Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:565
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 30 settembre 2010 (
1
)
Causa C‑239/09
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG
contro
[OSCURATO:PERSONA] und -verwaltungs GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Aiuti di Stato – Programma di privatizzazione di terreni agricoli dei “nuovi Länder” tedeschi – Calcolo del valore di mercato»
I –
Introduzione
1.
Nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di giustizia se una disposizione nazionale che prevede diversi
metodi di calcolo del valore di mercato dei terreni agricoli, situati nei «nuovi Länder» e oggetto di privatizzazione, sia
compatibile con l’art. 87 CE (divenuto art. 107 TFUE).
2.
Tale questione richiede anzitutto di individuare esattamente i detti metodi di calcolo contemplati dalla disposizione controversa
– punto sul quale dal fascicolo emergono opinioni discordanti – per poi esaminare se tali metodi consentano, nella pratica,
di calcolare il valore di mercato effettivo dei terreni privatizzati. Quest’ultimo elemento è essenziale per garantire che
nelle transazioni in questione non venga superato il valore massimo consentito dal diritto dell’Unione per gli aiuti di cui
può beneficiare l’acquirente dei terreni (il 35% del valore di mercato).
3.
Come vedremo più avanti, il carattere tecnico della presente causa e l’imprecisione di alcuni dei suoi elementi principali
obbligano, secondo me, la Corte di giustizia a dare alla questione in oggetto una risposta condizionata e dinamica, dipendente
cioè, da un lato, da diverse valutazioni dei fatti di carattere evolutivo e, dall’altro, dall’interpretazione del diritto
interno da parte del giudice nazionale, e fondata sull’applicazione concreta della disposizione controversa in ciascun caso
specifico.
II –
Contesto normativo
A –
Le norme del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato
4.
Il 10 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite
di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (in prosieguo: la «comunicazione») (
2
), con l’obiettivo di chiarire la propria politica in materia e di ridurre in tal modo il numero dei casi da esaminare.
5.
Nella titolo II, punto 2, lett. a), primo comma, di tale comunicazione, si stabilisce che, qualora le pubbliche autorità non
intendano seguire la procedura di offerta aperta e incondizionata (che si presume avvenga al valore di mercato e non contenga
pertanto aiuti di Stato), «prima delle trattative in vista della vendita deve essere eseguita una valutazione indipendente,
da parte di uno o più periti estimatori indipendenti, per stabilire il valore di mercato sulla base di indicatori di mercato
e di norme di valutazione generalmente riconosciuti. Il prezzo di mercato in tal modo determinato rappresenta il prezzo minimo
di vendita che può essere accettato senza configurare un aiuto di Stato». E il successivo quinto comma specifica che «[p]er
“valore di mercato” s’intende il prezzo a cui i terreni e i fabbricati potrebbero essere venduti con contratto privato tra
un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza, alla data della valutazione, presumendosi che il bene
formi oggetto di un’offerta pubblica sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano la vendita regolare e che un
periodo normale, tenuto conto della natura del bene, sia disponibile per le trattative di vendita».
6.
Il regolamento (CE) n. 950/97, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole (
3
), contiene alcune disposizioni specifiche sugli aiuti erogati nell’ambito della politica agricola. L’art. 7, n. 2, lett. b),
di tale regolamento dispone che il valore totale dell’aiuto, espresso nella percentuale del volume degli investimenti, è limitato
al 35% per gli investimenti in beni immobili situati in zone non svantaggiate. Tale regolamento è stato modificato e sostituito
dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (
4
), il cui art. 7, al secondo comma, stabilisce che «[i]l valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d’investimento
che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% al massimo (…)».
B –
Il diritto tedesco
7.
Le disposizioni regolanti il programma di acquisizione dei terreni agricoli dei nuovi Länder sono contenute nella legge 27
settembre 1994 (Ausgleichsleistungsgesetz – AusglLeistG; in prosieguo: la «legge sulle indennità compensative») (
5
), che, in merito a tale punto, è stata ulteriormente sviluppata attraverso il regolamento 20 dicembre 1995 (Flächenerwerbsverordnung;
in prosieguo: il «regolamento sull’acquisizione di terreni») (
6
).
8.
Ai sensi dell’art. 3, n. 7, della legge sulle indennità compensative, il valore dei terreni agricoli viene calcolato applicando
al valore di mercato una riduzione del 35%.
9.
All’art. 5, n. 1, del regolamento sull’acquisizione di terreni, nella versione applicabile al presente caso, si leggeva:
«Il valore di mercato delle superfici agricole ai sensi dell’art. 3, n. 7, prima e sesta frase (…), dell’Ausgleichsleistungsgesetz
viene determinato in base alle indicazioni del regolamento per l’accertamento di valore [Wertermittlungsverordnung] 6 dicembre
1988 (BGBl. I, pag. 2209) (...). Ove esistano valori di riferimento regionali [regionale Wertansätze] per le superfici coltivabili
e per i pascoli, il valore di acquisizione è determinato sulla base di questi. I valori di riferimento regionali sono pubblicati
dal ministero federale delle Finanze nella Gazzetta ufficiale federale [Bundesanzeiger]. L’acquirente o l’ente di privatizzazione
possono richiedere una diversa valutazione del valore di mercato tramite perizia del comitato di valutazione competente istituito
in loco [Gutachtersausschuss] ai sensi dell’art. 192 del codice dell’edilizia [Baugesetzbuch], sempreché esistano elementi
concreti per ritenere che i valori stabiliti a livello regionale non siano idonei come base per l’accertamento del valore
di acquisizione» (
7
).
C –
Le decisioni della Commissione in merito al regime tedesco di privatizzazione di terreni
10.
In seguito ad una prima decisione in cui la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti
istituito con il programma tedesco di privatizzazione dei terreni (
8
), le autorità tedesche hanno adottato alcune modifiche legislative, talché la normativa tedesca, nei termini poc’anzi descritti,
è stata dichiarata compatibile con l’art. 87 CE con una nuova decisione della Commissione in data 22 dicembre 1999 (
9
).
III –
Causa principale e questione pregiudiziale
11.
La [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]- und -verwaltungs GmbH, in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società convenuta nella causa principale, è una
società interamente controllata dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, ente pubblico competente per gli
incarichi specifici derivanti dall’unificazione della Germania. Quest’ultimo aveva incaricato la [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla privatizzazione
di determinate superfici agricole e forestali.
12.
Con un contratto del 18 dicembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] vendeva alla [OSCURATO:PERSONA] alcuni terreni per uso agricolo che in passato erano
stati di proprietà della Repubblica democratica tedesca. Il prezzo di acquisto ammontava complessivamente ad EUR 245 907,91,
di cui EUR 210 810,18 riguardavano superfici agricole.
13.
[OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso avverso la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il prezzo di vendita era eccessivo,
in quanto sarebbe stato calcolato in base ad una procedura irregolare. Secondo la ricorrente, se fossero stati applicati i
valori di riferimento regionali il prezzo si sarebbe attestato in EUR 146 850,24. Tuttavia, la parte convenuta ribatte che
una vendita a tale prezzo avrebbe costituito un aiuto di Stato contrario all’art. 87 CE.
14.
Ritenendo che la soluzione della causa dipenda dalla questione se l’art. 5 del regolamento sull’acquisizione di terreni violi
o meno l’art. 87 CE, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 5, n. 1, seconda e quarta frase (
10
), del regolamento sull’acquisizione di terreni, adottato in applicazione dell’art. 4, n. 3, punto 1, della legge sulle indennità
compensative, sia contrario all’art. 87 CE».
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
15.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 1º luglio 2009.
16.
Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Commissione ed il governo tedesco.
17.
Il 30 aprile 2010, la Corte di giustizia ha rivolto al governo tedesco due quesiti relativi al comitato di esperti immobiliari
previsto dall’art. 192 del codice dell’edilizia, richiedendo una risposta scritta. Il primo quesito riguardava le norme per
la designazione dei membri del comitato e le norme di funzionamento applicate da quest’ultimo allorché interviene nell’ambito
della privatizzazione di terreni agricoli in base all’art. 5 del regolamento sull’acquisizione di terreni; con il secondo
quesito si chiedeva se, in tale contesto, quando stabilisce il valore di mercato dei terreni, il comitato debba attenersi
ai valori di riferimento o se, al contrario, disponga di potere discrezionale. Il governo tedesco ha risposto ad entrambi
i quesiti con un documento presentato il 28 maggio 2010. Rispetto alla composizione dei comitati di esperti immobiliari esso
afferma, in sintesi, che i loro membri devono possedere una specializzazione in materia ed essere indipendenti (nel senso
che, per esempio, l’attività principale di questi non può consistere nella gestione di immobili dell’ente locale interessato)
e che le regole per la designazione di tali esperti sono stabilite dai diversi Länder. In merito al secondo quesito, il governo
tedesco afferma che i comitati di esperti sono organismi liberi ed indipendenti e che non sono vincolati ad alcun valore di
riferimento, benché esistano alcuni parametri che possono essere presi in considerazione. In una prima fase vengono decisi
i parametri da tenere in considerazione nella valutazione del terreno di cui si tratti e poi si discute del valore che deve
essere attribuito a tali parametri.
V –
Questione pregiudiziale. Riformulazione
A –
I termini della controversia nella causa principale
18.
Nella causa a qua il [OSCURATO:PERSONA] dovrà stabilire se la [OSCURATO:PERSONA], società incaricata della privatizzazione dei terreni agricoli
della ex Repubblica democratica tedesca, abbia agito in conformità della legge nell’ambito dell’operazione effettuata con
la [OSCURATO:PERSONA].
19.
Posta in tali termini, la causa si impernia su un elemento strumentale del regime di privatizzazione, ossia sul metodo di
calcolo del valore di mercato che deve servire come base per la determinazione del prezzo di vendita dei terreni in parola.
20.
Nessuno mette in questione il fatto che, conformemente al diritto dell’Unione, la massima intensità dell’aiuto che può ricevere
il compratore sia pari al 35% del valore di mercato dei terreni acquisiti (
11
). Di conseguenza, l’art. 3, n. 7, della legge tedesca sulle indennità compensative ha stabilito che il valore dei terreni
agricoli debba essere calcolato applicando al valore di mercato una riduzione pari a tale limite massimo del 35%.
21.
Le opinioni divergono allorché si tratta di stabilire il metodo di calcolo che debba essere utilizzato in un caso come quello
di specie, per riuscire ad ottenere il valore effettivo di mercato dei terreni oggetto di privatizzazione, conciliando le
esigenze del diritto interno con i requisiti imposti dai Trattati.
22.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in base all’art. 5 del regolamento tedesco sull’acquisizione di terreni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
calcolare il prezzo di vendita dei terreni utilizzando i valori di riferimento regionali pubblicati ufficialmente, oppure
ricorrendo all’intervento di un comitato di valutazione ai sensi dell’art. 192 del codice dell’edilizia. Avendo optato per
una terza via non espressamente prevista nel citato art. 5, ossia ricavando il prezzo di vendita dalla situazione corrente
del mercato secondo un proprio sistema di calcolo, la convenuta avrebbe agito illegalmente.
23.
Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] replica che, all’epoca della vendita, i valori di riferimento regionali non erano aggiornati, in quanto
non era stato possibile adattare tali valori con sufficiente rapidità alla nuova situazione del mercato nei nuovi Länder,
che era caratterizzata da uno straordinario aumento dei prezzi dei terreni agricoli (
12
). I citati valori non riflettevano una situazione aggiornata del mercato, ma un contesto di prezzi più bassi, che si riferivano
alla situazione di uno o due anni prima. Di conseguenza, se il prezzo di vendita fosse stato calcolato in applicazione dei
valori di riferimento regionali, si sarebbe ottenuto un valore inferiore a quello di mercato e, una volta apportata la riduzione
del 35%, si sarebbe configurata la concessione di un aiuto di Stato illegale.
24.
D’altra parte, lo stesso ministero federale delle Finanze sarebbe stato al corrente di tale situazione quando, il 10 luglio
2007, ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare i valori di riferimento regionali pubblicati nella Gazzetta ufficiale federale (Bundesanzeiger)
,
talché, qualora vi fosse stato uno scarto superiore al 20% rispetto ai prezzi medi applicati in operazioni analoghe nel mercato,
i detti valori regionali potevano non essere presi come base per calcolare il valore di mercato.
25.
Secondo i calcoli effettuati dalla convenuta, siffatta situazione si è verificata nel caso di specie. Per tale ragione, e
date le difficoltà che avrebbe comportato l’effettuazione di una valutazione indipendente per ciascuna vendita nell’ambito
di un programma di privatizzazione di tale ampiezza, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato un insieme di valori di riferimento che essa stessa
aveva elaborato sulla base dei dati ottenuti in altre vendite di terreni effettuate recentemente, nonché sulla base dei dati
forniti dallo stesso comitato di esperti costituito conformemente all’art. 192 del codice dell’edilizia.
26.
Nel loro intervento dinanzi alla Corte di giustizia, la [OSCURATO:PERSONA] ed il governo tedesco sostengono che la convenuta nella causa
a qua ha agito nel rispetto del diritto dell’Unione, nei limiti in cui la determinazione di un valore di mercato aggiornato
ed effettivo costituisce un requisito ineludibile di quest’ultimo (in particolare, ai sensi dell’art. 87 CE e della comunicazione
della Commissione del 1997). Peraltro, essi confermano la regolarità del comportamento della convenuta anche alla luce del
diritto interno, in quanto l’art. 5, n. 1, del regolamento sull’acquisizione di terreni non osta all’impiego di un metodo
di valutazione diverso da quelli ivi espressamente citati.
27.
Orbene, nella questione pregiudiziale il [OSCURATO:PERSONA] non esprime dubbi, se non indirettamente, circa la regolarità
del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. Quello che intende chiarire il giudice del rinvio è se «l’art. 5, n. 1, seconda
e quarta frase», del regolamento sull’acquisizione di terreni sia, in astratto, compatibile con l’art. 87 CE.
28.
Non si tratta pertanto di stabilire se il metodo di calcolo utilizzato in questo caso dalla [OSCURATO:PERSONA] permetta di ottenere il valore
di mercato dei terreni (ciò che non sembra essere in discussione), ma piuttosto se anche gli altri metodi espressamente previsti
dal citato art. 5 consentissero di ottenerlo. Solo in caso affermativo sarebbe possibile dichiarare che il detto precetto
è compatibile con il diritto dell’Unione (
13
).
29.
Orbene, prima di iniziare tale analisi, dobbiamo procedere ad una riformulazione della questione.
B –
Riformulazione della questione
30.
Si deve anzitutto ricordare che il [OSCURATO:PERSONA] si riferisce unicamente alla seconda e quarta frase dell’art. 5, n. 1,
che, nella versione vigente al momento della stipula del contratto, indicavano espressamente due metodi di valutazione, rispettivamente,
i valori di riferimento regionali ed il comitato di valutazione di cui all’art. 192 del codice dell’edilizia.
31.
Pertanto, in linea di principio il [OSCURATO:PERSONA] ha escluso dalla questione pregiudiziale la prima frase dell’art. 5,
a termini del quale «il valore di mercato delle superfici agricole (…) viene determinato in base alle indicazioni del Wertermittlungsverordnung
[regolamento per l’accertamento di valore] 6 dicembre 1988». Tuttavia, il governo tedesco sostiene che tale parte della disposizione
in parola risulta indispensabile al fine di interpretare correttamente la disposizione medesima, e soprattutto per garantire
la sua completa compatibilità con il diritto dell’Unione. Pertanto, al fine di offrire una risposta utile al giudice nazionale,
ritengo opportuno includere nell’analisi l’intero art. 5, n. 1, del regolamento sull’acquisizione di terreni.
32.
In secondo luogo, si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, la Corte di giustizia non può pronunciarsi
direttamente sulla compatibilità di una disposizione nazionale con il diritto dell’Unione. Di conseguenza, il riferimento
all’art. 5 del regolamento sull’acquisizione di terreni dovrà essere indiretto.
33.
Alla luce delle precedenti considerazioni, ritengo che la questione pregiudiziale in esame possa essere riformulata nei seguenti
termini:
«Se sia contraria all’art. 87 CE una disposizione nazionale come l’art. 5, n. 1, del Flächenerwerbsverordnung».
VI –
Analisi della questione pregiudiziale
A –
Sulla questione se i metodi di calcolo di cui all’art. 5, n. 1, consentano di calcolare il valore di mercato effettivo
34.
Come ho rilevato nei precedenti paragrafi, la valutazione della compatibilità dell’art. 5 del regolamento sull’acquisizione
di terreni con l’art. 87 CE implica stabilire se i metodi di calcolo contemplati da tale disposizione risultino idonei al
fine di determinare il reale valore di mercato dei terreni agricoli di cui trattasi. Solo in caso di risposta affermativa
sarà possibile garantire che non venga fissato un prezzo talmente basso da comportare la concessione di un aiuto di Stato
a favore del compratore.
35.
Ai fini di tale analisi, mi sembra opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari.
36.
È sufficiente ricordare che l’importanza di determinare il valore di mercato dei detti terreni deriva dal fatto che la Germania
ha scelto di applicare al prezzo di vendita di questi ultimi la riduzione massima consentita, in questo caso del 35%, calcolata
su tale valore (
14
). Se il detto Stato membro avesse optato per l’applicazione di una riduzione sostanzialmente minore, il rischio che una determinazione
errata del valore di mercato dei terreni si traducesse immediatamente in un aiuto di Stato illegale sarebbe stato considerevolmente
ridotto. Al contrario, allorché, come nel caso presente, lo Stato decide di utilizzare l’intera deduzione che gli è consentita,
ogniqualvolta si possa legittimamente affermare che la determinazione del prezzo di mercato dei terreni non riflette il reale
valore di mercato, risultando inferiore a quest’ultimo, tale discrepanza si traduce in un aiuto illegale.
37.
È chiaro che nessun metodo di determinazione ex ante del valore di mercato è infallibile; ed è altresì evidente che non tutti
i metodi possibili risultano parimenti adeguati. Nella versione originale della disposizione controversa, la Germania aveva
rinunciato sia alla gara pubblica sia alla valutazione individuale, optando per due procedure, una principale, consistente
nell’applicazione dei cosiddetti valori di riferimento regionali, e l’altra, a carattere sussidiario, che comporta la valutazione
dei terreni da parte dell’omonimo comitato il quale, almeno parzialmente, sembra parimenti riferirsi ad una propria tabella
dei valori.
38.
Senza dubbio, il modo migliore per ottenere un valore di mercato consiste nel sottomettere la transazione ad una procedura
di offerta aperta ed incondizionata. Così, la comunicazione della Commissione 10 luglio 1997 presume che le dette vendite
all’asta siano sempre effettuate al valore di mercato, e che quindi non presentino alcun elemento dell’aiuto di Stato. Qualora
non venga seguita la procedura d’asta, tuttavia, la citata comunicazione esprime chiaramente una preferenza per una valutazione
indipendente del bene, effettuata sulla base di «indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciut[e]».
39.
Di conseguenza, il solo fatto che l’art. 5 del regolamento sull’acquisizione di terreni non preveda in tali casi il ricorso
a una procedura d’asta – difficilmente eseguibile nell’ambito di un programma di privatizzazione tanto ampio come quello in
questione – non implica l’incompatibilità della detta disposizione con il diritto dell’Unione.
40.
D’altra parte, a mio giudizio, neppure l’utilizzo di tabelle o di valori di riferimento costituisce di per sé un fattore determinante
per concludere che il metodo di calcolo di cui trattasi è inidoneo al fine di stabilire il valore di mercato: come abbiamo
visto, la stessa comunicazione della Commissione si riferisce all’utilizzo di «indicatori di mercato» e di «norme di valutazione
comunemente riconosciut[e]». Orbene, la detta comunicazione si fonda sulla premessa che siffatti indicatori o criteri devono
essere il più possibile aggiornati, per evitare che gli stessi perdano validità e attualità a causa delle nuove circostanze
del mercato (
15
). Il rischio che ciò accada è indubbiamente maggiore in un contesto di prezzi che tendono particolarmente al rialzo come quello
della fattispecie.
41.
Infine, la maggiore o la minore probabilità che una determinata procedura di calcolo del valore di mercato realizzi l’obiettivo
perseguito comporta indubbiamente conseguenze dal punto di vista della compatibilità del metodo utilizzato con il diritto
dell’Unione. Orbene, poiché la questione è stata formulata, come nel caso presente, nei termini di un giudizio generale ed
astratto su una determinata procedura, si dovrà rilevare un certo grado di «improbabilità» che il risultato desiderato, cioè
la determinazione del valore di mercato, possa essere ottenuto prima di poter dichiarare una violazione del diritto dell’Unione.
42.
Ciò detto, il fatto che tale «improbabilità» non possa essere valutata in termini generali non significa che qualsiasi modalità
di applicazione della disposizione controversa risulti compatibile con il diritto dell’Unione. Di conseguenza, la risposta
che può dare la Corte di giustizia in questo caso potrebbe non essere idonea a risolvere tutti i problemi che possono presentarsi
al giudice nazionale in conseguenza dell’applicazione della disposizione medesima. Al contrario, sarà proprio il detto giudice
a dover esaminare se, nelle circostanze di ciascun caso specifico, si configuri o meno un’ipotesi di aiuto illegale.
43.
In un’ottica di questo tipo ed in tale prospettiva dinamica devono essere esaminati i metodi di calcolo espressamente menzionati
all’art. 5 del regolamento sull’acquisizione di terreni.
1. Il metodo di calcolo basato sui «valori di riferimento regionali» (regionale Wertansätze)
44.
Il punto debole di qualsiasi valore di riferimento – e tale aspetto è stato appena discusso – consiste nel possibile, e direi
perfino prevedibile, «invecchiamento», vale a dire nell’incapacità del valore stesso di riflettere l’evoluzione del mercato
o, in altri termini, nella sua ostentata rigidità a fronte di un fenomeno essenzialmente fluttuante. Ne deriva che la possibilità
di «aggiornare» tali valori assume un’importanza cruciale, e ciò a prescindere dal fatto che non si possa mai garantire l’adeguatezza
di tali aggiornamenti.
45.
Il fascicolo contiene pochi dati concreti circa la procedura di elaborazione dei valori di riferimento regionali (
16
) e, ciò che è più importante, non si indica con quale frequenza o tempestività tali valori vengono aggiornati (dati questi,
che potrebbero variare in funzione del Land).
46.
[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una lettera dell’Ufficio catastale regionale (Landesamt für Vermessung) del Land de Sachsen-Anhalt,
in cui si afferma che esiste un aggiornamento tempestivo (almeno annuale) dei valori immobiliari di riferimento (Bodenrichtwerte)
ai sensi dell’art. 196 del codice dell’edilizia alla base dei valori di riferimento regionali. Anche se venisse confermato,
tale dato rifletterebbe unicamente la situazione nel citato Land.
47.
Quanto al resto, durante il procedimento è stato fatto presente unicamente che, alla data di stipulazione del contratto controverso,
le tabelle ufficialmente pubblicate non riflettevano l’attuale valore di mercato. Pertanto, secondo un’ottica dinamica, si
può concludere nel senso che i citati valori di riferimento regionali possono non corrispondere al valore di mercato qualora
non vengano aggiornati con sufficiente tempestività, specialmente in un contesto di prezzi tendenti al rialzo.
2. Il calcolo demandato ad un «comitato di valutazione» (Gutachtersausschuss)
48.
Tuttavia, lo stesso art. 5 del regolamento sull’acquisizione di terreni sembra eliminare quest’ultimo inconveniente, prevedendo
la possibilità che, in tali casi, il metodo di calcolo basato sui valori di riferimento regionali, che deve essere applicato
in via principale, venga sostituito dall’intervento di un comitato di valutazione competente istituito in loco, che effettuerà
una stima del valore di mercato ai sensi dell’art. 192 del codice dell’edilizia.
49.
L’intervento di tali comitati di valutazione potrebbe essere uno strumento più flessibile, con una maggiore capacità di adattamento
alle rapide variazioni del livello dei prezzi. Tuttavia, dal fascicolo non emerge un’opinione unanime in proposito.
50.
Da una parte, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che i comitati calcolano il valore di mercato «sulla base non delle condizioni
attuali del mercato, ma di un listino dei prezzi di acquisto che, ai sensi dell’art. 195 del codice dell’edilizia, è gestito
dal comitato e può essere vecchio di qualche anno». I comitati di valutazione opererebbero anche, in definitiva, con tabelle
di valori prestabiliti e idonei a causare lo stesso problema di mancanza di attualità dei valori di riferimento regionali (
17
).
51.
In tale contesto, tuttavia, il governo tedesco sostiene che i membri del comitato di valutazione non sono vincolati ad alcun
valore di riferimento e potrebbero adattare la loro decisione sul valore alla luce di altre circostanze. In particolare, la
prima frase dello stesso art. 5 del regolamento sull’acquisizione di terreni, secondo il governo tedesco (
18
), consentirebbe al comitato di valutazione di applicare metodi di valutazione diversi e più flessibili. Ma tornerò su tale
possibilità più avanti.
52.
Anche con tali indizi favorevoli, tale metodo di calcolo può essere considerato compatibile con l’art. 87 CE solo alla condizione
che esso permetta, una volta applicato al caso concreto, di ottenere un risultato adeguato. Ancora una volta, sarà compito
del giudice nazionale stabilire fino a che punto gli indici o le tabelle che il comitato di valutazione abbia applicato o
debba applicare siano sufficientemente aggiornati e se il comitato medesimo goda di una libertà sufficiente per discostarsi,
eventualmente, dai detti valori prestabiliti.
B –
In merito a se l’art. 5, n. 1, contempli altri metodi di calcolo alternativi
53.
Orbene, anche se pervenissimo alla conclusione che i metodi di calcolo poc’anzi esaminati non consentono di garantire adeguatamente
una corretta valutazione del valore di mercato, l’art. 5, n. 1, del regolamento sull’acquisizione di terreni potrebbe ancora
risultare compatibile con il diritto dell’Unione qualora potesse essere interpretato nel senso che il suo tenore letterale
non osta all’applicazione di un meccanismo alternativo per la determinazione del suddetto valore di mercato (per esempio,
il metodo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA]).
54.
Dagli atti non si evince chiaramente se tale metodo di calcolo alternativo sia una possibilità implicitamente contemplata
dal citato art. 5, o se, invece, sia stato necessario disapplicare tale disposizione per trovare una soluzione che fosse conforme
ai requisiti di cui all’art. 87 CE.
55.
Il giudice del rinvio e la Commissione partono dalla premessa che l’art. 5, n. 1, contempla solamente due metodi di calcolo
del valore di mercato. Al contrario, il governo tedesco ritiene che la citata disposizione consenta di applicare altri metodi
di calcolo poiché, nella prima frase, rinvia alle disposizioni generali del regolamento sull’accertamento di valore (Wertermittlungsverordnung),
che contiene tre metodi di valutazione supplementari. La [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, aggiunge che, in ogni caso, l’art. 5 non esclude
il ricorso ad una valutazione individuale dei terreni, effettuata da un perito conformemente alle norme generali che regolano
le controversie in materia civile (art. 404, n. 2, del Zivilprozessordnung, codice di procedura civile).
56.
D’altra parte, la nuova formulazione dell’art. 5, n. 1, del regolamento sull’acquisizione di terreni, che è entrato in vigore
l’11 luglio 2009, contempla già espressamente la possibilità di ricorrere alla valutazione del valore di mercato effettuata
da un perito, che dovrà tenere conto delle «ultime variazioni del valore registrate nell’ambito delle procedure d’asta per
la vendita di terreni analoghi» (
19
).
57.
La scelta dell’una o dell’altra possibile interpretazione della disposizione controversa, anche ammettendo che risulti essenziale
per risolvere la questione pregiudiziale nei termini in cui è stata formulata, non spetta alla Corte di giustizia, ma è compito
del giudice nazionale che è autore del rinvio.
58.
A prescindere da quanto esposto poc’anzi, si deve ricordare che la giurisprudenza ha costantemente indicato che il giudice
nazionale è tenuto a dare della legge nazionale un’interpretazione per quanto possibile conforme ai precetti del diritto dell’Unione (
20
). Il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA] propongono, come ho indicato, un’interpretazione dell’art. 5 del regolamento sull’acquisizione
di terreni conforme a detti precetti, ma sarà il [OSCURATO:PERSONA] a dover stabilire se tale interpretazione sia o meno possibile.
VII –
Conclusione
59.
Conformemente alle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di giustizia di risolvere la questione pregiudiziale formulata
dal [OSCURATO:PERSONA] dichiarando che:
«1) Procedure di determinazione dei valori di mercato dei terreni agricoli come quelle stabilite all’art. 5, n. 1, del regolamento
tedesco sull’acquisizione di terreni 20 dicembre 1995 non sono contrarie all’art. 87 CE, nei limiti in cui:
a) i valori di riferimento indicati come primo criterio di determinazione del valore di mercato siano aggiornati con la frequenza
richiesta dall’evoluzione del mercato, oppure
b) l’intervento del comitato di valutazione indipendente previsto in via sussidiaria non risulti necessariamente vincolato
da criteri di valutazione che rischiano di non tenere il passo con l’evoluzione del mercato.
Spetta al giudice nazionale stabilire, caso per caso, se risultino soddisfatte le condizioni sub a) e b).
2) La questione se una norma nazionale come quella contenuta nel citato regolamento autorizzi o meno il ricorso ad altri criteri
di determinazione del valore diversi da quelli espressamente previsti nella citata disposizione, semmai dovesse acquistare
rilevanza in conseguenza di quanto esposto precedentemente, dovrà essere risolta dal giudice nazionale, in base ad un’interpretazione
conforme con il diritto dell’Unione».
1
– Lingua originale: lo spagnolo.
2
– GU C 209, pag. 3.
3
– Regolamento del Consiglio 20 maggio 1997 (GU L 142, pag. 1).
4
– Regolamento del Consiglio 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).
5
– Legge relativa alle indennità corrisposte dallo Stato a titolo di compensazione delle confische di beni non restituibili
effettuate tra il 1945 ed il 1949 dalla potenza di occupazione sovietica, sulla base del diritto di occupazione o delle sue
prerogative di potenza occupante (Gesetz über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder
besatzungshoheitlicher Grundlage, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können) (BGBl. I 1994, pag. 2624).
6
– Regolamento relativo all’acquisizione di terreni agricoli e silvicoli, alla procedura ed al comitato consultivo costituito
in conformità della legge sulle indennità compensative (Verordnung über den Erwerb land- und forstwirtschaftlicher Flächen,
das Verfahren sowie den Beirat nach dem Ausgleichsleistungsgesetz) (BGBl. I 1995, pag. 2072).
7
– Tale versione è rimasta in vigore fino al 10 luglio 2009. La nuova versione, in vigore a partire dall’11 luglio dello stesso
anno, è del seguente tenore (le modifiche sono sottolineate): «Il valore di mercato delle superficie agricole ai sensi dell’art. 3,
n. 7, prima e sesta frase (…), dell’Ausgleichsleistungsgesetz viene determinato in base alle indicazioni del Wertermittlungsverordnung
[regolamento per l’accertamento di valore] 6 dicembre 1988 (BGBl. I, pag. 2209) (...). Ove esistano valori di riferimento
regionali [regionale Wertansätze] per le superfici coltivabili e per i pascoli, il valore di acquisizione è determinato sulla
base di questi. I valori di riferimento regionali sono pubblicati dal ministero federale delle Finanze nella Gazzetta ufficiale
federale [Bundesanzeiger] (...). Qualora vi siano ragioni per ritenere che i valori stabiliti a livello regionale non siano
idonei come base per l’accertamento del valore di acquisizione,
l’ente di privatizzazione lancia un’offerta tenendo conto dell’evoluzione del valore
. L’acquirente o l’ente di privatizzazione possono richiedere che venga effettuata una diversa valutazione del valore di mercato
tramite perizia del comitato di valutazione competente istituito in loco ai sensi dell’art. 192 del Baugesetzbuch,
o di un perito giurato, in cui si deve parimenti tenere conto delle ultime variazioni del valore registrate nell’ambito delle
procedure d’asta per la vendita di terreni analoghi
».
8
– Decisione della Commissione 20 gennaio 1999, 1999/268/CE, relativa all’acquisto di terreni in virtù della legge tedesca
sulle indennità compensative (GU L 107, pag. 21).
9
– Decisione relativa all’aiuto di Stato N 506/99 – Germania, comunicata alla Repubblica federale di Germania con lettera
della Commissione in data 19 gennaio 2000.
10
– Benché nella versione originale della questione pregiudiziale sia indicato «frase seconda e terza», si tratta di un errore.
11
– Non si mette in discussione neppure il fatto che l’utilizzo di un prezzo di vendita inferiore a quello di mercato costituisca
in questo caso un «aiuto di Stato» ai sensi della giurisprudenza, in quanto soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 87 CE.
Un altro esempio di questo tipo di aiuti è fornito nella sentenza 11 dicembre 2008, causa C‑295/07 P, Commissione/Département
du Loiret (Racc. pag. I‑9363).
12
– La convenuta sostiene che i prezzi erano aumentati di un 18% nel 2007 e di un 15% nel 2008.
13
– L’argomento secondo cui la decisione della Commissione 22 dicembre 1999 avrebbe avallato i due metodi di calcolo previsti
dall’art. 5 è irrilevante a tal fine, poiché nulla impedirebbe alla Corte di giustizia di esprimere in questa sede un’opinione
contraria a tale teorica approvazione da parte della Commissione. Non ritengo necessario, pertanto, esaminare il tenore di
tale decisione. In ogni caso, come ammettono lo stesso governo tedesco e la Commissione, la detta decisione non avrebbe approvato
i citati metodi di calcolo in maniera incondizionata, bensì alla condizione che essi permettessero, una volta applicati ad
un caso concreto, di ricavare il valore di mercato dei terreni in questione.
14
– Art. 3, n. 7, della legge sulle indennità compensative.
15
– Per tale ragione nel titolo II, punto 2, lett. a), quinto comma, della comunicazione, si indica che il valore di mercato
è costituito dal prezzo cui i terreni possono essere liberamente venduti «alla data della valutazione».
16
– Oltre al fatto che si basano su taluni «valori di riferimento immobiliari» (Bodenrichtwerte) di cui all’art. 196 del codice
dell’edilizia. I valori di riferimento regionali e questi ultimi valori di riferimento immobiliari sembrano differire a seconda
dell’area territoriale coperta dagli uni o dagli altri (in tal senso, v. Columbus, C., «[OSCURATO:PERSONA] des regionalen
Wertansatzes»
, Briefe zum Agrarrecht,
1/2009, pagg. 14 e 15).
17
– Di fatto, il repertorio dei prezzi di acquisto redatto in applicazione dell’art. 195 del codice dell’edilizia (Kaufpreissammlung)
serve ad elaborare i «valori immobiliari di riferimento» di cui all’art. 196 della legge medesima (Bodenrichterte), che, a
loro volta, sono alla base dei valori di riferimento regionali (regionale Wertansätze) (v. la nota precedente).
18
– Tale opinione è stata espressa dal governo tedesco nella sua prima memoria di intervento relativa al presente procedimento.
19
– È chiaro che la modifica della disposizione può essere considerata un indicatore della presenza di lacune nella formulazione
anteriore, ma il governo tedesco sostiene che la riforma ha unicamente chiarito il tenore letterale della disposizione in
parola, senza ampliarne il contenuto.
20
– Sentenze 26 settembre 2000, causa C‑262/97, Engelbrecht (Racc. pag. I‑7321, punto 39); 27 ottobre 2009, causa C‑115/08,
ČEZ (Racc. pag. I‑10265, punto 138); 13 aprile 2010, causa C‑91/08, Wall (Racc. pag. I‑2815, punto 70), e 22 giugno 2010,
cause riunite C‑188/10 e C‑189/10, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5667, punti 49 e 50).