CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 13040/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte d'appello di Napoli, imparziale riforma della sentenza del Gup di gapoli previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridetermiriato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di anni tre mesi qua :tro di reclusione 14.000 C di multa in relazione al reato di cui all'articolo 73 e 80 1:1., 3.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] he ha dedotto la violazione di legge per avere il giudice non pronunciato l'ordinanza cDri cui ammetteva il giudizio abbreviato. 3. Il ricorso è inammissibile perché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha sottoscritto il ri:orso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissib I , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 [OSCURATO:PERSONA].2,,, . , stensore Il Presidente