CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 gennaio 1975 GRASSANO Rocco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 novembre 1956 avverso la sentenza del 6 febbraio 2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di ricettazione, falso, riciclaggio e truffa. Si contestava agli stessi di avere falsificato il documento di proprietà - ricettato in quanto il modulo in bianco era stato rubato - di una autovettura provento di appropriazione indebita; l'operazione era finalizzata al riciclaggio della vettura, trafugata in Germania, attraverso la sua immatricolazione in Italia; si contestava altresì la truffa ai danni degli acquirenti del mezzo, ai quali veniva venduto celandone la provenienza. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 bis cod. pen) e vizio di motivazione: mancherebbe l'elemento oggettivo del riciclaggio in quanto sulla carta di circolazione in bianco, ricettata in quanto provento di furto, sarebbero stati indicati i dati genuini della autovettura, sicché non sarebbe stata attuata alcuna falsificazione funzionale al riciclaggio; si deduceva altresì che le sottoscrizioni apocrife e la produzione di fatture false erano solo funzionali a velocizzare il passaggio di proprietà, ma non ad ostacolare la verifica della provenienza delittuosa del bene. 2.2. Violazione di legge (art. 84 cod. pen.): i reato di falso e quello di riciclaggio comporrebbero un reato complesso e non sarebbero in concorso formale; 2.3. Violazione di legge (art. 133 e 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio: nonostante vi fosse stato un risarcimento le diminuzioni correlate al riconoscimento delle attenuanti non erano state effettuate nella massima estensione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La questione della compilazione del modulo bianco con i dati della autovettura non è stata devoluta con l'appello e la sua valutazione dipende da valutazioni di merito che risultano tardivamente proposte con il ricorso per cassazione. In materia il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271). Il resto delle deduzioni proposte con il primo motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, ovvero una attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto dedotto, non si verte in una ipotesi di reato complesso, ma di concorso formale tra reati. Le Sezioni unite hanno autorevolmente chiarito che nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art.15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore. (Sez. U, Sentenza n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01) Nel caso in esame, il reato di falso lede la fede pubblica e si configura come uno dei possibili strumenti utili a consumare il delitto di riciclaggio, che ha una configurazione normativa che non comprende come elemento costitutivo il delitto di falso, ma vieta tutte le condotte funzionali ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene. Il reato di falso non "struttura" la fattispecie astratta del riciclaggio e tutela un bene diverso da quello tutelato dall'art. 648 bis cod. pen.: dunque non si verte in un caso di reato complesso. Il reato complesso si configura solo quando la legge prevede - in via generale ed astratta - che un segmento della condotta vietata sia costituita da altra condotta idonea in sé ad integrare altro reato, ove consumata isolatamente; analoga situazione si configura quando la legge individua come aggravante una condotta, che se non fosse prevista come accessoria, costituirebbe in sé un reato. Ebbene: l'art. 648 bis non prevede in via generale ed astratta il reato di falso come elemento costitutivo del reato di riciclaggio, dunque non si verte in caso di reato complesso, ma semplicemente di concorso formale. 1.3. Anche le doglianze rivolte nei confronti del trattamento sanzionatorio sono inammissibili. In materia il collegio ribadisce che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame la pena veniva rideterminata in modo favorevole agli imputati in ossequio alle indicate linee ermeneutiche: la sentenza non si presta pertanto ad alcuna censura in questa sede, 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa d