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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 20577/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo e secondo motivo sono manifestamente infondate oltre che proposte per ragioni in fatto non consentite in sede di legittimità in relazione alla articolata corretta risposta data dalla Corte sull'analogo motivo di appello in ordine alla irrilevanza della depenalizzazione del reato presupposto, entrata in vigore successivamente alla proposizione della denuncia-querela da parte dell'imputato, epoca di consumazione del reato di calunnia, e non incidendo a riguardo la collocazione temporale della attività investigativa né risultando illogica la valutazione in ordine alla ascrizione alla parte offesa anche del delitto di ricettazione dell'assegno asseritamente falsamente compilato; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato afferendo la questione alla prova del fatto e delle relative circostanze e non la iniziale denuncia avente ad oggetto la falsificazione dell'assegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11.3.2022 ., Il Consigliere estensore Il PrO dente [OSCURATO:PERSONA] 'Ll \ [OSCURATO:PERSONA] CANCEir RIA oggi, . -------------- .____ 2 6 1022 ll..

CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo e secondo motivo sono manifestamente infondate oltre che proposte per ragioni in fatto non consentite in sede di legittimità in relazione alla articolata corretta risposta data dalla Corte sull'analogo motivo di appello in ordine alla irrilevanza della depenalizzazione del reato presupposto, entrata in vigore successivamente alla proposizione della denuncia-querela da parte dell'imputato, epoca di consumazione del reato di calunnia, e non incidendo a riguardo la collocazione temporale della attività investigativa né risultando illogica la valutazione in ordine alla ascrizione alla parte offesa anche del delitto di ricettazione dell'assegno asseritamente falsamente compilato; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato afferendo la questione alla prova del fatto e delle relative circostanze e non la iniziale denuncia avente ad oggetto la falsificazione dell'assegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 ., Il Consigliere estensore Il PrO dente [OSCURATO:PERSONA] 'Ll \ [OSCURATO:PERSONA] CANCEir RIA oggi, . -------------- .____ 2 6 1022 ll.. CA
Sentenza Cassazione n. 20577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris