CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 00336/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](C.U.I. 01GQRTD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte d'appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza emessa il 22 maggio 2024, la Corte di appello di Roma, in accoglimento delle richieste ex art. 599 - bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a tre delitti di furto aggravato in continuazione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l’imputato, deducendo quale unico motivo quello della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancanza delle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.e alla corretta qualificazione giuridica. 3. Il ricorso è inammissibile.Va premesso che aseguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello adopera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- biscod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 -01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 -01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica ritenuta , per altro chiaramente risultante dalle imputazioni riportate in sentenza e corrispondente alle stesse : difatti, mutuando la giurisprudenza formatasi in ordine al rito della applicazione di pena concordata, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come è nel caso in esame, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 –01; mass. Conf. N. 33145 del 2020 Rv. 279842 -01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N . 25617 del 2020 Rv. 279573 -01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 – 01). Per altro, anche rispetto alle questioni rilevabili di ufficio, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordatiimplica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, il che nel caso in esame non è (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 –01). Pertanto, il ricorso è inammissibile. 4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/2024 Il