CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44887/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari con sentenza in data 12 aprile 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.000,00 di multa in relazione al reato di cui al LS n. 286 del 1998 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286 con particolare riferimento al mancato riconoscimento della sottoposizione a custodia cautelare quale giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato; - violazione di legge processuale in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. per essere stata la sentenza emessa pe un fatto diverso rispetto a quello enunciato nell'imputazione - vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. All'imputato è contestata una condotta di inottemperanza iniziata ben prima dell'applicazione della misura cautelare, che, pertanto, non può avere alcuna efficacia scriminante. 3.2. Il secondo motivo denuncia una violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti, posto che il capo di imputazione indica chiaramente il periodo in cui è stato commesso il reato (dalla notifica dell'ordine di allontanamento alla data di accertamento). 3.3. Il terzo motivo è generico ed aspecifico non confrontandosi il ricorrente con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato che, in sintonia con ri5 la natura del reato contestcha ritenuto accertata l'inottemperanza sulla scorta della documentazione acquista e dell'attività di riscontro da cui è emerso che l'imputato, anziché uniformarsi all'ordine §V,alléntOento, era rimasto sul territorio nazionale fino a quando non era stato sottoposto a misura cautelare. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco Aliffi, Filio C DEPOSIT