CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 03971/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano il rigetto della richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici relativi all'utenza intestata alla persona offesa, la mancanza di motivazione in merito alle ragioni che hanno portato il giudice a non consentire il controesame della difesa e l'attendibilità della persona offesa, non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) l'acquisizione dei tabulati telefonici non è indispensabile ai fini della decisione e non può ritenersi rilevante per l'accertamento dei fatti, essendo gli stessi già stati accertati all'esito dell'istruttoria dibattimentale espletata in primo grado; b) correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibili le domande formulate dalla difesa dell'imputato, perché attinenti a fatti da provare documentalmente o perché vedenti su circostanze cui l'imputato aveva già dato esauriente risposta; c) la valutazione complessiva della personalità della vittima permette di superare positivamente il vaglio di credibilità soggettiva; d) le dichiarazioni della persona offesa in merito all'atteggiamento intimidatorio dell'imputato sono state coerenti e lineari, oltre che avvalorate dalle altre prove orali raccolte; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 ottobre 2024 Il qonsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]