva, al fine di chiarire la nozione di medesimo oggetto e medesimo titolo ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. 32. Osservo, in primo luogo , che dalla decisione di rinvio risulta che, secondo il giudice del rinvio, i procedimenti dinanzi ai giudici spagnoli e tedeschi hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo ai sensi della disposizione di cui sopra. Sebbene dal fascicolo emerga che, in fasi precedenti del procedimento principale, i giudici nazionali hanno adottato posizioni parzialmente divergenti sul punto ( 8 ), tale questione sembra ormai essere stata risolta e né le questioni proposte né la decisione di rinvio indicano che il giudice del rinvio nutra dubbi al riguardo. 33. A mio avviso, ciò è sufficiente a confutare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le questioni pregiudiziali proposte sarebbero irrilevanti, poiché tale affermazione si fonda sul presupposto che i due procedimenti non abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Pertanto, soltanto per ragioni di completezza, ricordo che, in secondo luogo , spetta al solo giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, tanto la necessità quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte nell’ambito del procedimento disciplinato dall’articolo 267 TFUE ( 9 ). Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione sottoposte alla Corte in tale contesto godono di una presunzione di rilevanza, e il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 10 ). 34. Osservo che il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla nozione di «decisione» ai sensi del regolamento n. 1215/2012, al fine di stabilire se la decisione dei giudici spagnoli possa essere qualificata come tale e se debba quindi essere riconosciuta in Germania. Esso sottolinea che, in caso affermativo, la sentenza pronunciata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia) in sede di appello dovrebbe essere annullata, e la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land, Colonia) dovrebbe essere ripristinata. 35. In tali circostanze, l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione è chiaramente rilevante ai fini della soluzione della controversia principale. 36. In terzo luogo , per quanto riguarda l’invito della [OSCURATO:PERSONA] a proporre una questione aggiuntiva al fine di chiarire la nozione di medesimo oggetto e medesimo titolo ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 nell’ambito dei due procedimenti di cui trattasi, dalle considerazioni generali che precedono risulta che, nell’ambito di un procedimento disciplinato dall’articolo 267 TFUE, spetta al giudice del rinvio definire l’oggetto delle questioni che la Corte è tenuta a esaminare. Conseguentemente, non spetta alla Corte modificarne l’oggetto ( 11 ). La Corte può, naturalmente, riformulare le questioni proposte al fine di garantire l’utilità della risposta fornita. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, siffatto approccio non mi sembra necessario. 37. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’eccezione di irricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] debba essere respinta. B. Impossibilità di giustificare il diniego di riconoscimento di una decisione sulla base della violazione di un accordo di scelta del foro 38. Gli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012 ( 12 ) sanciscono il principio secondo cui le «decisioni» in materia civile e commerciale emesse dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri devono essere riconosciute e considerate esecutive in tutti gli altri Stati membri. Tale obbligo di riconoscimento reciproco si basa, a sua volta, sulla fiducia reciproca che gli Stati membri devono riporre nel sistema giudiziario degli altri Stati membri ( 13 ). Detto obbligo consente di perseguire efficacemente uno degli obiettivi principali del regolamento n. 1215/2012, vale a dire la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, che devono essere riconosciute ed eseguite nello Stato membro in cui tale riconoscimento e tale esecuzione sono richiesti (lo Stato membro richiesto), senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare, come se tali decisioni fossero state pronunciate nello Stato membro richiesto ( 14 ). 39. Lo stesso principio di fiducia reciproca trova espressione nel divieto, per il giudice dello Stato membro richiesto, di riesaminare non soltanto il merito di una decisione resa in un altro Stato membro ( 15 ), ma anche, in particolare, la competenza dell’autorità giurisdizionale d’origine ( 16 ). 40. Per quanto riguarda la questione della competenza, il sistema del regolamento n. 1215/2012 si basa sull’idea che il giudice dello Stato membro richiesto non si trova in nessun caso in una posizione migliore, rispetto al giudice dello Stato membro di origine, per pronunciarsi sulla competenza di quest’ultimo. Tale premessa riflette, a sua volta, il collegamento tra le norme comuni in materia di riconoscimento e quelle in materia di competenza che individuano direttamente il giudice chiamato a esaminare e decidere una determinata controversia. Nell’applicare tali norme, i giudici degli Stati membri agiscono su un piano di parità. Ciò spiega l’elevato livello di fiducia reciproca che i giudici devono nutrire gli uni nei confronti degli altri ( 17 ) e il motivo per cui, più precisamente, al giudice di uno Stato membro non è permesso, in linea di principio, riesaminare la competenza del giudice d’origine ( 18 ). 41. Tale regola è soggetta a numerose eccezioni, che sono tassativamente individuate in un elenco leggermente più ampio (ma anche esaustivo) di motivi sulla base dei quali il riconoscimento di una decisione può, in via eccezionale, essere negato, come previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. 42. Tuttavia, in riferimento al carattere tassativo di tali motivi, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Gjensidige, in particolare e come già menzionato, che nessuno di tali motivi concerne la situazione in cui il giudice d’origine si sia dichiarato competente in contrasto con un accordo di scelta del foro attributivo di competenza ai giudici di un altro Stato membro. Ciò significa che il riconoscimento di una decisione non può essere negato su tale base ( 19 ). 43. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto che una situazione del genere non possa rientrare nel motivo di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), che riguarda la violazione, da parte del giudice d’origine, di talune norme sulla competenza previste dal regolamento n. 1215/2012 ( 20 ). 44. A tal riguardo, ricordo che, in forza dell’articolo 45, lettera e), punto i), del regolamento n. 1215/2012, il riconoscimento può essere negato qualora, nel pronunciare la decisione di cui si chiede il riconoscimento, il giudice abbia violato norme in materia di competenza destinate a tutelare i convenuti considerati parti più deboli, vale a dire i consumatori, i lavoratori e gli interessati da un contratto di assicurazione (contraente dell’assicurazione, assicurato, beneficiario di un contratto di assicurazione o parte lesa) ( 21 ). 45. Inoltre, a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 1215/2012, il riconoscimento può essere negato anche in caso di violazione di talune norme in materia di competenza esclusiva. Tali casi di competenza esclusiva riguardano diverse situazioni ( 22 ), ma non concernono la competenza esclusiva che deriva specificamente da un accordo di scelta del foro ( 23 ). Ho già spiegato in altre occasioni che un accordo non può derogare alle norme in materia di competenza esclusiva di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 (come risulta dall’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento n. 1215/2012) e che la loro ragion d’essere è stata individuata nel particolare collegamento esistente tra le aree in questione e un determinato Stato membro ( 24 ). 46. In sintesi, sebbene le disposizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento n. 1215/2012 individuino diverse situazioni circoscritte nelle quali è possibile, in via eccezionale, negare il riconoscimento di una decisione a causa della sua contrarietà a talune norme in materia di competenza, tali eccezioni non possono incidere sulla regola principale ai sensi della quale la violazione delle norme in materia di competenza definite nel regolamento n. 1215/2012 non può condurre a un diniego del riconoscimento, poiché, anche in questo caso, la competenza del giudice dello Stato d’origine non può, in linea di principio, essere riesaminata. 47. Tale conclusione non è modificata dal fatto che, in sede di adozione del regolamento n. 1215/2012, il legislatore dell’Unione ha deciso di rafforzare l’efficacia degli accordi di scelta del foro mediante una regola specifica in materia di litispendenza, prevista all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 ( 25 ). 48. In questa fase desidero ricordare che le norme in materia di litispendenza di cui all’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 sono concepite per far fronte alla situazione (indesiderabile) in cui una controversia che coinvolge le stesse parti e che ha il medesimo oggetto e il medesimo titolo è instaurata simultaneamente dinanzi a due giudici diversi. Tali norme si occupano della situazione in parola basandosi sulla mera cronologia delle azioni e dando priorità al giudice adito per primo. Più precisamente, quando una controversia di tal genere è già pendente dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro A, l’autorità giurisdizionale successivamente adita nello Stato membro B è tenuta a sospendere il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del primo giudice. Quando ciò si verifica, il secondo giudice ha l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza. 49. Tali norme generali erano già previste dal regolamento n. 44/2001 e dallo strumento che lo ha preceduto, vale a dire la Convenzione di Bruxelles del 1968 ( 26 ). Al momento dell’adozione del regolamento n. 1215/2012, il legislatore dell’Unione ha mantenuto dette norme, ma ha aggiunto una regola specifica in materia di litispendenza per i casi in cui è presente un accordo di scelta del foro. 50. In forza di tale regola specifica, qualora un accordo attribuisca all’autorità giurisdizionale di un determinato Stato membro la competenza esclusiva a esaminare e decidere le controversie sorte tra le parti, l’autorità prescelta deve poter accertare in via prioritaria se sia competente a conoscere della controversia, anche qualora non sia stata adita per prima (priorità inversa). Ciò discende dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi del quale, qualora l’autorità giurisdizionale prescelta sia adita, «qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo». Inoltre, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, qualora l’autorità giurisdizionale designata abbia accertato la propria competenza in base all’accordo, tali altre autorità giurisdizionali «dichiara[no]» la propria incompetenza. 51. Ricordo che tale norma specifica è stata introdotta per «migliorare l’efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e impedire tattiche processuali scorrette» ( 27 ). Questi ultimi termini si riferiscono ai casi sovente descritti come «azioni torpedo» nei quali, quando sopravviene un disaccordo, la parte che ha interesse a non controvertere dinanzi all’autorità giurisdizionale prescelta presenta rapidamente la sua domanda (spesso diretta a ottenere una dichiarazione negativa di responsabilità) dinanzi a un giudice non prescelto, in particolare in uno Stato in cui il procedimento è notoriamente lento. 52. Ai sensi della regola generale sulla litispendenza, un siffatto approccio impediva all’autorità giurisdizionale prescelta (adita in un secondo momento) di agire, in quanto essa era tenuta a sospendere il procedimento in attesa della decisione dell’autorità giurisdizionale adita per prima e, nel caso in cui quest’ultima dichiarasse la propria competenza (sulla base di un altro criterio di competenza enunciato nel regolamento n. 1215/2012), era tenuta a declinare la propria, nonostante l’accordo di scelta del foro. L’applicazione rigorosa di tali regole poteva quindi privare di effetto gli accordi di scelta del foro ( 28 ). Come ho già osservato, la regola speciale sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 mira a risolvere tale tensione. 53. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte nella sentenza Gjensidige e, nel presente procedimento, dalla [OSCURATO:PERSONA], dal governo spagnolo e dalla Commissione, allorché ha introdotto tale norma specifica, il legislatore dell’Unione non ha modificato i motivi di diniego di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 ( 29 ). Ciò riflette la scelta del legislatore dell’Unione di non estendere alla fase del riconoscimento la tutela (di nuova introduzione) conferita agli accordi di scelta del foro e di dare priorità, in tale fase, al principio del riconoscimento reciproco, come sottolineato dalla Commissione ( 30 ). 54. Di converso, il governo tedesco ha sostenuto che il mancato inserimento della violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 tra i motivi di diniego elencati all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non costituisce un’omissione intenzionale da parte del legislatore dell’Unione, bensì una lacuna normativa. Secondo il governo tedesco, tale lacuna è dovuta al fatto che, quando ha introdotto la nuova regola sulla litispendenza, il legislatore dell’Unione è partito dal presupposto che tale norma sarebbe stata rispettata. Il governo tedesco ritiene quindi che tale omissione non sia decisiva per stabilire se il riconoscimento possa essere negato nelle circostanze qui in discussione. 55. Tale posizione non mi convince. In primo luogo, la Corte ha chiaramente respinto la tesi avanzata dal governo tedesco nella sentenza Gjensidige, da cui risulta che la suddetta omissione è, per l’appunto, cruciale. In secondo luogo, mi sembra che il «presupposto che tale norma sarebbe stata rispettata» era indubbiamente presente allorché il legislatore ha introdotto le norme in materia di competenza che, a differenza della norma in parola, si riflettono nelle disposizioni pertinenti dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 quali motivi di diniego del riconoscimento. Un confronto tra le norme in materia di competenza enunciate nel regolamento n. 1215/2012, da un lato, e l’elenco dei motivi di diniego, dall’altro, indica, piuttosto, che il legislatore non ha trascurato il fatto che, nella pratica, possono verificarsi errori, ma ha identificato soltanto alcuni di essi come idonei a condurre a un diniego del riconoscimento. 56. Infatti, al di là della posizione assunta dal governo tedesco, quanto precede non appare controverso. Tuttavia, il giudice del rinvio prende in considerazione un’altra dimensione del regime di riconoscimento disciplinato dal regolamento n. 1215/2012, su cui mi soffermerò ora. C. Una decisione interlocutoria mediante la quale l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro si dichiara competente in contrasto con un accordo di scelta del foro è una «decisione»? 57. L’applicazione delle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle «decisioni» previste dal regolamento n. 1215/2012, descritte nella sezione precedente, presuppone che la decisione di cui trattasi possa essere qualificata come tale. Le questioni del giudice del rinvio concernono, di fatto, tale condizione sottostante. 58. Infatti, qualora si debba concludere che la decisione dei giudici spagnoli che accerta la competenza internazionale degli stessi ma che, a differenza di quanto avvenuto nella causa che ha condotto alla sentenza Gjensidige, non definisce i diritti e gli obblighi delle parti, non costituisce una «decisione» ai sensi del regolamento n. 1215/2012, in capo ai giudici aditi successivamente (nel caso di specie, i giudici tedeschi) non sussisterebbe alcun obbligo di riconoscimento della stessa. In altri termini, e se intendo tale argomento in modo corretto, non vi sarebbe alcun obbligo da parte di tali giudici di ritenersi vincolati dall’accertamento di competenza effettuato dai giudici aditi per primi (nel caso di specie, i giudici spagnoli), sicché essi non sarebbero tenuti a declinare la propria competenza e, basandosi sull’accordo di scelta del foro di cui trattasi, potrebbero procedere all’esame e statuire sulla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. 59. Osservo che le parti e gli altri interessati nel presente procedimento possono essere suddivisi in due gruppi, a seconda della loro proposta di risposta alla questione, come appena sintetizzata. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA], i governi spagnolo e ceco e la Commissione ritengono che un atto quale la decisione interlocutoria di cui trattasi sia una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 (e che, pertanto essa debba essere riconosciuta in tutta l’Unione, in forza delle norme descritte nella sezione precedente). Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo cipriota sostengono la tesi opposta, che sembra anche essere la soluzione preferita dal giudice del rinvio. 60. Concordo, in sostanza, con la prima delle due tesi. 61. Per spiegare le ragioni che mi inducono a tale conclusione, formulerò alcune osservazioni preliminari sulla nozione di «decisione» (1) per poi soffermarmi sull’interpretazione di tale nozione autonoma del diritto dell’Unione, tenendo conto del testo, del contesto (2) e degli obiettivi pertinenti (3). 1. Osservazioni preliminari sulla nozione di decisione 62. Osservo che il giudice del rinvio chiede indicazioni in merito al termine «decisione» quale figura all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi del quale «[l]a decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare». 63. Tale nozione è definita all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 come, «a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere». Tale disposizione precisa altresì che, «[a]i fini del capo III [in materia di riconoscimento ed esecuzione], [essa] comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento». L’unico limite imposto, in tale contesto, dall’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 è la precisazione, all’ultima frase, che il termine «decisione» «non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione». 64. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte, iniziando dalle sue sentenze relative alla Convenzione di Bruxelles del 1968, risulta che tale nozione di diritto dell’Unione deve essere interpretata in senso ampio ( 31 ). Nello stesso ordine di idee, la Corte ha dichiarato che essa «comprende qualsiasi decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione, purché essa sia stata oggetto, o avrebbe potuto essere oggetto, nello Stato membro di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio» ( 32 ). 65. In particolare, nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha applicato la nozione di decisione ai provvedimenti provvisori e cautelari (come la decisione che fissa in via provvisoria la limitazione della responsabilità degli armatori a un determinato massimale) ( 33 ). Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha inoltre dichiarato che essa comprende una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro abbia declinato la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza (nel caso di specie, ai giudici islandesi, in via esclusiva) ( 34 ). 66. Dopo aver richiamato tali considerazioni generali, affronterò ora l’esame più specifico della questione se la nozione di «decisione» comprenda una decisione interlocutoria con la quale il giudice di uno Stato membro si dichiara competente (in violazione di un accordo di scelta del foro), ma non si pronuncia ancora sui diritti e sugli obblighi delle parti. 2. Interpretazione testuale e contestuale 67. In primo luogo, per quanto riguarda la definizione della nozione di «decisione» di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, nulla nella sua ampia formulazione consente di escludere dal suo ambito di applicazione una decisione interlocutoria come quella di cui trattasi, come ammesso dal giudice del rinvio. Sembra pacifico, inoltre, che tale decisione «sia stata oggetto, o avrebbe potuto essere oggetto, nello Stato membro di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio», ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 65. 68. Le sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sopra citate, sembrano particolarmente pertinenti nel caso di specie, in quanto accolgono l’interpretazione estensiva suggerita dalla definizione della nozione di «decisione» e, per tale motivo, sono state invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’argomento secondo cui le decisioni procedurali (che non si pronunciano sulla fondatezza della domanda) non sono escluse dalla nozione di «decisione». 69. Indubbiamente, concordo con il giudice del rinvio sul fatto che entrambe tali sentenze non riguardano direttamente una decisione quale la decisione interlocutoria di cui trattasi nel caso di specie. Da un lato, a differenza della decisione di cui trattasi, un provvedimento provvisorio (come quello oggetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA]) definisce i diritti e gli obblighi delle parti (anche se soltanto in via provvisoria). Dall’altro lato, una decisione con cui il giudice declina la propria competenza a favore di un altro giudice (di uno Stato terzo), sulla base di un accordo di scelta del foro (oggetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA]) pone fine al procedimento, a differenza della decisione interlocutoria di cui trattasi nel caso di specie (che conferma la competenza dei giudici a esaminare la domanda e a decidere su di essa). 70. Tuttavia, il fatto che la decisione di cui trattasi nel procedimento principale differisca, in un modo o nell’altro, dalle decisioni esaminate nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non significa automaticamente che essa non possa rientrare nella nozione di «decisione». Infatti, e di converso, tenuto conto dell’ampia formulazione di tale definizione, non vedo in che modo una decisione di « mero » accertamento della competenza (possibilmente in contrasto con un accordo di scelta del foro), possa essere esclusa dall’ambito di applicazione di tale nozione, a differenza di una decisione che definisce anche i diritti e gli obblighi delle parti. Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’osservazione, svolta dal giudice del rinvio e dal governo tedesco, secondo cui siffatta esclusione è giustificata dal fatto che gli effetti della decisione interlocutoria di cui trattasi sono «puramente interni» al procedimento (ancora pendente). 71. Ovviamente, non è difficile comprendere in che modo una decisione riguardante unicamente la competenza differisca da una decisione che definisce i diritti e gli obblighi delle parti (o, parimenti, da una decisione che si pronuncia tanto sulla competenza quanto sul merito). Riconosco inoltre senza difficoltà che, negli ordinamenti giuridici nazionali, esistono numerose categorie specifiche di decisioni giudiziarie, dalle quali discendono, ai sensi del diritto nazionale, varie conseguenze giuridiche. 72. Tuttavia, la Corte ha ripetutamente dichiarato che le nozioni utilizzate nel regolamento n. 1215/2012 devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma, il che vale anche, come ho già osservato, per la nozione di cui trattasi. 73. È vero che, di regola, una parte chiede il riconoscimento di una decisione giurisdizionale al fine di far valere un diritto sostanziale che le è stato attribuito, o che è stato dichiarato esistente, e così via. Tuttavia, nulla nella definizione della nozione di «decisione» indica che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare la categoria delle decisioni giudiziarie suscettibili di riconoscimento a quelle caratterizzate da un contenuto specifico (come le decisioni che definiscono diritti ed obblighi, e non relative soltanto alla competenza). Di converso, e come già rilevato al precedente paragrafo 64, la Corte ha escluso che la qualificazione di un atto giudiziario come «decisione» dipenda, per l’appunto, dal suo contenuto. A tal riguardo, ricordo che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha incluso in tale nozione un accertamento negativo di competenza, indipendentemente dalle preoccupazioni, analoghe, sollevate dal giudice del rinvio in tale causa, legate alle specificità della qualificazione dottrinale nazionale delle decisioni di incompetenza ( 35 ). 74. Passando ora al contesto in cui viene utilizzata la nozione di «decisione», ritengo che l’inclusione in tale nozione di atti quali la decisione interlocutoria di cui trattasi sia rilevante, in particolare, in situazioni di litispendenza. 75. È opportuno osservare che, in forza delle norme generali sulla litispendenza enunciate all’articolo 29, paragrafo 1 e 3, del regolamento n. 1215/2012, quando l’autorità giurisdizionale adita per prima accerta la propria competenza, in capo a qualsiasi altra autorità giurisdizionale investita di una controversia fra le stesse parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo sorge l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza. Tale obbligo si applica, mutatis mutandis , all’autorità giurisdizionale non prescelta, in forza della regola della cronologia inversa prevista dalla regola specifica sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1215/2012, qualora l’autorità giurisdizionale prescelta in un accordo esclusivo di scelta del foro dichiari la propria competenza. 76. A tal riguardo, non è chiaro in che modo la corretta applicazione di tale obbligo (di declinare la competenza) possa essere garantita se una decisione giurisdizionale contenente un «mero» accertamento di competenza non rientrasse nella nozione di «decisione» che può (e deve) essere riconosciuta. 77. Infatti, se si ritenesse che tali accertamenti «autonomi» in materia di competenza non possono essere considerati «decisioni» suscettibili di riconoscimento, non sussisterebbe alcun obbligo, per un giudice che non ha priorità nell’esame della propria competenza ai sensi della pertinente regola sulla litispendenza, di declinare la propria competenza una volta accertata la competenza del giudice «prioritario» (in una decisione interlocutoria). Ciò rischia, a sua volta, di privare le norme sulla litispendenza di cui al regolamento n. 1215/2012 del loro effetto utile (indipendentemente dalla questione se la situazione rientri nella regola generale o specifica sulla litispendenza). 78. Ciò detto, si potrebbe certamente suggerire che l’applicazione della regola della litispendenza non dipenda dall’applicazione della nozione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Infatti, si potrebbe sostenere che una decisione contenente un mero accertamento in materia di competenza non ha il contenuto «esecutivo» (nel senso attinente ai diritti sostanziali e ai corrispondenti obblighi) per il quale le norme sul riconoscimento e sull’esecuzione risultano essere state concepite ( 36 ). Dunque, si potrebbe anche sostenere, che, in particolare, l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza allorché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale «prioritaria» discende dagli obblighi specifici enunciati all’articolo 29, paragrafo 3, e all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012. Sulla base di tale ragionamento, si potrebbe concludere che l’esistenza di una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale regolamento non è necessaria per far scattare detto obbligo. 79. Tuttavia, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] risulta che le decisioni contenenti meri accertamenti in materia di competenza sono «decisioni» suscettibili di riconoscimento. Pertanto, salvo che la Corte intenda ritornare su tale conclusione ( 37 ), l’adozione della soluzione opposta, nel caso di specie, sarebbe incompatibile con la sua giurisprudenza. Infatti, non vedo in che modo la situazione originata da una decisione di incompetenza (oggetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe diversa da quella derivante da una decisione di accertamento positivo della competenza (oggetto della presente causa), quando entrambe le situazioni sono esaminate dalla prospettiva specifica del contenuto delle decisioni di cui trattasi. 80. A tal riguardo, mi sembra che l’inclusione di una decisione, quale la decisione interlocutoria qui in discussione, nella nozione di «decisione» suscettibile di riconoscimento eviti il rischio che l’obbligo di declinare la competenza in forza delle norme sulla litispendenza non sia rispettato per il motivo che una decisione di mero accertamento della competenza a conoscere di una controversia non avrebbe un contenuto esecutivo e non potrebbe quindi beneficiare del riconoscimento reciproco. 81. Tuttavia, la posizione secondo cui una decisione interlocutoria che si limita a confermare la competenza di un giudice a esaminare e decidere una controversia rientra nella nozione di «decisione» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve ancora essere valutata alla luce degli obiettivi pertinenti perseguiti da tale regolamento. 3. Sull’e same degli obiettivi pertinenti 82. È del tutto evidente che la conclusione secondo cui una decisione interlocutoria come quella di cui trattasi costituisce una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), e dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è conforme al principio della fiducia reciproca e all’obiettivo di garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie. Resta tuttavia da verificare se tale posizione debba essere modificata alla luce dell’obiettivo specifico di tutela dell’effetto utile degli accordi di scelta del foro che, come spiegato, è perseguito dal regolamento n. 1215/2012 mediante la regola sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, di quest’ultimo (come riconosciuto dal considerando 22 di tale regolamento). 83. Il giudice del rinvio ritiene che tali accordi sarebbero privati del loro effetto utile nel caso in cui la decisione interlocutoria di cui trattasi fosse considerata una «decisione» suscettibile di riconoscimento. Inoltre, riconoscere tale decisione interlocutoria nonostante il fatto che, in sede di sua adozione, i giudici spagnoli hanno disatteso l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 condurrebbe essenzialmente al risultato che si sarebbe prodotto prima dell’adozione della norma specifica sulla litispendenza e che tale norma mira, per l’appunto, ad evitare (v. supra , paragrafi da 49 a 51), come sostenuto, in sostanza, dalla [OSCURATO:PERSONA]. 84. Come già menzionato nella parte introduttiva delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio ritiene che, poiché, a differenza della situazione che ha condotto alla sentenza Gjensidige, il merito della domanda non è ancora stato esaminato, non sarebbe troppo tardi per condurre la causa sui binari corretti, dato che resta possibile, per i giudici aditi per primi (nel caso di specie, i giudici spagnoli), adempiere alla regola derivante dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 sospendendo il procedimento a favore del giudice prescelto. Il giudice del rinvio ritiene che ciò valga a prescindere dall’eventuale autorità di cosa giudicata che potrebbe essere attribuita all’accertamento di competenza effettuato dai giudici spagnoli ai sensi del diritto spagnolo, poiché dovrebbe prevalere il primato del diritto dell’Unione. 85. Analogamente, i governi tedesco e cipriota ritengono che il termine «decisione» debba essere interpretato in senso restrittivo (in quanto deroga eccezionale all’approccio costantemente accolto dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa a tale nozione). Il governo tedesco riconosce che tale interpretazione restrittiva limiterebbe l’obbligo di riconoscimento reciproco e inciderebbe sul principio della fiducia reciproca. Tuttavia, esso ritiene che tale impatto sarebbe minimo, a causa degli «effetti interni», precedentemente menzionati, della decisione interlocutoria di cui trattasi. Tale governo ritiene che l’impatto sul principio della fiducia reciproca sarebbe, in realtà, ben maggiore se una decisione adottata in violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/2015 beneficiasse di riconoscimento. 86. Pur ammettendo che la tutela degli effetti pratici degli accordi di scelta del foro costituisce una preoccupazione legittima, ritengo che la tutela accordata a tali accordi in forza della specifica regola sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 non giustifichi l’esclusione di una decisione contenente un mero accertamento in materia di competenza dalla nozione di «decisione» ai sensi del regolamento n. 1215/2012. 87. In primo luogo , ricordo che tale regolamento si basa sul presupposto che, per quanto attiene l’applicazione delle norme in materia di competenza, le autorità degli Stati membri si trovano, fondamentalmente, su un piano di parità. Tale presupposto si fonda sul principio della fiducia reciproca, che è alla base del regolamento n. 1215/2012 e trova concreta espressione nell’elenco dei motivi tassativi di diniego del riconoscimento (la violazione di un accordo di scelta del foro o, parimenti, delle norme sulla litispendenza non figura in tale elenco). L’impianto di tale regolamento, prevedendo soltanto un numero limitato di motivi di diniego del riconoscimento, esige quindi che, qualora il convenuto intenda contestare la competenza dello Stato d’origine, lo faccia avvalendosi del sistema di rimedi previsto da tale Stato membro ( 38 ). 88. Tuttavia, in antitesi con l’impianto del regolamento n. 1215/2012, concludere che una decisione di mero accertamento della competenza (in contrasto con un accordo di scelta del foro) non costituisce una «decisione» ai sensi del regolamento n. 1215/2012 equivarrebbe a introdurre una nuova categoria di decisioni giudiziarie che non sono soggette all’obbligo di riconoscimento reciproco, creando così, di fatto, un’eccezione non prevista a tale principio ( 39 ). 89. In secondo luogo , la soluzione opposta comporterebbe, di fatto, la possibilità, per il giudice che dichiari la propria competenza esclusiva sulla base di un accordo di scelta del foro che è stato disatteso, di esaminare e decidere la controversia, determinando così la permanenza di due procedimenti paralleli e creando, di conseguenza, un rischio di decisioni contraddittorie. Tuttavia, è proprio tale situazione che il legislatore dell’Unione ha inteso evitare mediante la regola specifica sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1205/2015 (nonché mediante la regola generale sulla litispendenza di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento) ( 40 ). A tal riguardo, mi sembra che, nel caso in cui il coordinamento di procedimenti paralleli non possa essere garantito mediante la regola specifica sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, a causa del mancato rispetto di tale norma, insistere sul fatto che l’accordo di scelta del foro deve essere rispettato (e che i giudici prescelti devono quindi poter conoscere della controversia) si porrebbe direttamente in contrasto con l’obiettivo di evitare procedimenti paralleli e decisioni contraddittorie. Per tale ragione, mi sembra che la soluzione che meglio contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo (e che, per estensione, favorisce l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia) si rinvenga nella regola enunciata all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 ( 41 ). 90. Una soluzione del genere implicherebbe che, quando un giudice diverso da quello prescelto in un accordo esclusivo di scelta del foro statuisce per primo (adottando una decisione interlocutoria con la quale si dichiara competente, in contrasto con l’accordo di scelta del foro e con la regola sulla litispendenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012), il giudice prescelto in tale accordo dovrebbe declinare la propria competenza sulla base della regola generale sulla litispendenza prevista all’articolo 29, paragrafo 3, di tale regolamento. Infatti, mi sembra che, una volta constatato che l’esistenza di procedimenti paralleli non può essere evitata mediante il meccanismo di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 e un giudice diverso da quello prescelto nell’accordo di scelta del foro decide per primo (dichiarandosi competente), tali procedimenti paralleli ricadano sotto la regola generale sulla litispendenza prevista all’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012. 91. A quest’ultimo riguardo, e per rispondere a una preoccupazione specifica sollevata sia dal giudice del rinvio che dalla [OSCURATO:PERSONA], non ritengo che siffatta conclusione determinerebbe un conflitto negativo di competenza (in cui l’applicazione delle norme sulla competenza conduce all’assenza di un giudice competente a esaminare e decidere la controversia). In particolare, il giudice del rinvio ritiene che una situazione del genere potrebbe verificarsi qualora i giudici tedeschi declinassero la propria competenza nonostante l’accordo di scelta del foro e i giudici spagnoli modificassero la loro decisione, che il giudice del rinvio considera in contrasto con l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 (il che, se ben comprendo l’argomento, rende ancora più plausibile siffatta modifica). 92. Tale preoccupazione è indubbiamente rilevante. È opportuno chiarire che le norme in materia di litispendenza di cui al regolamento n. 1215/2012 mirano, anzitutto, a evitare conflitti positivi di competenza (e i problemi discendenti da eventuali decisioni contraddittorie). Tuttavia, è evidente che tale regolamento deve essere interpretato in modo da assicurare il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 93. A tal riguardo, dalla decisione di rinvio non risulta chiaramente se la decisione dei giudici spagnoli sia definitiva o meno ai sensi del diritto spagnolo. Il governo spagnolo, tuttavia, ha spiegato, in udienza, che essa è definitiva (nel senso che la competenza dei giudici spagnoli non può più essere contestata). 94. Da un lato, tale aspetto potrebbe essere, prima facie , accantonato in quanto irrilevante, dato che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], dal governo ceco e dalla Commissione, il riconoscimento di una decisione non dipende dal suo carattere definitivo. Infatti, l’articolo 38, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 stabilisce che «[l]’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se: a) la decisione è impugnata nello Stato membro d’origine» ( 42 ). Ne consegue, attraverso un ragionamento a contrario , che il riconoscimento di una decisione è possibile anche in assenza di autorità di cosa giudicata della decisione in questione ai sensi del diritto dello Stato d’origine. 95. Tuttavia, e dall’altro lato, ricordo che, in forza di entrambe le norme sulla litispendenza di cui al regolamento n. 1215/2012, l’obbligo per un’autorità giurisdizionale di declinare la propria competenza a favore di un’altra sorge quando l’autorità giurisdizionale «prioritaria» ha accertato la propria competenza . Il testo delle norme pertinenti non precisa in che modo tale momento debba essere determinato. Tuttavia, la Corte ha chiarito, in sostanza, che il giudice «prioritario» accerta la propria competenza allorché «non abbia declinato d’ufficio la propria competenza» e «nessuna delle parti l’abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal rispettivo ordinamento processuale nazionale, come il primo atto difensivo» (in quanto, a partire da tale momento, la parte non può più, di regola, contestare la competenza del giudice nel procedimento in quanto tale) ( 43 ). La Corte ha concluso che tale soluzione non determina il rischio di conflitti negativi di competenza, poiché, in sostanza, la competenza del giudice adito per primo (in forza della regola generale sulla litispendenza) non può più essere contestata ( 44 ). 96. A mio avviso, individuare il momento di accertamento della competenza, ai fini dell’applicazione delle regole sulla litispendenza, nel momento in cui tale competenza non è più suscettibile di contestazione significa che l’obbligo di declinare la competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 (o dell’articolo 31, paragrafo 3, del medesimo regolamento) può sorgere in differenti fasi del procedimento, a seconda che il convenuto conservi o meno la possibilità di contestarla. Il limite alla contestazione della competenza (in ragione dell’autorità di cosa giudicata) può intervenire dopo la pronuncia della sentenza di primo grado o anche in una fase successiva, nel corso del procedimento d’impugnazione (a seconda del fatto che il convenuto abbia contestato la competenza in primo grado e in sede di impugnazione, fatte salve le pertinenti norme procedurali) ( 45 ). Ritengo pertanto che gli obiettivi di prevenire il rischio di decisioni contraddittorie e di garantire una buona amministrazione della giustizia (anch’esse intrinseche nella norma sulla litispendenza) siano perseguiti più efficacemente quando la competenza è accertata con riferimento a tale momento e non soltanto con riferimento all’adozione della decisione di primo grado (anche in considerazione del fatto che detto momento può sopraggiungere prima dell’adozione di una decisione). In tal modo, il giudice «non prioritario» declinerà la propria competenza soltanto quando è ragionevole supporre che il giudice «prioritario» procederà a un esame del merito. Inoltre, in ogni caso, le conseguenze negative del protrarsi di procedimenti paralleli pendenti in attesa di un’eventuale impugnazione sono minime, dato che il procedimento pendente dinanzi al giudice «non prioritario» sarà, di norma, sospeso. 97. Tale risultato differisce dalla norma di cui all’articolo 38, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, ai sensi della quale il fatto che una decisione sia impugnata in uno Stato membro non ne impedisce il riconoscimento in un altro Stato membro [il giudice « può sospendere il procedimento (...) se (...) la decisione è impugnata» (il corsivo è mio)]. 98. Per tale ragione, mi sembra che, fermo restando che l’obbligo di riconoscere una decisione contenente un mero accertamento in materia di competenza può sorgere indipendentemente dal fatto che essa sia o meno definitiva (come risulta dall’articolo 38, lettera a), del regolamento n. 1215/2012), ciò che è più rilevante ai fini della soluzione pratica di una situazione di litispendenza come quella sorta dinanzi al giudice del rinvio è che l’obbligo, per il giudice prescelto mediante un accordo di scelta del foro che non è stato rispettato, di declinare la propria competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2015 sorge soltanto quando la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata nel modo sopra descritto (ossia quando tale competenza non può più essere contestata). 99. Infine , rilevo che il giudice del rinvio ritiene altresì (se ben comprendo, quale argomento alternativo rispetto alle preoccupazioni fondate sul rischio di conflitti negativi di competenza) che, ove la decisione dei giudici spagnoli abbia acquisito autorità di cosa giudicata (cioè non sia più suscettibile di impugnazione), ciò non impedirebbe a detti giudici di modificare il proprio orientamento e di adempiere all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, così da ricondurre la controversia ai binari corretti. 100. La conclusione cui sono giunto in precedenza rende tale considerazione irrilevante. Tuttavia, per completezza, non ritengo che l’eventuale autorità di cosa giudicata dell’accertamento di competenza ai sensi del diritto dello Stato membro del giudice non prescelto possa essere accantonata con leggerezza, semplicemente mediante un richiamo al primato del diritto dell’Unione. 101. Infatti, non vi è un obbligo generale ai sensi del diritto dell’Unione che imponga a «un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto» ( 46 ). La Corte ha ricordato a più riprese l’importanza del principio dell’autorità di cosa giudicata, che, in parole povere, è giustificato dall’interesse di garantire la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché una buona amministrazione della giustizia ( 47 ). Sebbene la Corte abbia individuato varie circoscritte eccezioni a tale premessa, nessuna di esse sembra applicabile nel caso di specie ( 48 ). In ogni caso, tale questione dovrebbe essere esaminata alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, che disciplinano l’esercizio dell’autonomia procedurale degli Stati membri conformemente al dovere di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE ( 49 ). Ciò premesso, alla luce della mia proposta di cui sopra, mi limiterò a tali osservazioni generali, poiché non ritengo necessario approfondire tale aspetto della causa. 102. Alla luce di quanto precede, concludo che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretati nel senso che il termine «decisione», ai sensi di tali disposizioni, comprende una decisione mediante la quale l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita per prima, si dichiara competente (senza procedere all’esame della causa nel merito), in violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, mentre l’obbligo di riconoscere siffatta decisione sorge indipendentemente dal suo eventuale carattere definitivo, l’obbligo, per il giudice prescelto mediante un accordo di scelta del foro che è stato disatteso, adito successivamente, di declinare la propria competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, sorge soltanto quando la competenza dell’autorità giurisdizionale (non prescelta), preventivamente adita, sia stata accertata ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ossia quanto tale competenza non può più essere contestata nel procedimento pendente. V. Conclusione 103. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini: «L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretati nel senso che il termine “decisione”, ai sensi di tali disposizioni, comprende una decisione mediante la quale l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita per prima, si dichiara competente (senza procedere all’esame della causa nel merito), in violazione dell’articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento. Mentre l’obbligo di riconoscere siffatta decisione sorge indipendentemente dal suo eventuale carattere definitivo, l’obbligo, per il giudice prescelto mediante un accordo di scelta del foro che è stato disatteso, adito successivamente, di declinare la propria competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, sorge soltanto quando la competenza dell’autorità giurisdizionale (non prescelta), preventivamente adita, sia stata accertata ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, ossia quanto tale competenza non può più essere contestata nel procedimento pendente. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1). 3 Il giudice del rinvio ritiene che tali procedimenti non abbiano «il medesimo oggetto e il medesimo titolo», ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, questione che sarà discussa nel prosieguo. 4 Come spiegherò più dettagliatamente nel prosieguo, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, qualora un accordo tra le parti conferisca competenza esclusiva all’autorità giurisdizionale di un determinato Stato membro, l’autorità prescelta deve avere priorità nel pronunciarsi sulla propria competenza a conoscere della controversia, anche se non è stata adita per prima. 5 L’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 dispone che «[l]a decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare». 6 V. sentenza del 21 marzo 2024, Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2024:252; in prosieguo: la «sentenza Gjensidige»). 7 La decisione di rinvio non contiene ulteriori informazioni in merito alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a tale procedimento. 8 Dalla decisione di rinvio risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania) ha espresso dubbi a tal riguardo. 9 V., a tal riguardo, in particolare, sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 35 e giurisprudenza citata). 10 V., a tal riguardo, sentenza del 29 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑453/23, EU:C:2025:285, punto 26 e giurisprudenza citata). 11 V. le mie conclusioni nella causa Procureur de la République (Concorso di un mandato d’arresto europeo e di una richiesta di estradizione) (C‑763/22, EU:C:2024:707, paragrafo 84 e nota 33). Inoltre, e in relazione a tale aspetto, ricordo che le parti non godono di alcun diritto soggettivo a che sia proposta una determinata questione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE. V. sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:799, punti 54 e 55), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] – II (C‑386/24, EU:C:2025:775, paragrafi 49 e 50). 12 Ai sensi dell’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012, «[l]a decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività». 13 V., al riguardo, considerando 3 e 26 del regolamento n. 1215/2012 V., ad esempio, sentenza Gjensidige, punto 60, e le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑683/24, paragrafo 96), presentate lo stesso giorno delle presenti conclusioni. 14 V., in particolare, considerando 4, 6 e 26 del regolamento n. 1215/2012. 15 L’articolo 52 del regolamento n. 1215/2015 stabilisce che «[i]n nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto». 16 Articolo 45, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012. Secondo la relazione [OSCURATO:PERSONA], «[l]’assenza di riesame del merito implica totale fiducia nella giurisdizione dello Stato originario. La fiducia nella fondatezza della sentenza deve normalmente estendersi all’applicazione che il giudice ha fatto delle norme di competenza [armonizzate] della convenzione»; v. relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata a Bruxelles il 27 settembre 1986) elaborata dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pag. 1), pag. 46 (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»). La Corte cita tale passaggio nella sentenza del 15 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑456/11; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2012:719, punto 37). 17 V., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑456/11, in prosieguo: le «conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2012:554, paragrafi 72, 73 e 75). 18 Sentenza Gjendisige, punto 46 e giurisprudenza citata. Nel contesto del regolamento n. 44/2001, v., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 35 e giurisprudenza citata. Nel contesto della Convenzione di Bruxelles del 1968, v. sentenze del 28 marzo 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 31) e del 27 giugno 1991, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑351/89, EU:C:1991:279, punti 23 e 24). Ricordo che, «[p]oiché il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale a sua volta ha sostituito la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di uno di questi strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri atti quando tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti». V., ad esempio, sentenza Gjensidige, punto 40 e giurisprudenza citata. 19 Rilevo che i fatti all’origine della sentenza Gjensidige erano disciplinati dalla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978. Tuttavia, in ragione dell’assenza, in tale convenzione, di norme specifiche in materia di riconoscimento, tale aspetto è disciplinato dal regolamento n. 1215/2012 (ed è stato quindi esaminato dalla Corte alla luce di tale strumento). V. sentenza Gjensidige, punti da 43 a 47. 20 La Corte ha altresì esaminato il motivo di diniego di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2015 relativo all’ordine pubblico, che, come precisato dall’articolo 45, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1215/2015, non può essere applicato alle norme in materia di competenza. Sentenza Gjensidige, punti da 51 a 53. 21 Tali norme di tutela in materia di competenza sono enunciate nel capo II, sezioni da 3 a 5, del regolamento n. 1215/2012. 22 Si tratta delle situazioni elencate all’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012. Esse concernono: i) taluni aspetti relativi ai beni immobili, ii) questioni societarie, iii) la validità di trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, (iv) la validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi e v) l’esecuzione delle decisioni. 23 Ricordo che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la competenza attribuita ai sensi di un accordo di scelta del foro è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. Ricordo altresì che l’articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 è inserito nel capo II, sezione 7, di tale strumento. Questo dettaglio è rilevante, in quanto l’eccezione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2015 fa riferimento alle decisioni in contrasto con i criteri di competenza elencati nel capo II, sezione 6. 24 V. le mie conclusioni nella causa Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2023:994, paragrafo 86; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa Gjensidige»). 25 V., a tal riguardo, sentenza Gjensidige, punto 73. V. anche Commissione europea, «[OSCURATO:PERSONA] sulla revisione del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», COM(2009) 175 final, pag. 5. 26 V. articolo 21 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e articolo 27 del regolamento n. 44/2001. 27 V. il considerando 22 del regolamento n. 1215/2012. V. anche Law, S., «Article 31», in [OSCURATO:PERSONA], M. (a cura di), Brussels I Bis: A Commentary on Regulation (EU) No 1215/2012 , [OSCURATO:PERSONA] (Serie: [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]), 2022, pagg. da 490 a 499, pag. 495 et seq. 28 V., in particolare, nel contesto della Covnvenzione di Bruxelles del 1968, sentenza del 9 dicembre 2003, Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657, punti da 41 a 54). V. Mankowski, P., «[OSCURATO:PERSONA] von Gerichtsstandsvereinbarungen vor abredewidrigen Klagen durch Art. 31 Abs. 2 EuGVVO n.F.», RIW 2015 , pagg. da 17 a 24; Law, S., «Article 31», in [OSCURATO:PERSONA], M. (a cura di), Brussels I Bis: A Commentary on Regulation (EU) No 1215/2012 , [OSCURATO:PERSONA] (Serie: [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]), 2022, pagg. da 490 a 499, in particolare pag. 494. 29 Sentenza Gjensidige, punto 73. 30 V. anche, a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa Gjensidige, paragrafi 91 e 98. 31 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 25 a 29. [OSCURATO:PERSONA], op. cit. alla nota 16, in particolare pag. 42; relazione sulla convenzione di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, del 9 ottobre 1978 (firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1979) (GU 1979, C 59, pag. 71), punti 184 e 191. 32 Sentenza del 20 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (C‑700/20, EU:C:2022:488, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenza del 14 ottobre 2004, MærskOlie & Gas (C‑39/02; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2004:615, punto 50 e giurisprudenza citata). 33 Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 52. 34 Inoltre, la Corte ha concluso che la constatazione, da parte del giudice di uno Stato membro, della propria incompetenza, a causa della validità di siffatta clausola, è vincolante per il giudice adito dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento. Sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 43. 35 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 20, che riporta la spiegazione del giudice del rinvio in tale causa, da cui risulta che, secondo la dottrina giuridica tedesca, una decisione con cui il giudice declina la propria competenza è una «sentenza meramente processuale» («Prozessurteil»), poiché respinge il ricorso in quanto irricevibile, non sussistendo i presupposti necessari per pronunciare una decisione nel merito. 36 V., in tal senso, Mankowski, P., «[OSCURATO:PERSONA] von Gerichtsstandsvereinbarungen vor abredewidrigen Klagen durch Art. 31 Abs. 2 EuGVVO n.F.», Recht der internationalen Wirtschaft , 2015, pagg. da 17 a 24. 37 Per una discussione delle implicazioni di tale causa, v. Voulgarakis K.D., «Reflections on the scope of “EU res judicata” in the context of Regulation 1215/2012», Journal of [OSCURATO:PERSONA] , 2020, 16:3, pagg. da 451 a 464. 38 V. anche, in tal senso, conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafi da 46 a 48. 39 [OSCURATO:PERSONA], punti 30 e 31, e del 7 aprile 2022, H Limited (C‑568/20, EU:C:2022:264, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 40 O, parimenti, attraverso la norma sulla connessione prevista all’articolo 30 del regolamento n. 1215/2012. Essa concerne procedimenti che non soddisfano le condizioni per essere considerati come aventi il medesimo oggetto, il medesimo titolo e le stesse parti (il che costituisce il presupposto per l’applicazione delle norme sulla litispendenza), ma nei quali l’affinità tra le questioni sollevate giustifica una sospensione del procedimento e, in circostanze specifiche, una dichiarazione di incompetenza del giudice successivamente adito. 41 V. anche Mankowski, P., «[OSCURATO:PERSONA] von Gerichtsstandsvereinbarungen vor abredewidrigen Klagen durch Art. 31 Abs. 2 EuGVVO n.F.», RIW , 2015, pagg. da 17 a 24. 42 Il corsivo è mio. 43 Sentenza del 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e [OSCURATO:PERSONA] assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 44). La Corte ha raggiunto tali conclusioni nel contesto della regola generale sulla litispendenza (prevista dal regolamento n. 44/2001 ed equivalente all’articolo 29 del regolamento n. 1215/2012), ma lo stesso deve valere anche per la regola specifica sulla litispendenza (di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012), poiché il momento in cui il giudice «non prioritario» deve declinare la propria competenza è definito allo stesso modo. Se è vero che la Corte ha dichiarato che la sua sentenza non si applica ai casi in cui il giudice successivamente adito (in forza della regola generale sulla litispendenza) gode di competenza esclusiva, è tuttavia chiaro che la Corte ha fatto riferimento, a tal riguardo, ai criteri di competenza esclusiva ai quali non si può derogare convenzionalmente (e la cui violazione può comportare il diniego del riconoscimento ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012, come spiegato in precedenza). Ibidem , punto 26. 44 Ibidem , punti 42 e 43. 45 BeckOK ZPO/Eichel, 60. Ed. 1.3.2026, [OSCURATO:PERSONA]VO Art. 29 Rn. 47. 46 V., ad esempio, sentenza del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 47 V., ad esempio, sentenze del 18 dicembre 2025, Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 32) e del 24 ottobre 2018, XC e a. (C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 48 V., per una rassegna di tali eccezioni, ad esempio, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Riapertura di un procedimento terminato con una decisione definitiva) (C‑582/21, EU:C:2023:674, paragrafi da 42 a 50 e da 158 a 169) o le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione (C‑17/25, paragrafi da 57 a 64), presentate lo stesso giorno delle presenti conclusioni. 49 V., ad esempio, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑376/23, EU:C:2025:20, punto 73 e giurisprudenza citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1215/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris