CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2017
Cassazione n. 18349/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19571/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.; –ricorrente – contro CO.MO.IND. – [OSCURATO:PERSONA] i Industriali s.r.l. in liquidazione –intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Sicilia – sezione staccata di Siracusa n. 1897 / 0 4 / 20 1 7 , depositata il 23.05.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Siracusa accoglieva parzialmente il ricorso proposto da lla CO.MO.IND. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso l a cartella di pagamento relativa a varie imposte per diverse annualità; Oggetto: Tributi–art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 – Sisma del 1990 –Aiuti di Stato - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia –sezione staccata di Siracusa rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate, rilevando per quanto ancora qui interessa che: -la pretesa contestata riguardava solo l’IVA relativa a gli anni 1991 e 1992 e la riproposizione dei motivi relativi ai presunti vizi della cartella era inammissibile, in quanto tali censure, essendo state espressamente rigettate dal primo giudice, dovevano essere fatte valere mediante appello incidentale, che la società contribuente non aveva tempestivamente proposto; - per quanto riguardava il merito della pretesa, i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, nelle province di Ragusa, Catania e Siracusa, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, potevano definire in maniera automatica la propria posizione, in relazione agli anni 1990 –1992, versando entro il 16.04.2003 l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%; qualora gli importi da versare complessivamente eccedevano la somma di € 5.000,00, gli importi eccedenti potevano essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.10.2003; - nella specie, l’avvenuto pagamento dell’importo di € 5.000,00 era sufficiente per beneficiare, in relazione ad entrambi gli anni d’imposta, della riduzione al 10% dell’imposta dovuta e per procedere al versamento rateale dei restanti importi; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad unicomotivo; -la contribuente rimaneva intimata . [OSCURATO:PERSONA]- C on l’unico motiv o d i ricorso , l ’ Agenzia de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di giustizia europea con sentenza del 17 luglio 2008, C-132/06, dell’ordinanza della sesta sezione della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2015, C-82/14, nonché degli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE e della decisione della Commissione europea C/2015, 5549 final, in relazione a ll ’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato che il beneficio concesso alla contribuente andava qualificato come aiuto di Stato, riconosciuto incompatibile con l’ordinamento comunitario; -il motivo è fondato; - la Commissione UE , con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14.08.2015 (confermata dal Tribunale di primo grado UE, con sentenza del 26.01.2018, che non risulta impugnata), ha stabilito all'art. 1 che le misure di aiuto di Stato in oggetto (fra cui quella prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche e integrazioni), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno; - questa Corte ha poi affermato che, “In tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile”(Cass. n. 2208 del 25/01/2019); - a seguito dell’ordinanza della Corte di giustizia del 15 luglio 2015, C-82/14, è stato precisa to, inoltre, che l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002non è comunque applicabile in materia di IVA, “atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicchè si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C- 82/14” (Cass. n. 18205 del 16/09/2016; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018; Cass. n. 30927 del 27/11/2019); - di conseguenza, in materia di IVA, il diritt o all’agevolazione in argomento e quello al rimborso delle somme già pagate non spetta neppure nei limiti entro i quali, per le imposte dirette, potrebbe essere in ipotesi concesso all’esito dei necessari accertamenti in fatto;- orbene, il giudice di leg ittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione della Commissione UE, essendo la stessa immediatamente applicabile ex art. 288 del TFUE, in quanto atto normativo vincolante e, dunque ius superveniens, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (Cass. n. 13458 del 30/06/2016); - nella specie è pacif ico che l’imposta oggetto di contestazione riguardasolo l’IVA; - poiché la misura agevolativa è incompatibile con l’IVA, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dovendosi rigettare il ricorso introduttivo della lite; - r itiene il Collegio di compensare le spese dell’intero giudizio , in ragione del consolidarsi in corso di causa degli indirizzi giurisprudenziali di legittimità sopra richiamati. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta