CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24943/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 del Giudice di pace di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Cremona dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm,), per avere l'imputato fatto ingresso nel territorio dello Stato in violazione della vigente normativa in materia di immigrazione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], denunciando vizio di natura processuale. Peliuc è stato processato in assenza, senza che, secondo il ricorrente, ne sussistessero le condizioni. L'imputato, dopo che il difensore di ufficio aveva rifiutato la domiciliazione, era stato infatti citato secondo il rito degli irreperibili e non avrebbe pertanto avuto conoscenza effettiva del procedimento, né si sarebbe ad essa volontariamente sottratto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 4. Il ricorso è fondato. Dagli atti, che il Collegio è legittimato a compulsare in relazione alla natura processuale della censura, risulta effettivamente che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio presso il cui studio Peliuc aveva eletto domicilio in fase di avvio delle indagini, ricusò immediatamente la domiciliazione, a norma dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. Non essendo intervenuta nuova e diversa elezione di domicilio, correttamente si è provveduto a citare a giudizio l'imputato, non ulteriormente rintracciabile, nelle forme previste dall'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281198-01), e tuttavia - ferma la rituale instaurazione del contraddittorio sotto il profilo formale - il processo sì sarebbe potuto celebrare in assenza solo al riscontro delle condizioni di cui all'art. 420- bis, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato, per il dibattimento, dal successivo art. 484), e quindi soltanto dopo l'acquisita certezza dell'intervenuta conoscenza del procedimento da parte dell'interessato o della volontaria sua sottrazione alla possibilità di conoscenza. La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, in fase di indagini, non era idonea a fornire tale certezza (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01), e non lo era a maggior ragione in quanto il difensore non aveva neppure accettato la domiciliazione. Il giudice a quo, in un caso del genere, avrebbe dovuto verificare gli eventuali altri elementi da cui desumere che vi fosse stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e il suo assistito, tale da far ritenere che questi avesse avuto conoscenza del procedimento, ovvero si fosse volontariamente sottratto alla stessa; altrimenti, avrebbe dovuto procedere a norma dell'art. 420-quater (e 484) cod. proc. pen. 5. La sentenza impugnata, processualmente viziata, deve essere annullata senza rinvio.Gli atti debbono essere trasmessi per la rinnovata celebrazione del giudizio al Giudice di pace di Cremona, in diversa persona fisica in applicazione analogica dell'art. 623, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Cremona, in divers