CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11833-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del 2021 Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in 3333 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 213/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. o/ RG. n. 11833/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo con la sentenza n. 4/2018 aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl , diretta al riconoscimento delle mansioni superiori svolte. La Corte territoriale, sulla base delle risultanze testimoniali acquisite rilevava, al pari di quanto fatto dal primo giudice, che era da escludersi lo svolgimento di mansioni inquadrabili al V^ livello del =l del settore [OSCURATO:PERSONA] ( portuali addetti alle merci), talune mansioni svolte erano in astratto attribuibili al IV livello, ma non erano state svolte con prevalenza. Avverso detta decisione proponeva ricorso il Valenti affidato a 2 motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso la società Strade blu srl in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] 1)- Risulta preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente, per il mancato conferimento della procura speciale richiesta per il giudizio di legittimità. In data 19 luglio parte ricorrente depositava copia scansionata della procura speciale. Questa Corte ha statuito che "Nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura i RG. n. 11833/2018 privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata". Cass.n. 8708/2009;Cass.n. 18528/2009). Nella procura depositata, scrittura privata autenticata, sono presenti gli elementi richiesti dal richiamato principio, essendo quindi identificabile l'oggetto della impugnazione riferita alla predetta procura. L'eccezione deve quindi essere disattesa. Venendo al merito delle censure si rileva che : 2) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione ccnI aziende navigazione che esercitano armamento privato ( art 360 co.1 n. 3 c.p.c.). Parte ricorrente si duole della errata valutazione delle testimonianze, in particolare della mancata valorizzazione delle dichiarazione di taluni di essi ( Gebbia e Barreca). Il motivo, pur richiamando la violazione di legge( ccnI), in realtà svolge critiche alla valutazione del materiale testimoniale. Questa Corte ha chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" ( Cass.n.8758/017; Cass.n. 18721/2018). La censura è pertanto inammissibile. 2) Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. ( art 360 co.1 n. 3 cp.c), lamentando la errata applicazione della norma contrattuale, relativa all'inquadramento del ricorrente, per effetto delle dichiarazioni di due testi. Anche in questo caso la censura sostanzialmente è diretta a invocare una nuova valutazione del materiale probatorio non consentita, per i principi sopra richiamati, in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello RG. n. 11833/2018 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.