Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 20957/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kfi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 05/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di PAVIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati, contestati in concorso di cui agli artt. 628 e 582 CP.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di rapina consumata ed alla responsabilità per il reato di lesioni, alla recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] deduce motivi pressoché analoghi a quelli del Borsani.

I ricorsi sono inammissibili.

Essi sono fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame, la Corte ha spiegato che i ricorrenti si erano impadroniti della refurtiva ed il terzo intervenuto non poteva esercitare alcun tipo di controllo.

Si tratta di valutazioni di merito sottratte al presente giudizio perché basate su circostanze di fatto.

Quanto alle lesioni, esse sono rimaste provate dal certificato medico sulla persona della vittima prodotte da un coltello che i rapinatori avevano con loro e dunque legate al suo utilizzo secondo la ricostruzione in fatto della Corte.

La recidiva è stata ritenuta sussistente in ragione dei precedenti penali di entrambi i ricorrenti, rispetto ai quali il fatto per cui si procede ha rinnovato la loro capacità criminale e pericolosità.

La motivazione è conforme ai principi di diritto (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

Infine, le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali di entrambi, a nulla valendo la loro confessione stante l'arresto in flagranza.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 'dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kfi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 05/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di PAVIA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati, contestati in concorso di cui agli artt. 628 e 582 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di rapina consumata ed alla responsabilità per il reato di lesioni, alla recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] deduce motivi pressoché analoghi a quelli del Borsani. I ricorsi sono inammissibili. Essi sono fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha spiegato che i ricorrenti si erano impadroniti della refurtiva ed il terzo intervenuto non poteva esercitare alcun tipo di controllo. Si tratta di valutazioni di merito sottratte al presente giudizio perché basate su circostanze di fatto. Quanto alle lesioni, esse sono rimaste provate dal certificato medico sulla persona della vittima prodotte da un coltello che i rapinatori avevano con loro e dunque legate al suo utilizzo secondo la ricostruzione in fatto della Corte. La recidiva è stata ritenuta sussistente in ragione dei precedenti penali di entrambi i ricorrenti, rispetto ai quali il fatto per cui si procede ha rinnovato la loro capacità criminale e pericolosità. La motivazione è conforme ai principi di diritto (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Infine, le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali di entrambi, a nulla valendo la loro confessione stante l'arresto in flagranza. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 'dente
Sentenza Cassazione n. 20957/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris