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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 00535/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 3266-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro C.F. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 10581450961; -intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2485/2021 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 17/12/2021; Ric. 2022 n. 03266 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, che chiede che la Corte di Cassazione accolga il regolamento di competenza con le conseguenze di legge.

Rilevato che: - emerge dalla sentenza in epigrafe che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Verona nei loro confronti, nella qualità, rispettivamente, di debitrice principale e di fideiussore, per il pagamento della somma indicata in atti, oltre agli interessi al tasso contrattuale, corrispondente al saldo del contratto di apertura di credito stipulato con la società, e garantito dal fideiussore, dal Banco BPM, di cui la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] era mandataria; - a sostegno dell’opposizione, per il profilo d’interesse, il fideiussore aveva eccepito la nullità del contratto di fideiussione, perché asseritamente redatto in conformità al modello ritenuto contrario dalla Banca d’Italia alla normativa antitrust; - il t ribunale di Verona ha rigettato l’opposizione e, con riguardo alla questione in oggetto, ne ha anzitutto affermato l’inammissibilità, per mancanza di produzione del modello valutato dalla Banca d’Italia, e ha comunque escluso la possibilità di separare la causa, in tesi da devolvere alla competenza del tribunale delle imprese di Milano, perché l’opponente ha al riguardo proposto una mera eccezione riconvenzionale, e non già una domanda riconvenzionale; sicché ha ritenuto inammissibile l’eccezione, perché Ric. 2022 n. 03266 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -3- comportante un aggiramento della competenza funzionale del giudice specializzato; - contro questa sentenza società e fideiussore propongono regolamento di competenza, affidato a un unico motivo, cui non v’è replica; - parte ricorrente deposita memoria.

Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso, società e fideiussore lamentano l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha affermato la competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese in luogo di quella del giudice dell’opposizione, ossia del tribunale di Verona; - il motivo è inammissibile, perché non congruente col contenuto della decisione; - con la sentenza impugnata, difatti, il tribunale ha affermato l’inammissibilità dell’eccezione di nullità della fideiussione, perché non sorretta dal documento asseritamente ritenuto contrario dalla Banca d’Italia alla normativa antitrust sul quale essa si fondava e, comunque, lungi dall’affermare la competenza del tribunale delle imprese di Milano, ha stabilito, esattamente al contrario, che la proposizione di una mera eccezione riconvenzionale era inidonea a modificare la competenza, producendo, anzi, «un aggiramento della competenza funzionale del giudice specializzato», proprio perché non consentiva la separazione delle cause; - nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2022 n. 03266 sez.

M1 -ud. 14-12-2022 -4- versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 3266-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro C.F. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 10581450961; -intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2485/2021 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 17/12/2021; Ric. 2022 n. 03266 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, che chiede che la Corte di Cassazione accolga il regolamento di competenza con le conseguenze di legge. Rilevato che: - emerge dalla sentenza in epigrafe che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Verona nei loro confronti, nella qualità, rispettivamente, di debitrice principale e di fideiussore, per il pagamento della somma indicata in atti, oltre agli interessi al tasso contrattuale, corrispondente al saldo del contratto di apertura di credito stipulato con la società, e garantito dal fideiussore, dal Banco BPM, di cui la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] era mandataria; - a sostegno dell’opposizione, per il profilo d’interesse, il fideiussore aveva eccepito la nullità del contratto di fideiussione, perché asseritamente redatto in conformità al modello ritenuto contrario dalla Banca d’Italia alla normativa antitrust; - il t ribunale di Verona ha rigettato l’opposizione e, con riguardo alla questione in oggetto, ne ha anzitutto affermato l’inammissibilità, per mancanza di produzione del modello valutato dalla Banca d’Italia, e ha comunque escluso la possibilità di separare la causa, in tesi da devolvere alla competenza del tribunale delle imprese di Milano, perché l’opponente ha al riguardo proposto una mera eccezione riconvenzionale, e non già una domanda riconvenzionale; sicché ha ritenuto inammissibile l’eccezione, perché Ric. 2022 n. 03266 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -3- comportante un aggiramento della competenza funzionale del giudice specializzato; - contro questa sentenza società e fideiussore propongono regolamento di competenza, affidato a un unico motivo, cui non v’è replica; - parte ricorrente deposita memoria. Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso, società e fideiussore lamentano l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha affermato la competenza della sezione specializzata del tribunale delle imprese in luogo di quella del giudice dell’opposizione, ossia del tribunale di Verona; - il motivo è inammissibile, perché non congruente col contenuto della decisione; - con la sentenza impugnata, difatti, il tribunale ha affermato l’inammissibilità dell’eccezione di nullità della fideiussione, perché non sorretta dal documento asseritamente ritenuto contrario dalla Banca d’Italia alla normativa antitrust sul quale essa si fondava e, comunque, lungi dall’affermare la competenza del tribunale delle imprese di Milano, ha stabilito, esattamente al contrario, che la proposizione di una mera eccezione riconvenzionale era inidonea a modificare la competenza, producendo, anzi, «un aggiramento della competenza funzionale del giudice specializzato», proprio perché non consentiva la separazione delle cause; - nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2022 n. 03266 sez. M1 -ud. 14-12-2022 -4- versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto