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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 22051/2025

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[OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE1910 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1059/2018 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 06/08/2018 R.G.N. 1481/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/04/2025 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto delricorso;Oscuramento disposto Numero registro generale 5481/2019Numero sezionale 1910/2025udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Numero di raccolta generale 22051/2025Data pubblicazione 31/07/20251.

La Corte di appello di Catanzaro, in accoglimentodell’appello dell’INAIL, ha respinto la domanda di X.O.[... volta ad ottenere la riliquidazione della rendita ingodimento per intervenuto aggravamento.A fondamento della decisione, la Corte di appello hapremesso che, con sentenza passata in cosa giudicata, venivariconosciuta all’assicurato una rendita per malattiaprofessionale, in ragione di un grado di menomazione del65%, ottenuta per sommatoria di due distinte patologie, unadi origine cardiaca (per la quale era attribuita una invaliditàal 50%) e l'altra per un’affezione alla vescica ( per la qualeera attribuito il 15%).A seguito di accertato aggravamento, il grado dimenomazione per il carcinoma vescicale raggiungeva il 30%.Tuttavia, per la Corte territoriale, la rendita restava invariata.In applicazione, infatti, della formula a scalare, per lesioni cheriguardavano organi diversi, si otteneva un grado (dimenomazione dell’integrità psicofisica) sempre pari al 65%,senza alcuna variazione del beneficio già in godimento.2.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzal’assicurato con due motivi di ricorso.

Ha resistito l’INAIL, concontroricorso, successivamente illustrato con memoria.3.

La causa, già fissata per l’adunanza camerale dell’11dicembre 2024, è stata rinviata all’odierna udienza pubblica.Il PG ha depositato conclusioni scritte.Oscuramento disposto Numero registro generale 5481/2019Numero sezionale 1910/2025RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 22051/2025Data pubblicazione 31/07/20254.

Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenzaper avere la Corte di appello disatteso gli accertamenti inpunto di fatto contenuti in altra precedente sentenza, passatain giudicato.Il ricorrente deduce l’erroneità del ragionamento decisorioche, nella sostanza, nega l'esistenza di un aggravamentodella malattia professionale e, in tal modo, viola il giudicato.Secondo la parte ricorrente, la Corte territoriale, ferma laquantificazione al 65%, avrebbe dovuto, su tale invaliditàdefinitivamente cristallizzata, valutare l'aggravamento, sedel caso, applicando il metodo riduzionistico a scalare.

In altreparole, avrebbe dovuto effettuare una quantificazione,quanto meno, del 70% (così ottenuta: 65% di invaliditàpregressa e 15% di aggravamento).5.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.Come, in sintesi, riportato nello storico di lite, X.O.[... ha ottenuto, con sentenza passata in cosa giudicata,l’accertamento di un grado di menomazione del 65% e unarendita corrispondente all’indicata lesione.Nel presente giudizio, è accertato un aggravamento delquadro sanitario e, tuttavia, la percentuale dei postumi èrimasta invariata.Il decisum, alla stregua dei riportati passaggi, incorrenell’errore denunciato.6.

Questa Corte, sia pure occupandosi della materiadella invalidità pensionabile, ha sempre osservato comel'accertamento contenuto nella sentenza, passata ingiudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensionedell'assicurato, si estende all'esistenza di tutti gli elementivoluti dalla legge per la configurazione del diritto, compreso,oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo statoOscuramento disposto Numero registro generale 5481/2019Numero sezionale 1910/2025invalidante (Cass., S.U., nr. 383 del 1999 e sucNcuemesrso idvi reac colta generale 22051/2025Data pubblicazione 31/07/2025conformi) sicché la portata vincolante della decisione,riguardo a tali elementi, continua ad esplicare i suoi effetti sulrelativo rapporto di durata a situazione normativa e fattualeimmutata.Ne consegue, per quanto qui più rileva, che la situazionesanitaria già accertata nel precedente giudizio non puòformare oggetto di una valutazione diversa e, ove occorraverificare se vi sia stata un'evoluzione in senso peggiorativodello stato di salute, il raffronto va eseguito tra la situazioneesistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale equella ricorrente al momento della nuova valutazione.In altre parole, la condizione di salute e il suo riflessoinvalidante si pongono come situazione di fatto che,suscettibile di passare in cosa giudicata, è destinata aproiettare i suoi effetti, nel rapporto tra le parti, in un ambitoche trascende quello proprio della controversia in cui è stataaccettata.7.

Sulla base di tale premessa teorica, valida anche inrelazione all’oggetto di causa, va allora osservato come ladomanda di aggravamento dei postumi di malattiaprofessionale, ex art. 83 del d.P.R. nr. 1124 del 1965,determinata da uno o più eventi lesivi già indennizzatiin rendita o in capitale, per effetto di sentenza passata ingiudicato, debba valutarsi comparando la nuova lesionedell’integrità psico-fisica con quella esistente al momento delprecedente accertamento giudiziale; con l’ulterioreconseguenza che il grado di menomazione attribuito allacondizione patologica preesistente, non più scindibile insingole lesioni, costituisce il dato di partenza per stabilire lanuova percentuale invalidante, in caso di modifica, in sensopeggiorativo, dello stato di salute dell’assicurato.Oscu ramento disposto Numero registro generale 5481/20198.

A tale principio non si è, invece, attenuta la Corte dNiu mero sezionale 1910/2025Numero di raccolta generale 22051/2025appello.

I giudici territoriali, infatti, pur accertando che ilData pubblicazione 31/07/2025quadro sanitario si era evoluto, in peius, hanno mantenutoinalterata la percentuale del 65% che, invece, era riferibilealla precedente -e meno grave- condizione morbosa.9.

Il primo motivo va, pertanto, accolto mentre varigettato il secondo con cui è messa in discussione, più ingenerale, l’applicazione della formula a scalare.La Corte di appello ha ritenuto di dover applicare ilmetodo riduzionistico o scalare o formula di Balthazard, aisensi della normativa vigente, come indicato dall’Istituto.Il ricorso al metodo riduzionistico è, astrattamente,corretto.Ai fini della determinazione del grado di menomazionedell’integrità psico-fisica, occorre che il giudice di merito sidel luglio 2000 (Cass. nr. 181 del 2022), applicabile, rationetemporis, anche alla fattispecie concreta.Ciò posto, l’art. 13, comma 5, D.Lgs nr. 38 del 2000stabilisce che, ai fini della liquidazione della rendita, devetenersi conto della «valutazione complessiva dei postumi».In base alla indicata previsione, l’indennizzo non va,dunque, calcolato in ragione della somma aritmetica dellepercentuali di menomazione attribuite alle singole lesioni macon un sistema che valorizzi la concreta compromissione dellostato di salute, da un punto di vista biologico-funzionale.

Atale finalità risponde la «formula proporzionalistica a scalare»di Balthazard, peraltro già ritenuta plausibile dalla Corte (Cass. nr. 264 del 1995) in relazione alla previgente previsionedell’art. 78, comma quarto, del DPR n. 1124 del 1965, sullabase di argomentazioni che -sia pure riferite all’incidenzadelle patologie sull’attitudine al lavoro- restano coerentiOscu ramento disposto Numero registro generale 5481/2019anche in relazione all’impianto normativo di cui al D.Lgs nrN.u mero sezionale 1910/2025Numero di raccolta generale 22051/202538 cit.Data pubblicazione 31/07/20259.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo, rigettatoil secondo.La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata allaCorte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione,procederà ad un nuovo esame della fattispecie, facendoapplicazione del principio di cui al punto

7. che precede.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio è rimessa altresì la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003,in caso di diffusione del presente provvedimento, si disponeche si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dellaparte ricorrente.La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in meritoalle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, disponeche, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprileLa Consigliera est.

La PresidenteGabriella [OSCURATO:PERSONA] EspositoOscuramento disposto Numero registro generale 5481/2019Numero sezionale 1910/2025Numero di raccolta generale 22051/2025Data pubblicazione 31/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE1910 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1059/2018 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 06/08/2018 R.G.N. 1481/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del09/04/2025 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto delricorso;Oscuramento disposto Numero registro generale 5481/2019Numero sezionale 1910/2025udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 22051/2025Data pubblicazione 31/07/20251. La Corte di appello di Catanzaro, in accoglimentodell’appello dell’INAIL, ha respinto la domanda di X.O.[... volta ad ottenere la riliquidazione della rendita ingodimento per intervenuto aggravamento.A fondamento della decisione, la Corte di appello hapremesso che, con sentenza passata in cosa giudicata, venivariconosciuta all’assicurato una rendita per malattiaprofessionale, in ragione di un grado di menomazione del65%, ottenuta per sommatoria di due distinte patologie, unadi origine cardiaca (per la quale era attribuita una invaliditàal 50%) e l'altra per un’affezione alla vescica ( per la qualeera attribuito il 15%).A seguito di accertato aggravamento, il grado dimenomazione per il carcinoma vescicale raggiungeva il 30%.Tuttavia, per la Corte territoriale, la rendita restava invariata.In applicazione, infatti, della formula a scalare, per lesioni cheriguardavano organi diversi, si otteneva un grado (dimenomazione dell’integrità psicofisica) sempre pari al 65%,senza alcuna variazione del beneficio già in godimento.2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzal’assicurato con due motivi di ricorso. Ha resistito l’INAIL, concontroricorso, successivamente illustrato con memoria.3. La causa, già fissata per l’adunanza camerale dell’11dicembre 2024, è stata rinviata all’odierna udienza pubblica.Il PG ha depositato conclusioni scritte.Oscuramento disposto Numero registro generale 5481/2019Numero sezionale 1910/2025RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 22051/2025Data pubblicazione 31/07/20254. Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenzaper avere la Corte di appello disatteso gli accertamenti inpunto di fatto contenuti in altra precedente sentenza, passatain giudicato.Il ricorrente deduce l’erroneità del ragionamento decisorioche, nella sostanza, nega l'esistenza di un aggravamentodella malattia professionale e, in tal modo, viola il giudicato.Secondo la parte ricorrente, la Corte territoriale, ferma laquantificazione al 65%, avrebbe dovuto, su tale invaliditàdefinitivamente cristallizzata, valutare l'aggravamento, sedel caso, applicando il metodo riduzionistico a scalare. In altreparole, avrebbe dovuto effettuare una quantificazione,quanto meno, del 70% (così ottenuta: 65% di invaliditàpregressa e 15% di aggravamento).5. Il motivo è fondato nei termini che seguono.Come, in sintesi, riportato nello storico di lite, X.O.[... ha ottenuto, con sentenza passata in cosa giudicata,l’accertamento di un grado di menomazione del 65% e unarendita corrispondente all’indicata lesione.Nel presente giudizio, è accertato un aggravamento delquadro sanitario e, tuttavia, la percentuale dei postumi èrimasta invariata.Il decisum, alla stregua dei riportati passaggi, incorrenell’errore denunciato.6. Questa Corte, sia pure occupandosi della materiadella invalidità pensionabile, ha sempre osservato comel'accertamento contenuto nella sentenza, passata ingiudicato, con la quale sia accolta la domanda di pensionedell'assicurato, si estende all'esistenza di tutti gli elementivoluti dalla legge per la configurazione del diritto, compreso,oltre al requisito assicurativo e a quello contributivo, lo statoOscuramento disposto Numero registro generale 5481/2019Numero sezionale 1910/2025invalidante (Cass., S.U., nr. 383 del 1999 e sucNcuemesrso idvi reac colta generale 22051/2025Data pubblicazione 31/07/2025conformi) sicché la portata vincolante della decisione,riguardo a tali elementi, continua ad esplicare i suoi effetti sulrelativo rapporto di durata a situazione normativa e fattualeimmutata.Ne consegue, per quanto qui più rileva, che la situazionesanitaria già accertata nel precedente giudizio non puòformare oggetto di una valutazione diversa e, ove occorraverificare se vi sia stata un'evoluzione in senso peggiorativodello stato di salute, il raffronto va eseguito tra la situazioneesistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale equella ricorrente al momento della nuova valutazione.In altre parole, la condizione di salute e il suo riflessoinvalidante si pongono come situazione di fatto che,suscettibile di passare in cosa giudicata, è destinata aproiettare i suoi effetti, nel rapporto tra le parti, in un ambitoche trascende quello proprio della controversia in cui è stataaccettata.7. Sulla base di tale premessa teorica, valida anche inrelazione all’oggetto di causa, va allora osservato come ladomanda di aggravamento dei postumi di malattiaprofessionale, ex art. 83 del d.P.R. nr. 1124 del 1965,determinata da uno o più eventi lesivi già indennizzatiin rendita o in capitale, per effetto di sentenza passata ingiudicato, debba valutarsi comparando la nuova lesionedell’integrità psico-fisica con quella esistente al momento delprecedente accertamento giudiziale; con l’ulterioreconseguenza che il grado di menomazione attribuito allacondizione patologica preesistente, non più scindibile insingole lesioni, costituisce il dato di partenza per stabilire lanuova percentuale invalidante, in caso di modifica, in sensopeggiorativo, dello stato di salute dell’assicurato.Oscu ramento disposto Numero registro generale 5481/20198. A tale principio non si è, invece, attenuta la Corte dNiu mero sezionale 1910/2025Numero di raccolta generale 22051/2025appello. I giudici territoriali, infatti, pur accertando che ilData pubblicazione 31/07/2025quadro sanitario si era evoluto, in peius, hanno mantenutoinalterata la percentuale del 65% che, invece, era riferibilealla precedente -e meno grave- condizione morbosa.9. Il primo motivo va, pertanto, accolto mentre varigettato il secondo con cui è messa in discussione, più ingenerale, l’applicazione della formula a scalare.La Corte di appello ha ritenuto di dover applicare ilmetodo riduzionistico o scalare o formula di Balthazard, aisensi della normativa vigente, come indicato dall’Istituto.Il ricorso al metodo riduzionistico è, astrattamente,corretto.Ai fini della determinazione del grado di menomazionedell’integrità psico-fisica, occorre che il giudice di merito sidel luglio 2000 (Cass. nr. 181 del 2022), applicabile, rationetemporis, anche alla fattispecie concreta.Ciò posto, l’art. 13, comma 5, D.Lgs nr. 38 del 2000stabilisce che, ai fini della liquidazione della rendita, devetenersi conto della «valutazione complessiva dei postumi».In base alla indicata previsione, l’indennizzo non va,dunque, calcolato in ragione della somma aritmetica dellepercentuali di menomazione attribuite alle singole lesioni macon un sistema che valorizzi la concreta compromissione dellostato di salute, da un punto di vista biologico-funzionale. Atale finalità risponde la «formula proporzionalistica a scalare»di Balthazard, peraltro già ritenuta plausibile dalla Corte (Cass. nr. 264 del 1995) in relazione alla previgente previsionedell’art. 78, comma quarto, del DPR n. 1124 del 1965, sullabase di argomentazioni che -sia pure riferite all’incidenzadelle patologie sull’attitudine al lavoro- restano coerentiOscu ramento disposto Numero registro generale 5481/2019anche in relazione all’impianto normativo di cui al D.Lgs nrN.u mero sezionale 1910/2025Numero di raccolta generale 22051/202538 cit.Data pubblicazione 31/07/20259. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, rigettatoil secondo.La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata allaCorte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione,procederà ad un nuovo esame della fattispecie, facendoapplicazione del principio di cui al punto 7. che precede.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio è rimessa altresì la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003,in caso di diffusione del presente provvedimento, si disponeche si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dellaparte ricorrente.La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in meritoalle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, disponeche, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprileLa Consigliera est. La PresidenteGabriella [OSCURATO:PERSONA] EspositoOscuramento disposto Numero registro generale 5481/2019Numero sezionale 1910/2025Numero di raccolta generale 22051/2025Data pubblicazione 31/07/2025
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