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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42847/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/19,94 avverso la sentenza del 09/06/2022 del Tribunale di Bologna; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Moussif, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Egli lamenta: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come di lieve entità, a norma del comma 5 del citato art. 73; 2) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen..

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

A norma dell'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena può essere proposto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

3. Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

Tanto dicasi, in particolare, anche per quella relativa alla derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve.

La "erronea qualificazione giuridica del fatto", infatti, è soltanto quella che risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).

Nello specifico, invece, il ricorrente fonda il suo assunto su una personale rivalutazione - peraltro manifestamente infondata - delle evidenze probatorie.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/19,94 avverso la sentenza del 09/06/2022 del Tribunale di Bologna; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Moussif, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli lamenta: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come di lieve entità, a norma del comma 5 del citato art. 73; 2) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen.. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena può essere proposto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 3. Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. Tanto dicasi, in particolare, anche per quella relativa alla derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve. La "erronea qualificazione giuridica del fatto", infatti, è soltanto quella che risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971). Nello specifico, invece, il ricorrente fonda il suo assunto su una personale rivalutazione - peraltro manifestamente infondata - delle evidenze probatorie. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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