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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 31223/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 398-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO dell'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p ro tempore , domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 376/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/06/2020; Ric. 2021 n. 00398 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Palermo, adita dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia e per il Veneto, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano domandato il riconoscimento, in relazione alle procedure di mobilità bandite per l’anno scolastico 2017/2018 nonché ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato antecedentemente all’immissione in ruolo presso scuole paritarie;

2. la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di avvenuta formazione del giudicato interno, sollevata dalla difesa delle appellate quanto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità territoriale, ed ha rilevato che il Ministero,nel contestare la ritenuta equiparazione della scuola paritaria a quella statale, aveva sviluppato argomenti volti a censurare entrambi i capi della sentenza impugnata, che in quella equiparazione trovavano la loro necessaria premessa logica e giuridica;

3. il giudice d’appello ha, poi, richiamato giurisprudenza di questa Corte per affermare la diversità di status giuridico dei docenti della scuola paritaria rispetto a quelli della scuola statale, diversità che giustifica il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio una volta avvenuta all’immissione in ruolo;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione mentre sono rimasti intimati gli [OSCURATO:PERSONA];

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 329, comma 2, c.p.c. in relazione Ric. 2021 n. 00398 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -3- agli articoli 342 e 434 c.p.c., per non avere il giudice di secondo grado rilevato l’intervenuto giudicato interno sui capi della sentenza di primo grado inerenti al riconoscimento del punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità territoriale»;

1.1. la ricorrente deduce che tutte le argomentazioni poste dal Ministero a fondamento della invocata riforma della sentenza impugnata si riferivano alla sola ricostruzione della carriera e, pertanto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto desumereda ciò la prestata acquiescenza al capo della decisione che aveva riconosciuto l’anzianità di servizio ai fini delle procedure di mobilità territoriale;

2. con la seconda critica la Piva si duole della «violazione e falsa applicazione dell’art. 485 del d.lgs. 297/1994 e degli artt. 3 e 33 Cost. per non avere il giudice di secondo grado rilevato l’equiparabilità del servizio prestato presso le scuole statali e paritarie» e, ricostruito il quadro normativo, sostiene, in sintesi, che dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 deve essere fornita un’interpretazione orientata al rispetto dei principi costituzionali richiamati in rubrica, alla luce dei quali risulta irragionevole, una volta disposta dalla legge n. 62/2000 l’equiparazione delle scuole paritarie privatee degli enti locali alle scuole statali, la diversità del trattamento riservato ai docenti in servizio presso le stesse;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto della necessaria specificità, richiesta dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché la ricorrente opera un rinvio per relationem agli atti processuali e non specifica da quali passaggi dell’atto d’appello (non trascritto neppure nelle parti essenziali) dovrebbe essere desunta la volontà dell’amministrazione di prestare acquiescenza al capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’equiparazione fra scuola statale e scuola paritaria (equiparazione pacificamente contestata dal Ministero appellante) ai fini della procedura di mobilità;

3.1. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità ( Cass.

S.U. n. 8077/2012);

3.2. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, Ric. 2021 n. 00398 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -4- nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca ( cfr. fra le più recenti Cass.

S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);

3.3. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che il principio sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazionedi comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105);

3.4. si aggiunga che nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica solo quando le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra e non anche quando quella non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto ( Cass. n. 9141/2007),sicché nella fattispecie correttamente il giudice d’appello ha rilevato che la contestata equiparabilità della scuola paritaria a quella statale impediva la formazione del giudicato interno sul riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini sia della ricostruzione della carriera sia della procedura di mobilità;

4. il secondo motivo è infondato perchéla sentenza impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello statusgiuridico del personale delle scuole paritarie rispettoa quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo ( Cass. n. 32386/2019 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 7583/2022);

4.1. all’enunciazione del principio, qui ribadito perché condiviso dal Collegio, questa Corte è pervenuta all’esito della ricostruzione del quadro normativo, Ric. 2021 n. 00398 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -5- alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dalla quale emerge che il legislatore con la legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata;

4.2. il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuola paritaria, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile la tesi, sulla quale il ricorso si incentra, della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati;

4.3. questa tesi è smentita in radice dall’art. 1 bis del d.l. n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27/2006, che ai commi 6 e7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l’art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti alla ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell’art. 360 comma 6 del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo «personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti»;

5. alle medesime conclusioni di questa Corte, circa la non automatica estensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e le scuole pareggiate, è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, quanto al riconoscimento dell’anzianità ai fini della mobilità territoriale e della partecipazione a procedure straordinarie di reclutamento, ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001, disposizione Ric. 2021 n. 00398 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -6- quest’ultima che consente la valutazione dell’insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell’attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n. 4806/2021);

6. la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria;

7. la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché «i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili» e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione;

8. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, avallato dal Giudice delle leggi, sicché lo stesso deve essere rigettato;

9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo;

10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 00398 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -7- La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per competenze professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 398-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO dell'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p ro tempore , domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avverso la sentenza n. 376/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/06/2020; Ric. 2021 n. 00398 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Palermo, adita dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia e per il Veneto, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano domandato il riconoscimento, in relazione alle procedure di mobilità bandite per l’anno scolastico 2017/2018 nonché ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato antecedentemente all’immissione in ruolo presso scuole paritarie; 2. la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di avvenuta formazione del giudicato interno, sollevata dalla difesa delle appellate quanto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità territoriale, ed ha rilevato che il Ministero,nel contestare la ritenuta equiparazione della scuola paritaria a quella statale, aveva sviluppato argomenti volti a censurare entrambi i capi della sentenza impugnata, che in quella equiparazione trovavano la loro necessaria premessa logica e giuridica; 3. il giudice d’appello ha, poi, richiamato giurisprudenza di questa Corte per affermare la diversità di status giuridico dei docenti della scuola paritaria rispetto a quelli della scuola statale, diversità che giustifica il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio una volta avvenuta all’immissione in ruolo; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione mentre sono rimasti intimati gli [OSCURATO:PERSONA]; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 329, comma 2, c.p.c. in relazione Ric. 2021 n. 00398 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- agli articoli 342 e 434 c.p.c., per non avere il giudice di secondo grado rilevato l’intervenuto giudicato interno sui capi della sentenza di primo grado inerenti al riconoscimento del punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità territoriale»; 1.1. la ricorrente deduce che tutte le argomentazioni poste dal Ministero a fondamento della invocata riforma della sentenza impugnata si riferivano alla sola ricostruzione della carriera e, pertanto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto desumereda ciò la prestata acquiescenza al capo della decisione che aveva riconosciuto l’anzianità di servizio ai fini delle procedure di mobilità territoriale; 2. con la seconda critica la Piva si duole della «violazione e falsa applicazione dell’art. 485 del d.lgs. 297/1994 e degli artt. 3 e 33 Cost. per non avere il giudice di secondo grado rilevato l’equiparabilità del servizio prestato presso le scuole statali e paritarie» e, ricostruito il quadro normativo, sostiene, in sintesi, che dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 deve essere fornita un’interpretazione orientata al rispetto dei principi costituzionali richiamati in rubrica, alla luce dei quali risulta irragionevole, una volta disposta dalla legge n. 62/2000 l’equiparazione delle scuole paritarie privatee degli enti locali alle scuole statali, la diversità del trattamento riservato ai docenti in servizio presso le stesse; 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto della necessaria specificità, richiesta dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., perché la ricorrente opera un rinvio per relationem agli atti processuali e non specifica da quali passaggi dell’atto d’appello (non trascritto neppure nelle parti essenziali) dovrebbe essere desunta la volontà dell’amministrazione di prestare acquiescenza al capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’equiparazione fra scuola statale e scuola paritaria (equiparazione pacificamente contestata dal Ministero appellante) ai fini della procedura di mobilità; 3.1. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità ( Cass. S.U. n. 8077/2012); 3.2. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso, Ric. 2021 n. 00398 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca ( cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 3.3. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che il principio sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazionedi comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105); 3.4. si aggiunga che nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate si verifica solo quando le diverse parti siano del tutto autonome l'una dall'altra e non anche quando quella non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l'altra e trovi in essa il suo presupposto ( Cass. n. 9141/2007),sicché nella fattispecie correttamente il giudice d’appello ha rilevato che la contestata equiparabilità della scuola paritaria a quella statale impediva la formazione del giudicato interno sul riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini sia della ricostruzione della carriera sia della procedura di mobilità; 4. il secondo motivo è infondato perchéla sentenza impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello statusgiuridico del personale delle scuole paritarie rispettoa quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo ( Cass. n. 32386/2019 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 7583/2022); 4.1. all’enunciazione del principio, qui ribadito perché condiviso dal Collegio, questa Corte è pervenuta all’esito della ricostruzione del quadro normativo, Ric. 2021 n. 00398 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dalla quale emerge che il legislatore con la legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata; 4.2. il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuola paritaria, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile la tesi, sulla quale il ricorso si incentra, della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati; 4.3. questa tesi è smentita in radice dall’art. 1 bis del d.l. n. 250/2005, convertito dalla legge n. 27/2006, che ai commi 6 e7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l’art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti alla ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell’art. 360 comma 6 del T.U., riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo «personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti»; 5. alle medesime conclusioni di questa Corte, circa la non automatica estensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e le scuole pareggiate, è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, quanto al riconoscimento dell’anzianità ai fini della mobilità territoriale e della partecipazione a procedure straordinarie di reclutamento, ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001, disposizione Ric. 2021 n. 00398 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- quest’ultima che consente la valutazione dell’insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell’attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n. 4806/2021); 6. la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria; 7. la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché «i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili» e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione; 8. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, avallato dal Giudice delle leggi, sicché lo stesso deve essere rigettato; 9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente. P.Q.M. Ric. 2021 n. 00398 sez. ML -ud. 06-07-2022 -7- La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per competenze professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
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