CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 dicembre 1995
Cassazione n. 50373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1995 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 10 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate e, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che nel caso di specie la Corte d'appello afferma che, sebbene contestate, non sono state applicate o ritenute le circostanze aggravanti; - che a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia), la cui entrata in vigore è stata posticipata al dicembre 2022 dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, il reato contestato all'imputato è divenuto procedibile a querela; - che, difatti, trattandosi di reato di lesione personale non più aggravato ex art. 61, n. 1, cod. pen. e non essendo la durata della malattia superiore a quaranta giorni, esso rientra ora tra i reati procedibili a querela, avendo le nuove disposizioni inteso «ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore a venti giorni», con la conseguenza che «la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi (comprensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime», secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa al d.lgs. citato (vedi in tal senso Sez. 5, n. 12517 del 10/01/2023, Cinquina, Rv. 284375); - che il mutato regime di procedibilità opera retroattivamente, sia in considerazione della natura «mista» della querela (Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651), sia in virtù della disciplina transitoria emanata dal citato d.lgs., che con l'art. 85 assegna alla persona offesa di un reato commesso prima dell'entrata in vigore della riforma e non più procedibile d'ufficio il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore per sporgere querela; - che, come già affermato da questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 12517 del 10/01/2023, Cinquina, Rv 284375), al diverso regime di procedibilità si accompagna anche un mutamento in ordine alla individuazione del giudice competente per materia, che è divenuto il giudice di pace;- che al mutato regime di procedibilità e di competenza per materia è collegato il diverso regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace dagli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 che non contempla la reclusione e detto diverso regime sanzionatorio, avendo natura sostanziale, deve trovare applicazione anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, con la conseguenza che la pena inflitta all'odierno ricorrente non è oggi più conforme a legge; - che la sopravvenuta illegalità della pena comporterebbe, l'annullamento sul punto della sentenza impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius (Sez. U, Sentenza n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111) e, tuttavia, non risultando per tale motivo il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, questa Corte di cassazione deve rilevare che i reati, commessi in data 4 settembre 2015, sono ormai estinti per prescrizione; - che pertanto, non sussistendo l'evidenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione; P.Q.M.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per