CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 settembre 2022
Cassazione n. 41866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( BOSNIA-ERZEGOVINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto è generico perché non risulta specificato se il decesso del difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]) sia mai stato comunicato al Giudice di merito, di primo e/o di secondo grado, né risulta allegata alcuna documentazione a supporto del motivo attestante il decesso e la data del decesso; rilevato che le notificazioni del decreto di citazione del giudizio di appello al difensore di fiducia domiciliatario eseguite a mezzo pec non possono ritersi invalide senza una attestazione che dimostri l'avvenuto decesso del difensore al momento della eseguita notifica; rilevato che dai verbali di udienza del giudizio di appello risulta che l'imputata è stata assistita da un difensore d'ufficio, nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione del difensore di fiducia, e che nel corso del giudizio di appello in alcun modo è mai stato comunicato al Giudice procedente il decesso del predetto difensore di fiducia; ritenuto, pertanto, in base ai principi generali che il decesso del difensore di fiducia domiciliatario non inficia la regolarità della notificazione ove il decesso sia intervenuto in epoca successiva, né che la sua sostituzione ex art. 97 comma 4, c.p.p. possa ritenersi invalida qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che il Giudice procedente fosse stato messo a conoscenza del decesso; ritenuto che la genericità del ricorso esime questa Corte dalla verifica del decesso del difensore, che allo stato risulta un dato contraddetto dall'iter processuale e dalla stessa linea difensiva seguita dal difensore di ufficio nel corso del giudizio di appello; ritenuto che la memoria depositata in data 6/09/2022, in quanto reiterativa, nulla aggiunge rispetto a quanto dedotto nel ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Co