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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26678/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, ne ha confermato la condanna per i delitti di utilizzo indebito di carte di credito e furto; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'inosservanza della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per violazione del principio del ragionevole dubbio, è inammissibile sotto vari concomitanti profili: - il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'inosservanza della legge penale sostanziale non della legge processuale; - la disposizione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non è prevista a pena di nullità (inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza) e quindi non è deducibile neppure come violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; - la doglianza si risolve in mere doglianze in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, ne ha confermato la condanna per i delitti di utilizzo indebito di carte di credito e furto; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'inosservanza della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per violazione del principio del ragionevole dubbio, è inammissibile sotto vari concomitanti profili: - il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'inosservanza della legge penale sostanziale non della legge processuale; - la disposizione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non è prevista a pena di nullità (inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza) e quindi non è deducibile neppure come violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; - la doglianza si risolve in mere doglianze in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26678/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris