CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E CENC: iette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma con ordinanza del 17-29 dicembre 2020 ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] a causa della custodia cautelare patita, parte in carcere e parte agli arresti domiciliari, per più di tre anni e tre mesi (dal 18 dicembre 2014 al 6 aprile 2017), in esecuzione di ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2014, in relazione alle accuse di concorso nel tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di concorso nell'omicidio volontario dello stesso, fatti commessi entrambi il 3 luglio 2014, prima di essere assolto, con la formula, "per non avere commesso il fatto", con sentenza del 6 aprile 2017 della Corte di assise di Roma, confermata dalla Corte di Assise di appello il 7 settembre 2017, divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2019. Al ricorrente è stata liquidata, tramite applicazione del parametro aritmetico, la somma complessiva di 156.235,60, oltre alle spese. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Procuratore generale della Corte di appello di Roma, che si affida ad un solo motivo con cui denunzia vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, anche sotto il profilo del travisamento delle prove. 2.1. Il P.G. prende le mosse dai tre aspetti - solo astrattamente - valutabili in termini di condotta extraprocessuale individuati dalla Corte di merito (p. 11 dell'ordinanza impugnata: 1. le comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che è stato accertato giudizialmente essere uno dei responsabili dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].; 2. la consegna a Giuliani di un documento di identità di un suo cliente; 3. il risalente rapporto di amicizia di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] di Cellere, del pari coimputato nello stesso processo e del pari assolto, ed il suo interessamento per la sua possibile, ma non realizzata, evasione dagli arresti domiciliari) ma poi analizzati dai giudici della riparazione, che giungono ad una valutazione finale di irrilevanza rispetto al tema della concausazione colposa della privazione della libertà (pp. 12-14 dell'ordinanza impugnata) ed appunta le sue censure solo sul primo di tali aspetti: le comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e Giuliani. Osserva il ricorrente che nel provvedimento impugnato si legge che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di conoscere poco Giuliani, avendolo incontrato una sola volta presso la palestra che gestiva, e di avere parlato con lo stesso della necessità di procurare una urgente visita medica specialistica al comune amico [OSCURATO:PERSONA] di Cellere: nell'occasione Giuliani avrebbe comunicato il proprio numero di cellulare a [OSCURATO:PERSONA], il quale 1'11 giugno 2014 lo ha chiamato da una cabina telefonica, quindi - deve ritenersi - adoperando prudenza nel contattare l'interlocutore. Essendo stata, però, la telefonata registrata fortuitamente, per essere l'apparecchio telefonico pubblico tenuto sotto controllo in altro - totalmente differente - procedimento, se ne conosce il contenuto, che il P.G. richiama ed allega sub n. 1 al ricorso. Si sottolinea il carattere criptico della conversazione e si riferisce il contenuto delle osservazioni svolte al riguardo dalla Corte di assise di appello, alle pp. 12-13, ove, con riferimento alla giustificazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 19 dicembre 2014, si ritiene la stessa non credibile e si afferma invece che nel colloquio si alludesse proprio al sequestro di Fanella. Inoltre, ad avviso del P.G., sarebbe poco credibile l'interessamento di Giuliani per la salute di Macchi di Cellere, visto che non risultano rapporti di particolare amicizia tra i due, ed essendo implausibile che si sia recato a Roma, pur risiedendo lontano nel nord Italia, per incontrare lo sconosciuto [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea anche che nella conversazione telefonica in questione non si fa alcun cenno alla visita medica di Macchi di Cellere. In conseguenza, ad avviso del P.G., l'avere intrattenuto la telefonata "sospetta" dell'Il giugno 2014 costituirebbe un primo elemento di colpa grave, di tipo pre-processuale, ostativo al riconoscimento dell'ingiusta detenzione. 2.2. Ulteriore profilo di colpa, di tipo processuale, starebbe nella implausibilità, ad avviso del Requirente, delle giustificazioni addotte da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio di garanzia, che appaiono "fantasiose" ed inidonee a sovvertire il quadro indiziario allora esistente. Ed al riguardo si rammenta che la Corte di assise di appello ha riconosciuto esistere un collegamento "certo" tra la telefonata in questione ed il tentativo di rapimento tragicamente conclusosi, con passaggio che il giudice della riparazione sminuisce - alla p. 13 del provvedimento impugnato - ma in maniera che si stima non persuasiva. Si rammenta che diversa è la base probatoria per l'emissione di una misura cautelare e per una condanna all'esito del processo di cognizione ma che l'intervenuta assoluzione - di cui si dà atto alla p. 13 dell'ordinanza impugnata - è solo il presupposto comune ed imprescindibile di qualsiasi procedimento di riparazione. Si evidenzia l'errore che inficerebbe il ragionamento della Corte di merito, che ha accolto la richiesta ritenendo elementi "neutri" il comune interesse di Giuliani e di denaro per la salute di Macchi di Cellere ed il progetto per fare evadere l'amico: infatti - si sottolinea nel ricorso - nella telefonata dell'Il giugno 2014 non si fa parola di questioni di salute, ma della "festa della nonna", né di evasione. Ed «Il fatto che tale evasione vi sia in effetti stata, nel luglio del 2014, non rappresenta alcun riscontro alle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] e si presenta piuttosto come un autonomo accadimento sapientemente utilizzato nel dicembre 2014, in sede di interrogatorio di garanzia, per dare una parvenza illusoria di ragionevolezza alla "compromettente" telefonata del precedente mese di maggio, la cui esistenza era stata appresa dai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare» (così alla p. 5 del ricorso). E, anzi, l'essere Macchi di Cellere evaso, espatriando - pare - in Francia via mare smentirebbe l'assunto circa le sue precarie condizioni di salute, sottolineate da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio di garanzia (p. 8 della relativa trascrizione). 2.3. In definitiva, ad avviso del P.G., il provvedimento impugnato sarebbe frutto di un complessivo travisamento quanto ai seguenti aspetti: le affermazioni difensive di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero non riscontrate e strumentali; i giudici della riparazione avrebbero attribuito eccessivo rilievo alla scelta di [OSCURATO:PERSONA] di rendere interrogatorio, senza prestare attenzione, però, alla inattendibilità contenutistica, secondo il P.G., di quanto dichiarato; il provvedimento impugnato avrebbe fatto leva - si stima, erroneamente - sia sull'intervenuta assoluzione, anziché sulla valutazione del quadro indiziario esistente al momento di applicazione della misura, allorchè si evidenziava un contatto ambiguo (la telefonata con Giuliani dell'Il giugno 2014) con una persona che poi si è accertato essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio commesso tre settimane dopo, il 3 luglio 2014, sia sulla ritenuta ragionevolezza delle giustificazioni addotte dall'imputato, ragionevolezza che sarebbe da escludere; e la «ritenuta (ma ingiustificata) illogicità delle considerazioni esposte dalla Corte d'Assise di Appello di Roma quando ha rilevato il "certo" collegamento tra la conversazione 11.6.2014 e il progettato sequestro del Fanella» (così alla p. 5 del ricorso). 3. Il Procuratore generale della S.C. nella sua requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 7 luglio 2021 ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. E' pervenuta il 9 settembre 2021 memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) con cui si critica l'impugnazione del P.M., chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Appare utile premettere, per una migliore comprensione della vicenda, che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Cellere, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti in arresto (la donna agli arresti domiciliari; tutti gli altri in carcere: v. ordinanze del G.i.p. di Roma del 16 dicembre 2014) e poi processati, con esito assolutorio per riconosciuta estraneità agli addebiti, in relazione all'accusa di avere, in concorso tra loro, tentato di sequestrare [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di conoscere dove lo stesso custodiva un ingente patrimonio di origine illecita ma, essendo il rapimento non riuscito, di avere ucciso lo stesso con un colpo di pistola al petto, il 3 luglio 2014. Di tale fatto sono stati ritenuti responsabili, all'esito di distinto processo, come informano i giudici di merito (p. 9 dell'ordinanza impugnata), [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe la Rosa ed [OSCURATO:PERSONA], che per farsi aprire la porta di casa dalla vittima si erano spacciati per militari della Guardia di Finanza. 2.Ciò premesso, l'ordinanza impugnata (con particolare riferimento al contenuto delle pp. 11-14 che analizzano i tre comportamenti ipoteticamente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] ma che si ritengono privi di nesso con la lunga custodia cautelare subita) è immune dai vizi denunziati. Come, infatti, puntualmente osservato dalla Difesa nella memoria del 9 settembre 2021, il ricorso del P.G. valorizza alcune parti della sentenza assolutoria di appello, disarticolate dal contesto complessivo, collegate ad affermazioni che non si rinvengono nelle sentenze di merito (ma nell'appello a suo tempo presentato dal P.M. nei confronti dell'assoluzione) e le mette a confronto con passaggi dell'ordinanza impugnata, anch'essi non calati nel complessivo contesto. Inoltre - e il rilievo risulta tranciante - il ricorso lamenta difetto di motivazione, vizio che, per essere ricorribile, deve essere "manifesto", ciò che invece non è. 2.1. Né emergono "travisamenti" nell'accezione consolidata. Appare opportuno richiamare la distinzione tra travisamento del fatto e travisamento della prova. Tra le numerosissime pronunzie rese dalla S.C. al riguardo, è sufficiente il richiamo ad alcune, particolarmente significative: «In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano» (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). «Il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 20133); «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio» (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; in termini, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 258774, e, più recentemente, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). Con particolare riferimento, al travisamento della prova dichiarativa, «il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante» (Sez. 6, n. 18491 del 24/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 246916); tale vizio «per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima» (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087). In conseguenza di quanto detto, il travisamento della prova, in genere, «sussiste nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità"» (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv.255087); fermo restando che «a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e che «è inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge» (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948). 2.2.Ciò posto, non si registrano nel caso di specie "travisamenti" ma soltanto differenti letture: secondo il P.G., il contenuto dell'interrogatorio di garanzia non è attendibile, mentre secondo i giudici della riparazione [OSCURATO:PERSONA] ha risposto ampiamente fornendo una versione non incongrua (pp. 12-14 del provvedimento impugnato); peraltro, il ricorrente non affronta il tema della consegna della fotocopia di un documento da parte di denaro a Giuliani, che i giudici della riparazione hanno ritenuto del tutto irrilevante e non oggetto di alcun approfondimento investigativo e dibattimentale ma che può spiegarsi come funzionale alla ipotizzata evasione dell'amico agli arresti domiciliari (pp. 10-12 e 14 dell'ordinanza impugnata); il P.G. segnala che nella conversazione - casualmente - intercettata dell'Il giugno 2014 non si parla espressamente né di malattie e di viste mediche né di evasione; non solo però l'imputato ha subito spiegato perché non poteva parlare "in chiaro" ma tale telefonata per i giudici della riparazione è svolta - comprensibilmente - in termini vaghi e criptici ("festa", "regalini") perché si parlava di una persona agli arresti domiciliari per la quale si voleva organizzare - non implausibilmente - una visita medica e si intendeva favorirne la fuga, così spiegandosi l'impiego della cabina telefonica e le espressioni usate, come "festa della nonna", da tenersi il 26 giugno (mentre il fatto onnicidiario è del 3 luglio), per significare evasione, e "regalini" per indicare apparecchiature mediche (pp. 12-13 dell'ordinanza impugnata, in riferimento alle p. 2-3 della sentenza della Corte di Assise di appello ed alle pp. 29-30 di quella di primo grado); inoltre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Cellere si conoscevano bene, erano amici da molti anni (p. 6-7 e 13 del provvedimento impugnato, in relazione alle pp. 3 ed 11 della sentenza della Corte di assise di appello ed alla p. 28 di quella di primo grado);la Corte di assise di primo grado legge le vicende evasione di Macchi e rapimento/omicidio Fanella come del tutto scisse (pp. 31-37); è stato Giuliani ad aiutare fattivamente Macchi di Cellere a fuggire ed i due si sono poi incontrati in Francia, all'evasione è risultato estraneo [OSCURATO:PERSONA] (così alle pp. 11-12 della sentenza di assise di appello). Dai riferiti argomenti emerge come il giudice della riparazione non si sia, per così dire, "accomodato" sulla valutazione svolta dalla Corte di assise di appello (alle pp. 12-13), in contrasto sullo specifico punto con l'opinione della Corte di assise di primo grado, entrambe con esito assolutorio, ma ne abbia tenuto conto e la abbia disattesa con argomentazioni che risultano non illogiche né incongrue (v. pp. 13-14 del provvedimento impugnato): non si è, dunque, in presenza di "fatti" emersi ma di "interpretazioni" difformi del medesimo fatto storico cioè la effettuazione della telefonata ed il contenuto della stessa. Si osserva, ancora, che nel provvedimento impugnato si legge (alla p. 14) che «Il tema determinante ai presenti fini è dunque stabilire se l'organizzazione di un fatto illecito assuma in sé, per ciascuno dei partecipi, la prevedibilità di conseguenze penali relative ad altre ed autonome attività illecite poste in essere contemporaneamente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la risposta debba essere negativa. E' evidente, infatti, che il comportamento extra processuale colposo (nel caso in esame solo di condotta extra processuale si tratta, alla luce dell'interrogatorio reso) debba essere messo in relazione unicamente con il fatto oggetto del processo presupposto, altrimenti difficilmente si perverrebbe alla negazione della colpa grave o lieve, posta la normale ricorrenza di molte attività delittuose in contemporanea, specie in realtà metropolitane come quelle di Roma. A parte la ovvia considerazione che il presupposto della riparazione per ingiusta detenzione è l'assoluzione da "quel" fatto in relazione al quale si è patita la restrizione della libertà personale, e sarebbe illogico invece negarla in relazione a "qualsiasi" fatto di rilievo penale accumunato solo per la dimensione temporale e spaziale del suo verificarsi». Ebbene, si tratta di motivazione non illogica né incongrua: infatti, la giurisprudenza di legittimità non si "accontenta" di "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo procedimento (peraltro nel caso di specie si tratta di differenti procedimenti) ma pretende che emerga una concausalità con il provvedimento restrittivo: tra le altre pronunzia, si richiama l'insegnamento di Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, 8 '\ purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Fattispecie in tema di rapina, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali le frequentazioni del ricorrente con alcuni dei rapinatori avessero concorso nel determinare la detenzione)» (nello stesso senso v. già Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). 3.In definitiva, il ricorso, che si limita a prospettare una differente lettura, soggettivamente stimata preferibile, delle emergenze già - non illogicamente né incongruamente -