CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 21 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palermo il 4 maggio 2018, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge (art.192 cod. proc. pen.) in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, stante l'inidoneità del quadro probatorio a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la sostanza stupefacente rinvenuta fosse di proprietà dello stesso e destinata alla cessione ai terzi, nonché difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui a adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/o valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Peraltro, l'impugnazione è palesemente articolata su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, cit.). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato le ragioni che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sull'attività di osservazione condotta dalla P.G. nonché, quanto alla pena, sull'elemento soggettivo del reato, sui precedenti penali dell'imputato e sulla quantità e qualità della sostanza stupefacente sequestrata. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così