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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 25996/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26302/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in atti -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE - domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTE n.450/2024 depositata il 20/09/2024 Numero registro generale 26302/2024 Numero sezionale 2829/2025 Numero di raccolta generale 25996/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26302/2024 Numero sezionale 2829/2025 Numero di raccolta generale 25996/2025 Data pubblicazione 24/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26302/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in atti -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE - domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PIEMONTE n.450/2024 depositata il 20/09/2024 Numero registro generale 26302/2024 Numero sezionale 2829/2025 Numero di raccolta generale 25996/2025 Data pubblicazione 24/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 26302/2024 Numero sezionale 2829/2025 Numero di raccolta generale 25996/2025 Data pubblicazione 24/09/2025
Decreto Cassazione n. 25996/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris