CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 28725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/2022 [OSCURATO:PERSONA] 2S‘) S sul ricorso iscritto al n. 30076/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] <O, - intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO GENOVA n, 1174/2016 depositata il 14/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ICA - [OSCURATO:PERSONA] (di seguito "ICA") ed [OSCURATO:PERSONA] citarono avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di accertare la responsabilità precontrattuale del convenuto, in relazione ad una trattativa concernente la cessione da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA] agli attori del 49% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì [OSCURATO:PERSONA], svolgendo domanda riconvenzionale, basata sulla consegna al convenuto medesimo da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un assegno da C 750.000,00 che, secondo [OSCURATO:PERSONA], aveva la funzione di caparra confirmatoria. Il convenuto argomentò, quindi, che il contratto di cessione si era in realtà concluso e che egli, successivamente, aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso a fronte dell'inadempimento della controparte, con conseguente diritto a trattenere la caparra. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo la pronuncia di una sentenza non definitiva e l'emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo di C 750.000,00 a favore di [OSCURATO:PERSONA], decise la controversia con sentenza in data 11 marzo 2011, revocando la suddetta ordinanza e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma nel frattempo incassata per effetto della provvisoria esecutività del provvedimento. R.G. 30076/2017 - Pagina nr. 2 di 9 2. Proposto appello, la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 14 novembre 2016, respinse il gravame di [OSCURATO:PERSONA], osservando, per quel che qui ancora rileva, che: alla consegna dell'assegno non poteva attribuirsi valenza di caparra confirnnatoria, in quanto dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado non era emersa la definitiva conclusione del contratto, non essendo stato dalle parti determinato il prezzo di cessione delle quote; da ciò si doveva desumere che la consegna dell'assegno era avvenuta con la sola finalità di garanzia della serietà delle trattative intraprese dalle parti e che, non essendo avvenuta la conclusione del contratto, la consegna medesima era priva di causa. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per la cassazione della decisione della Corte genovese. Resiste con controricorso ICA - [OSCURATO:PERSONA], segnalando in via preliminare l'intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2014, in relazione alla cui posizione non è avvenuta costituzione. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Sono state depositate memorie da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di ICA - [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO 1. Preliminarmente, in ordine alla segnalazione dell'intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che, come dichiarato nel controricorso, il decesso risalirebbe al gennaio 2014, quando il procedimento innanzi alla Corte genovese era ancora pendente. o, R.G. 30076/2017 - Pagina nr. 3 di 9 Non risultando che detto evento interruttivo fosse stato dichiarato dal procuratore della parte, deve ritenersi operante il principio per cui in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, con la conseguenza che la notifica al difensore medesimo dell'atto di impugnazione deve ritenersi regolare, anche nell'ipotesi in cui la parte notificante abbia avuto aliunde conoscenza del decesso della parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014 - Rv. 631466 - 01; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 12183 del 07/05/2021 - Rv. 661327 - 01; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018 - Rv. 650423 - 01). 2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1385 e 2735 c.c. Deduce il ricorso che erroneamente la decisione impugnata avrebbe escluso l'intervenuto raggiungimento dell'intesa anche sul prezzo di cessione delle quote, richiamando sul punto sia una scrittura datata 5 dicembre 2003 -che accompagnava la consegna dell'assegno, regolamentandone anche la custodia ed i presupposti di incasso- sia un telegramma dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in data 11 dicembre 2003, cui gli stessi appellati, nelle proprie difese in sede di gravame, avevano attribuito valore confessorio. Deduce, quindi, il ricorso, che la Corte d'appello avrebbe violato gli art. 2733 e 2734 c.c. omettendo di valutare il carattere di confessione stragiudiziale del suddetto telegramma, e di dedurre da ciò che il prezzo della cessione era stato ormai determinato. Da tale errore sarebbe poi scaturita l'ulteriore violazione dell'art. 1385 c.c., avendo la R.G. 30076/2017 - Pagina nr. 4 di 9 Corte territoriale escluso che la consegna dell'assegno costituisse vera e propria caparra confirmatoria. 2.2. Il motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, infatti, non deduce, in primo luogo, alcuna violazione dell'art. 1385 c.c. ma concentra le proprie doglianze unicamente sulle conclusioni che sono state raggiunte dalla Corte territoriale in ordine alla valutazione delle prove, e, ulteriormente, in ordine alla interpretazione delle scritture intercorse tra le parti. Quanto al primo profilo, il motivo di ricorso si traduce in un inammissibile sindacato delle valutazioni delle prove operate dalla Corte d'Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01). Quanto al secondo profilo, va osservato che il motivo di ricorso omette di dedurre nel concreto una violazione dei canoni interpretativi, dovendosi rammentare che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è R.G. 30076/2017 - Pagina nr. 5 di 9 tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 - Rv. 661265 - 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01), e ciò perché l'interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 - Rv. 646649 - 01). Da tali presupposti consegue anche l'inammissibilità delle censure basate sulla violazione dell'art. 2735 c.c. Va premesso, infatti, che la Corte d'appello non è incorsa in contraddizione, affermando e poi negando l'avvenuta conclusione del contratto, e ciò in quanto il passaggio evidenziato da parte ricorrente a pag. 11 del ricorso (e nel quale sarebbe ravvisabile la contraddizione) concerne -in realtà- la sintesi della decisione di primo grado, e non quanto direttamente ritenuto dalla Corte territoriale. Operata tale puntualizzazione, si deve rilevare che la censura non risulta decisiva nell'investire la ratio della decisione impugnata, la quale ha, semplicemente, preso atto del fatto che il telegramma (che, in quanto proveniente da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto costituire confessione a sfavore di quest'ultimo, e non certo della ICA - [OSCURATO:PERSONA]) veniva ad evidenziare un & R.G. 30076/2017 - Pagina nr. 6 di 9 insanabile contrasto con quanto dedotto altrove dallo stesso ricorrente in ordine alla determinazione del prezzo di cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. Sulla base di tale constatazione, la Corte genovese ha correttamente dedotto che il telegramma in questione non costituiva elemento decisivo ai fini della prova della determinazione del prezzo effettivo della cessione, per poi approdare, conseguentemente, alla coerente conclusione per cui il contratto tra le parti non si era mai perfezionato in via definitiva. 3.1. Con il secondo motivo si deduce in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell'art. 1385 c.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia violato il principio per cui la stessa caparra confirmatoria può avere la funzione di dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto. Conseguentemente, argomenta il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la sola mancata determinazione di uno degli elementi del contratto dovesse far concludere nel senso della mancata conclusione del contratto stesso. 3.2. Il motivo è infondato. Premesso che, ancora una volta, il motivo si impernia sulla interpretazione e valutazione delle prove da parte del giudice di merito, senza in alcun modo operare una concreta critica dei criteri di interpretazione, le doglianze del ricorrente risultano in gran parte assorbite per effetto dell'inammissibilità del primo motivo, potendosi qui ulteriormente osservare che, se è vero che la caparra ben può costituire prova della conclusione del contratto, è tuttavia anche vero che -come riconosciuto dallo stesso ricorrente (pag. 15 del ricorso)- in ogni caso la caparra postula la prova della conclusione del contratto principale, non potendo conservare autonoma esistenza in assenza di quest'ultimo. a R.G. 30076/2017 - Pagina nr. 7 di 9 Avendo la Corte genovese concluso -con motivazione che nella presente sede non è stata censurata in modo ammissibile- nel senso dell'assenza di adeguata prova della definitiva conclusione del contratto di cessione delle quote, risulta parimenti corretta la conclusione per cui, in ogni caso, l'assegno emesso da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere natura di caparra confirmatoria -ma solo di garanzia della serietà delle trattative- risultando quindi privo di causa per effetto della mancata conclusione del contratto. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Non si ravvisano, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ICA - [OSCURATO:PERSONA]. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 11.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. Q, R.G. 30076/2017 - Pagina nr. 8 di 9 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del